(Codice Penale-art. 639)
                              Art. 639. 
 
            (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui) 
 
  Chiunque, fuori dei casi preveduti  dall'articolo  635,  deturpa  o
imbratta cose mobili  altrui  e'  punito,  a  querela  della  persona
offesa, con la multa fino a lire mille. 
 
  Se il fatto e' commesso su beni immobili o su  mezzi  di  trasporto
pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a  sei
mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. ((PERIODO ABROGATO DALLA L. 9
MARZO 2022, N. 22)). 
 
  Nei casi di recidiva per le ipotesi di  cui  al  secondo  comma  si
applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa
fino a 10.000 euro. 
 
  Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio. 
 
  Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo  e  terzo
comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma,  puo'
disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei  luoghi  ovvero,
qualora cio' non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di
rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato  non
si oppone, la prestazione di attivita' non retribuita a favore  della
collettivita' per un tempo determinato comunque  non  superiore  alla
durata della  pena  sospesa,  secondo  le  modalita'  indicate  nella
sentenza di condanna. 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha  disposto  (con
l'art.  4,  comma  1)  che  "Salvo  quanto  disposto  negli  articoli
precedenti, le pene  previste  per  i  reati  contemplati  nel  libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo,  capo  primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  7,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello  stato
di guerra.