Art. 640.
(Truffa)
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore,
procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da
lire cinquecento a diecimila.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa da
lire tremila a quindicimila:
1° se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un altro ente
pubblico ((o dell'Unione europea)) o col pretesto di far esonerare
taluno dal servizio militare;
2° se il fatto e' commesso ingenerando nella persona offesa il
timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere
eseguire un ordine dell'Autorita'; (119) (154)
2-bis) se il fatto e' commesso in presenza della circostanza di cui
all'articolo 61, numero 5).
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che
ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o
la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma,
numero 7.
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AGGIORNAMENTO (119)
Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto (con l'art. 1, comma 1,
lettera c)) che e' concessa amnistia per il delitto previsto dal
comma secondo del presente articolo, sempre che non ricorra la
circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n. 7, del codice
penale.
Ha inoltre disposto (con l'articolo 6, comma 1) che l'amnistia ha
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre
1989.
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AGGIORNAMENTO (154)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 18-25 luglio
1997, n. 272 (in G.U. 1ª s.s. 30/7/1997, n. 31), ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c), n.
4 del D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (che ha modificato il secondo
comma del presente articolo) "nella parte in cui non prevede
l'applicazione dell'amnistia per il delitto di truffa militare
aggravata, previsto e punito dall'art. 234, secondo comma, del codice
penale militare di pace, sempre che non ricorra la circostanza
aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, del codice penale".