(Codice Penale-art. 640 bis)
                            Art. 640-bis. 
 
  (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). 
 
  La pena e' della reclusione da  due  a  sette  anni  e  si  procede
d'ufficio se il fatto di cui all'articolo  640  riguarda  contributi,
((sovvenzioni,))  finanziamenti,   mutui   agevolati   ovvero   altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati
da parte dello Stato,  di  altri  enti  pubblici  o  delle  Comunita'
europee. 
                                                          (125) (233) 
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AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dal  D.L.  13  maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che le pene stabilite per
il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un  terzo
alla meta'  se  il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con
provvedimento definitivo ad una  misura  di  prevenzione  durante  il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione. Alla  pena  e'  aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
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AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  - (con l'art. 71, comma 1) che la pena  stabilita  per  il  delitto
previsto dal presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se
il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con   provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva.