Art. 593.
(Casi di appello).
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2,
579 e 680, l'imputato puo' appellare contro le sentenze di condanna
mentre il pubblico ministero puo' appellare contro le medesime
sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la
sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o
stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del
reato.
2. Il pubblico ministero puo' appellare contro le sentenze di
proscioglimento. L'imputato puo' appellare contro le sentenze di
proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si
tratti di sentenze di assoluzione perche' il fatto non sussiste o
perche' l'imputato non lo ha commesso.
((3. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le
quali e' stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena
sostitutiva del lavoro di pubblica utilita', nonche' le sentenze di
proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o
con pena alternativa.))
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AGGIORNAMENTO (148)
Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio -
6 febbraio 2007, n. 26 (in G.U. 1a s.s. 7/2/2007, n. 6) ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della L. 20 febbraio
2006, n. 46 "nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di
procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare
contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi
previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova
prova e' decisiva".
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AGGIORNAMENTO (149)
Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 31 marzo - 4
aprile 2008, n . 85 (in G.U. 1a s.s. 9/04/2008, n. 16) ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della L. 20 febbraio
2006, n. 46 nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di
procedura penale, esclude che l'imputato possa appellare contro le
sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle
contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa,
fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del
medesimo codice, se la nuova prova e' decisiva.