Art. 593. 
                         (Casi di appello). 
  1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2,
579 e 680, l'imputato puo' appellare contro le sentenze  di  condanna
mentre il  pubblico  ministero  puo'  appellare  contro  le  medesime
sentenze solo quando modificano il titolo del reato  o  escludono  la
sussistenza di una  circostanza  aggravante  ad  effetto  speciale  o
stabiliscono una pena di  specie  diversa  da  quella  ordinaria  del
reato. 
  2. Il pubblico ministero  puo'  appellare  contro  le  sentenze  di
proscioglimento. L'imputato puo'  appellare  contro  le  sentenze  di
proscioglimento emesse al termine  del  dibattimento,  salvo  che  si
tratti di sentenze di assoluzione perche' il  fatto  non  sussiste  o
perche' l'imputato non lo ha commesso. 
  ((3. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le
quali e'  stata  applicata  la  sola  pena  dell'ammenda  o  la  pena
sostitutiva del lavoro di pubblica utilita', nonche' le  sentenze  di
proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o
con pena alternativa.)) 
 
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AGGIORNAMENTO (148) 
  Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio  -
6 febbraio 2007, n. 26 (in G.U. 1a s.s. 7/2/2007, n. 6) ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art.  1  della  L.  20  febbraio
2006, n. 46 "nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di
procedura penale, esclude che il pubblico ministero  possa  appellare
contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi
previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo  codice,  se  la  nuova
prova e' decisiva". 
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AGGIORNAMENTO (149) 
  Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 31 marzo -  4
aprile 2008, n . 85 (in G.U. 1a s.s. 9/04/2008, n. 16) ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art.  1  della  L.  20  febbraio
2006, n. 46 nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice  di
procedura penale, esclude che l'imputato possa  appellare  contro  le
sentenze  di  proscioglimento  relative   a   reati   diversi   dalle
contravvenzioni punite con la sola ammenda o  con  pena  alternativa,
fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma  2,  del
medesimo codice, se la nuova prova e' decisiva.