Art. 146.
(Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena).
L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, e' differita:
1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta;
2) se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di eta'
inferiore ad anni uno;
3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS
conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi
dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale,
ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della
quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo
stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della
malattia cosi' avanzata da non rispondere piu', secondo le
certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai
trattamenti disponibili e alle terapie curative.
Nei casi previsti dai numeri 1) e 2) del primo comma il
differimento non opera o, se concesso, e' revocato se la gravidanza
si interrompe, se la madre e' dichiarata decaduta dalla
((responsabilita' genitoriale)) sul figlio ai sensi dell'articolo 330
del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato
ad altri, sempreche' l'interruzione di gravidanza o il parto siano
avvenuti da oltre due mesi.
-------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo".
-------------
AGGIORNAMENTO (145)
La Corte Costituzionale con sentenza 18 ottobre 1995, n. 438 (in
G.U. 1ยช s.s. 25/10/1995, n. 44) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 146, primo comma, numero 3, del codice
penale, aggiunto dall'art. 2 del d.-l. 14 maggio 1993, n. 139,
convertito dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, nella parte in cui
prevede che il differimento ha luogo anche quando l'espiazione della
pena possa avvenire senza pregiudizio della salute del soggetto e di
quella degli altri detenuti".