(Codice Penale-art. 146)
                              Art. 146. 
 
          (Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena). 
 
   L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, e' differita: 
  1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta; 
  2) se deve aver luogo nei confronti di madre  di  infante  di  eta'
inferiore ad anni uno; 
  3) se deve aver luogo nei confronti  di  persona  affetta  da  AIDS
conclamata o da  grave  deficienza  immunitaria  accertate  ai  sensi
dell'articolo 286-bis, comma  2,  del  codice  di  procedura  penale,
ovvero da altra malattia  particolarmente  grave  per  effetto  della
quale le sue condizioni di  salute  risultano  incompatibili  con  lo
stato di detenzione, quando la persona si trova  in  una  fase  della
malattia  cosi'  avanzata  da  non  rispondere   piu',   secondo   le
certificazioni del servizio sanitario  penitenziario  o  esterno,  ai
trattamenti disponibili e alle terapie curative. 
 
  Nei  casi  previsti  dai  numeri  1)  e  2)  del  primo  comma   il
differimento non opera o, se concesso, e' revocato se  la  gravidanza
si  interrompe,  se   la   madre   e'   dichiarata   decaduta   dalla
((responsabilita' genitoriale)) sul figlio ai sensi dell'articolo 330
del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato
ad altri, sempreche' l'interruzione di gravidanza o  il  parto  siano
avvenuti da oltre due mesi. 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha  disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
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AGGIORNAMENTO (145) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 18 ottobre 1995,  n.  438  (in
G.U. 1ยช s.s.  25/10/1995,  n.  44)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 146,  primo  comma,  numero  3,  del  codice
penale, aggiunto dall'art. 2  del  d.-l.  14  maggio  1993,  n.  139,
convertito dalla legge 14 luglio 1993, n. 222,  nella  parte  in  cui
prevede che il differimento ha luogo anche quando l'espiazione  della
pena possa avvenire senza pregiudizio della salute del soggetto e  di
quella degli altri detenuti".