Art. 74
Definizioni
1. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente
una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60
grammi di ossigeno al giorno;
b) acque ciprinicole: le acque in cui vivono o possono vivere
pesci appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci,
i pesci persici e le anguille;
c) acque costiere: le acque superficiali situate all'interno
rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un
miglio nautico sul lato esterno dal punto piu' vicino della linea di
base che serve da riferimento per definire il limite delle acque
territoriali e che si estendono eventualmente fino al limite esterno
delle acque di transizione;
d) acque salmonicole: le acque in cui vivono o possono vivere
pesci appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni;
e) estuario: l'area di transizione tra le acque dolci e le acque
costiere alla foce di un fiume, i cui limiti esterni verso il mare
sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare; in via transitoria tali limiti sono
fissati a cinquecento metri dalla linea di costa;
f) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una
concentrazione di sali tale da essere considerate appropriate per
l'estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile;
g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da
insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti
prevalentemente dal metabolismo umano e da attivita' domestiche;
h) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue
scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attivita'
commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue
domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
i) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio
di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero
meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche
separate, e provenienti da agglomerato;
l) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano al di sotto
della superficie del suolo, nella zona di saturazione e in diretto
contatto con il suolo e il sottosuolo;
m) acque termali: le acque minerali naturali di cui all'articolo
2, comma 1, lettera a), della legge 24 ottobre 2000, n. 323,
utilizzate per le finalita' consentite dalla stessa legge;
n) agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attivita'
produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile,
sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici
ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque
reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di
recapito finale;
o) applicazione al terreno: l'apporto di materiale al terreno
mediante spandimento e/o mescolamento con gli strati superficiali,
iniezione, interramento;
p) utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti di
allevamento, acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle
olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende
agro-alimentari, dalla loro produzione fino all'applicazione al
terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati
all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi
contenute;
q) ente di governo dell'ambito: la forma di cooperazione tra
comuni e province per l'organizzazione del servizio idrico integrato;
r) gestore del servizio idrico integrato: il soggetto che
gestisce il servizio idrico integrato in un ambito territoriale
ottimale ovvero il gestore esistente del servizio pubblico soltanto
fino alla piena operativita' del servizio idrico integrato;
s) bestiame: tutti gli animali allevati per uso o profitto;
t) composto azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso
quello allo stato molecolare gassoso;
u) concimi chimici: qualsiasi fertilizzante prodotto mediante
procedimento industriale;
v) effluente di allevamento: le deiezioni del bestiame o una
miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di
prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attivita'
di piscicoltura;
z) eutrofizzazione: arricchimento delle acque di nutrienti, in
particolare modo di composti dell'azoto e/o del fosforo, che provoca
una abnorme proliferazione di alghe e/o di forme superiori di vita
vegetale, producendo la perturbazione dell'equilibrio degli organismi
presenti nell'acqua e della qualita' delle acque interessate;
aa) fertilizzante: fermo restando quanto disposto dalla legge 19
ottobre 1984, n. 748, le sostanze contenenti uno o piu' composti
azotati, compresi gli effluenti di allevamento, i residui degli
allevamenti ittici e i fanghi, sparse sul terreno per stimolare la
crescita della vegetazione;
bb) fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati,
provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
cc) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito
di attivita' umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o
nel terreno che possono nuocere alla salute umana o alla qualita'
degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono
direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o
deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente;
dd) "rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e il
convogliamento delle acque reflue urbane;
ee) fognatura separata: la rete fognaria costituita da due
canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al
convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o
meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di
prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al
convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali
acque di prima pioggia;
ff) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente
tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza
soluzione di continuita' il ciclo di produzione del refluo con il
corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in
rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche
sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i
rilasci di acque previsti all'articolo 114;
gg) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno
scarico;
hh) scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che
alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime
autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di
acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano gia' state
completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e
all'affidamento dei lavori, nonche' gli scarichi di acque reflue
domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e
conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque
reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in
esercizio e gia' autorizzati;
ii) trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue
urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che,
dopo lo scarico, garantisca la conformita' dei corpi idrici recettori
ai relativi obiettivi di qualita' ovvero sia conforme alle
disposizioni della parte terza del presente decreto;
ll) trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che
comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi
fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello
scarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20
per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;
mm) trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue
mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico
con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui
vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
nn) stabilimento industriale, stabilimento: tutta l'area
sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono
attivita' commerciali o industriali che comportano la produzione, la
trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato
8 alla parte terza del presente decreto, ovvero qualsiasi altro
processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello
scarico;
oo) valore limite di emissione: limite di accettabilita' di una
sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in
concentrazione, oppure in massa per unita' di prodotto o di materia
prima lavorata, o in massa per unita' di tempo. I valori limite di
emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi,
famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle
sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle
emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione;
l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue puo' essere
preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di
emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello
equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non
portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente;
pp) zone vulnerabili: zone di territorio che scaricano
direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o
zootecnica in acque gia' inquinate o che potrebbero esserlo in
conseguenza di tali tipi di scarichi.
2. Ai fini della presente sezione si intende inoltre per:
a) acque superficiali: le acque interne ad eccezione di quelle
sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per
quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse
anche le acque territoriali;
b) acque interne: tutte le acque superficiali correnti o
stagnanti, e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di
base che serve da riferimento per definire il limite delle acque
territoriali;
c) fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in
superficie ma che puo' essere parzialmente sotterraneo;
d) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
e) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in
prossimita' della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura
salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma
sostanzialmente influenzate dai flussi di acqua dolce;
f) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato
da un'attivita' umana;
g) corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico
superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a
un'attivita' umana, e' sostanzialmente modificata, come risulta dalla
designazione fattane dall'autorita' competente in base alle
disposizioni degli articoli 118 e 120;
h) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e
significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino
artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume
o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere;
i) falda acquifera: uno o piu' strati sotterranei di roccia o
altri strati geologici di porosita' e permeabilita' sufficiente da
consentire un flusso significativo di acque sotterranee o
l'estrazione di quantita' significative di acque sotterranee; (22)
l) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di acque
sotterranee contenute da una o piu' falde acquifere;
m) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le
acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed
eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario
o delta;
n) sotto-bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono
tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi e
laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua, di
solito un lago o la confluenza di un fiume;
o) distretto idrografico: l'area di terra e di mare, costituita
da uno o piu' bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque
sotterranee e costiere che costituisce la principale unita' per la
gestione dei bacini idrografici;
p) stato delle acque superficiali: l'espressione complessiva
dello stato di un corpo idrico superficiale, determinato dal valore
piu' basso del suo stato ecologico e chimico;
q) buono stato delle acque superficiali: lo stato raggiunto da un
corpo idrico superficiale qualora il suo stato, tanto sotto il
profilo ecologico quanto sotto quello chimico, possa essere definito
almeno "buono";
r) stato delle acque sotterranee: l'espressione complessiva dello
stato di un corpo idrico sotterraneo, determinato dal valore piu'
basso del suo stato quantitativo e chimico;
s) buono stato delle acque sotterranee: lo stato raggiunto da un
corpo idrico sotterraneo qualora il suo stato, tanto sotto il profilo
quantitativo quanto sotto quello chimico, possa essere definito
almeno "buono";
t) stato ecologico: l'espressione della qualita' della struttura
e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque
superficiali, classificato a norma dell'Allegato 1 alla parte terza
del presente decreto;
u) buono stato ecologico: lo stato di un corpo idrico
superficiale classificato in base all'Allegato 1 alla parte terza del
presente decreto;
v) buon potenziale ecologico: lo stato di un corpo idrico
artificiale o fortemente modificato, cosi' classificato in base alle
disposizioni pertinenti dell'Allegato 1 alla parte terza del presente
decreto;
(( z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo stato
chimico richiesto per conseguire gli obiettivi ambientali per le
acque superficiali fissati dalla presente sezione secondo le
modalita' previste all'articolo 78, comma 2, lettere a) e b), ossia
lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la
concentrazione degli inquinanti non superi gli standard di qualita'
ambientali fissati per le sostanze dell'elenco di priorita' di cui
alle tabelle 1/A e 2/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte
terza;))
aa) buono stato chimico delle acque sotterranee: lo stato chimico
di un corpo idrico sotterraneo che risponde a tutte le condizioni di
cui alla tabella B.3.2 dell'Allegato 1 alla parte terza del presente
decreto; (22)
bb) stato quantitativo: l'espressione del grado in cui un corpo
idrico sotterraneo e' modificato da estrazioni dirette e indirette;
cc) risorse idriche sotterranee disponibili: il risultato della
velocita' annua media di ravvenamento globale a lungo termine del
corpo idrico sotterraneo meno la velocita' annua media a lungo
termine del flusso necessario per raggiungere gli obiettivi di
qualita' ecologica per le acque superficiali connesse, di cui
all'articolo 76, al fine di evitare un impoverimento significativo
dello stato ecologico di tali acque, nonche' danni rilevanti agli
ecosistemi terrestri connessi;
dd) buono stato quantitativo: stato definito nella tabella B.1.2
dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto; (22)
ee) sostanze pericolose: le sostanze o gruppi di sostanze
tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di
sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe;
ff) sostanze prioritarie e sostanze pericolose prioritarie: le
sostanze individuate con disposizioni comunitarie ai sensi
dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE;
gg) inquinante: qualsiasi sostanza che possa inquinare, in
particolare quelle elencate nell'Allegato 8 alla parte terza del
presente decreto;
hh) immissione diretta nelle acque sotterranee: l'immissione di
inquinanti nelle acque sotterranee senza infiltrazione attraverso il
suolo o il sottosuolo;
ii) obiettivi ambientali: gli obiettivi fissati dal titolo II
della parte terza del presente decreto;
ll) standard di qualita' ambientale ((, denominati anche
"SQA";)): la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di
inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere
superata per tutelare la salute umana e l'ambiente;
mm) approccio combinato: l'insieme dei controlli, da istituire o
realizzare, salvo diversa indicazione delle normative di seguito
citate, entro il 22 dicembre 2012, riguardanti tutti gli scarichi
nelle acque superficiali, comprendenti i controlli sulle emissioni
basati sulle migliori tecniche disponibili, quelli sui pertinenti
valori limite di emissione e, in caso di impatti diffusi, e quelli
comprendenti, eventualmente, le migliori prassi ambientali; tali
controlli sono quelli stabiliti:
1) nel decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
2) nella parte terza del presente decreto in materia di acque
reflue urbane, nitrati provenienti da fonti agricole, sostanze che
presentano rischi significativi per l'ambiente acquatico o attraverso
l'ambiente acquatico, inclusi i rischi per le acque destinate alla
produzione di acqua potabile e di scarichi di Hg, Cd, HCH, DDT, PCP,
aldrin, dieldrin, endrin, HCB, HCBD, cloroformio, tetracloruro di
carbonio, EDC, tricloroetilene, TCB e percloroetilene;
nn) acque destinate al consumo umano: le acque disciplinate dal
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;
oo) servizi idrici: tutti i servizi che forniscono alle famiglie,
agli enti pubblici o a qualsiasi attivita' economica:
1) estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento e
distribuzione, di acque superficiali o sotterranee,
2) strutture per la raccolta e il trattamento delle acque
reflue, che successivamente scaricano nelle acque superficiali;
pp) utilizzo delle acque: i servizi idrici unitamente agli altri
usi risultanti dall'attivita' conoscitiva di cui all'articolo 118 che
incidono in modo significativo sullo stato delle acque. Tale nozione
si applica ai fini dell'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla
parte terza del presente decreto;
qq) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4;
rr) controlli delle emissioni: i controlli che comportano una
limitazione specifica delle emissioni, ad esempio un valore limite
delle emissioni, oppure che definiscono altrimenti limiti o
condizioni in merito agli effetti, alla natura o ad altre
caratteristiche di un'emissione o condizioni operative che
influiscono sulle emissioni;
ss) costi ambientali: i costi legati ai danni che l'utilizzo
stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi e a
coloro che usano l'ambiente;
tt) costi della risorsa: i costi delle mancate opportunita'
imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo
delle risorse al di la' del loro livello di ripristino e ricambio
naturale;
uu) impianto: l'unita' tecnica permanente in cui sono svolte una
o piu' attivita' di cui all'Allegato I del Titolo III-bis della parte
seconda del presente decreto, e qualsiasi altra attivita' accessoria,
che siano tecnicamente connesse con le attivita' svolte in uno
stabilimento e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
nel caso di attivita' non rientranti nel campo di applicazione del
Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, l'impianto
si identifica nello stabilimento. Nel caso di attivita' di cui
all'Allegato I del predetto decreto, l'impianto si identifica con il
complesso assoggettato alla disciplina della prevenzione e controllo
integrati dell'inquinamento.
uu-bis) limite di rivelabilita': il segnale in uscita o il valore
di concentrazione al di sopra del quale si puo' affermare, con un
livello di fiducia dichiarato, che un dato campione e' diverso da un
bianco che non contiene l'analita;
uu-ter) limite di quantificazione: un multiplo dichiarato del
limite di rivelabilita' a una concentrazione dell'analita che puo'
ragionevolmente essere determinata con accettabile accuratezza e
precisione. Il limite di quantificazione puo' essere calcolato
servendosi di un materiale di riferimento o di un campione adeguato e
puo' essere ottenuto dal punto di taratura piu' basso sulla curva di
taratura, dopo la sottrazione del bianco;
uu-quater) incertezza di misura: un parametro non negativo che
caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un
misurando sulla base delle informazioni utilizzate;
uu-quinquies) materiale di riferimento: materiale
sufficientemente omogeneo e stabile rispetto a proprieta'
specificate, che si e' stabilito essere idonee per un determinato
utilizzo in una misurazione o nell'esame di proprieta' nominali.
((uu-sexies) matrice: un comparto dell'ambiente acquatico, vale a
dire acqua, sedimenti, biota;
uu-septies) taxon del biota: un particolare taxon acquatico
all'interno del rango tassonomico o "sub phylum", "classe" o un loro
equivalente.))
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AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30 ha disposto (con l'art. 9, comma 1,
lettera a)) che "le lettere i), aa) e dd) del comma 2 dell'articolo
74 sono rispettivamente sostituite dalle lettere m), c) e d)
dell'articolo 2 del presente decreto".