Art. 74 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente sezione si intende per: 
    a) abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente
una richiesta biochimica di ossigeno a 5  giorni  (BOD5)  pari  a  60
grammi di ossigeno al giorno; 
    b) acque ciprinicole: le acque in cui  vivono  o  possono  vivere
pesci appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci,
i pesci persici e le anguille; 
    c) acque costiere:  le  acque  superficiali  situate  all'interno
rispetto a una retta immaginaria distante,  in  ogni  suo  punto,  un
miglio nautico sul lato esterno dal punto piu' vicino della linea  di
base che serve da riferimento per  definire  il  limite  delle  acque
territoriali e che si estendono eventualmente fino al limite  esterno
delle acque di transizione; 
    d) acque salmonicole: le acque in cui  vivono  o  possono  vivere
pesci appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni; 
    e) estuario: l'area di transizione tra le acque dolci e le  acque
costiere alla foce di un fiume, i cui limiti esterni  verso  il  mare
sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del  mare;  in  via  transitoria  tali  limiti  sono
fissati a cinquecento metri dalla linea di costa; 
    f) acque dolci: le acque che si  presentano  in  natura  con  una
concentrazione di sali tale da  essere  considerate  appropriate  per
l'estrazione e il trattamento al fine di produrre acqua potabile; 
    g)  acque  reflue  domestiche:  acque   reflue   provenienti   da
insediamenti  di  tipo  residenziale  e  da   servizi   e   derivanti
prevalentemente dal metabolismo umano e da attivita' domestiche; 
    h) "acque reflue industriali": qualsiasi  tipo  di  acque  reflue
scaricate da  edifici  od  impianti  in  cui  si  svolgono  attivita'
commerciali o di produzione  di  beni,  diverse  dalle  acque  reflue
domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento; 
    i) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il  miscuglio
di acque  reflue  domestiche,  di  acque  reflue  industriali  ovvero
meteoriche  di  dilavamento  convogliate  in  reti  fognarie,   anche
separate, e provenienti da agglomerato; 
    l) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano al  di  sotto
della superficie del suolo, nella zona di saturazione  e  in  diretto
contatto con il suolo e il sottosuolo; 
    m) acque termali: le acque minerali naturali di cui  all'articolo
2, comma 1,  lettera  a),  della  legge  24  ottobre  2000,  n.  323,
utilizzate per le finalita' consentite dalla stessa legge; 
    n) agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attivita'
produttive, sono concentrate in misura tale da  rendere  ammissibile,
sia tecnicamente che economicamente in  rapporto  anche  ai  benefici
ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle  acque
reflue urbane verso un sistema di trattamento o  verso  un  punto  di
recapito finale; 
    o) applicazione al terreno: l'apporto  di  materiale  al  terreno
mediante spandimento e/o mescolamento con  gli  strati  superficiali,
iniezione, interramento; 
    p)  utilizzazione  agronomica:  la  gestione  di   effluenti   di
allevamento, acque di vegetazione residuate dalla  lavorazione  delle
olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende
agro-alimentari,  dalla  loro  produzione  fino  all'applicazione  al
terreno ovvero al loro utilizzo irriguo  o  fertirriguo,  finalizzati
all'utilizzo delle  sostanze  nutritive  e  ammendanti  nei  medesimi
contenute; 
    q) ente di governo dell'ambito:  la  forma  di  cooperazione  tra
comuni e province per l'organizzazione del servizio idrico integrato; 
    r)  gestore  del  servizio  idrico  integrato:  il  soggetto  che
gestisce il servizio  idrico  integrato  in  un  ambito  territoriale
ottimale ovvero il gestore esistente del servizio  pubblico  soltanto
fino alla piena operativita' del servizio idrico integrato; 
    s) bestiame: tutti gli animali allevati per uso o profitto; 
    t) composto azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso
quello allo stato molecolare gassoso; 
    u) concimi chimici:  qualsiasi  fertilizzante  prodotto  mediante
procedimento industriale; 
    v) effluente di allevamento: le  deiezioni  del  bestiame  o  una
miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma  di
prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da  attivita'
di piscicoltura; 
    z) eutrofizzazione: arricchimento delle acque  di  nutrienti,  in
particolare modo di composti dell'azoto e/o del fosforo, che  provoca
una abnorme proliferazione di alghe e/o di forme  superiori  di  vita
vegetale, producendo la perturbazione dell'equilibrio degli organismi
presenti nell'acqua e della qualita' delle acque interessate; 
    aa) fertilizzante: fermo restando quanto disposto dalla legge  19
ottobre 1984, n. 748, le sostanze  contenenti  uno  o  piu'  composti
azotati, compresi gli  effluenti  di  allevamento,  i  residui  degli
allevamenti ittici e i fanghi, sparse sul terreno  per  stimolare  la
crescita della vegetazione; 
    bb)  fanghi:  i  fanghi  residui,  trattati   o   non   trattati,
provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane; 
    cc) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta,  a  seguito
di attivita' umana, di sostanze o di calore nell'aria,  nell'acqua  o
nel terreno che possono nuocere alla salute  umana  o  alla  qualita'
degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono
direttamente  da  ecosistemi  acquatici,  perturbando,  deturpando  o
deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente; 
    dd) "rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e  il
convogliamento delle acque reflue urbane; 
    ee) fognatura  separata:  la  rete  fognaria  costituita  da  due
canalizzazioni, la prima delle quali  adibita  alla  raccolta  ed  al
convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o
meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle  acque  di
prima  pioggia,  e  la  seconda   adibita   alla   raccolta   ed   al
convogliamento delle acque reflue urbane  unitamente  alle  eventuali
acque di prima pioggia; 
    ff)  scarico:  qualsiasi  immissione  effettuata   esclusivamente
tramite  un  sistema  stabile  di  collettamento  che  collega  senza
soluzione di continuita' il ciclo di produzione  del  refluo  con  il
corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel  sottosuolo  e  in
rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante,  anche
sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.  Sono  esclusi  i
rilasci di acque previsti all'articolo 114; 
    gg) acque di scarico: tutte le acque reflue  provenienti  da  uno
scarico; 
    hh) scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue  urbane  che
alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al  regime
autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di
acque reflue urbane per i quali alla stessa  data  erano  gia'  state
completate tutte  le  procedure  relative  alle  gare  di  appalto  e
all'affidamento dei lavori, nonche'  gli  scarichi  di  acque  reflue
domestiche che alla data del 13 giugno  1999  erano  in  esercizio  e
conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi  di  acque
reflue industriali  che  alla  data  del  13  giugno  1999  erano  in
esercizio e gia' autorizzati; 
    ii) trattamento appropriato: il trattamento  delle  acque  reflue
urbane mediante un processo ovvero un  sistema  di  smaltimento  che,
dopo lo scarico, garantisca la conformita' dei corpi idrici recettori
ai  relativi  obiettivi  di  qualita'  ovvero   sia   conforme   alle
disposizioni della parte terza del presente decreto; 
    ll) trattamento primario: il trattamento delle acque  reflue  che
comporti la  sedimentazione  dei  solidi  sospesi  mediante  processi
fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima  dello
scarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del  20
per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento; 
    mm) trattamento secondario: il  trattamento  delle  acque  reflue
mediante un processo che in genere comporta il trattamento  biologico
con sedimentazione secondaria,  o  mediante  altro  processo  in  cui
vengano comunque  rispettati  i  requisiti  di  cui  alla  tabella  1
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; 
    nn)  stabilimento   industriale,   stabilimento:   tutta   l'area
sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si  svolgono
attivita' commerciali o industriali che comportano la produzione,  la
trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato
8 alla parte terza  del  presente  decreto,  ovvero  qualsiasi  altro
processo produttivo che comporti la presenza di tali  sostanze  nello
scarico; 
    oo) valore limite di emissione: limite di accettabilita'  di  una
sostanza  inquinante  contenuta   in   uno   scarico,   misurata   in
concentrazione, oppure in massa per unita' di prodotto o  di  materia
prima lavorata, o in massa per unita' di tempo. I  valori  limite  di
emissione  possono  essere  fissati  anche  per  determinati  gruppi,
famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione  delle
sostanze si  applicano  di  norma  nel  punto  di  fuoriuscita  delle
emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione;
l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue puo'  essere
preso in considerazione nella determinazione  dei  valori  limite  di
emissione  dell'impianto,  a  condizione  di  garantire  un   livello
equivalente di protezione dell'ambiente nel  suo  insieme  e  di  non
portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente; 
    pp)  zone  vulnerabili:  zone   di   territorio   che   scaricano
direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola  o
zootecnica in acque  gia'  inquinate  o  che  potrebbero  esserlo  in
conseguenza di tali tipi di scarichi. 
  2. Ai fini della presente sezione si intende inoltre per: 
    a) acque superficiali: le acque interne ad  eccezione  di  quelle
sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne  per
quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono  incluse
anche le acque territoriali; 
    b)  acque  interne:  tutte  le  acque  superficiali  correnti   o
stagnanti, e tutte le acque sotterranee all'interno  della  linea  di
base che serve da riferimento per  definire  il  limite  delle  acque
territoriali; 
    c) fiume: un corpo idrico interno che scorre  prevalentemente  in
superficie ma che puo' essere parzialmente sotterraneo; 
    d) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo; 
    e)  acque  di  transizione:  i  corpi  idrici   superficiali   in
prossimita' della foce di un fiume, che sono parzialmente  di  natura
salina  a  causa  della  loro  vicinanza  alle  acque  costiere,   ma
sostanzialmente influenzate dai flussi di acqua dolce; 
    f) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale  creato
da un'attivita' umana; 
    g)  corpo  idrico  fortemente   modificato:   un   corpo   idrico
superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a
un'attivita' umana, e' sostanzialmente modificata, come risulta dalla
designazione  fattane  dall'autorita'   competente   in   base   alle
disposizioni degli articoli 118 e 120; 
    h)  corpo   idrico   superficiale:   un   elemento   distinto   e
significativo  di  acque  superficiali,  quale  un  lago,  un  bacino
artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume
o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere; 
    i) falda acquifera: uno o piu' strati  sotterranei  di  roccia  o
altri strati geologici di porosita' e  permeabilita'  sufficiente  da
consentire  un  flusso   significativo   di   acque   sotterranee   o
l'estrazione di quantita' significative di acque sotterranee; (22) 
    l)  corpo  idrico  sotterraneo:  un  volume  distinto  di   acque
sotterranee contenute da una o piu' falde acquifere; 
    m) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte  le
acque  superficiali  attraverso  una  serie  di  torrenti,  fiumi  ed
eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario
o delta; 
    n) sotto-bacino idrografico: il  territorio  nel  quale  scorrono
tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi e
laghi per sfociare in un punto specifico  di  un  corso  d'acqua,  di
solito un lago o la confluenza di un fiume; 
    o) distretto idrografico: l'area di terra e di  mare,  costituita
da uno o piu' bacini idrografici limitrofi e dalle  rispettive  acque
sotterranee e costiere che costituisce la principale  unita'  per  la
gestione dei bacini idrografici; 
    p) stato  delle  acque  superficiali:  l'espressione  complessiva
dello stato di un corpo idrico superficiale, determinato  dal  valore
piu' basso del suo stato ecologico e chimico; 
    q) buono stato delle acque superficiali: lo stato raggiunto da un
corpo idrico superficiale  qualora  il  suo  stato,  tanto  sotto  il
profilo ecologico quanto sotto quello chimico, possa essere  definito
almeno "buono"; 
    r) stato delle acque sotterranee: l'espressione complessiva dello
stato di un corpo idrico sotterraneo,  determinato  dal  valore  piu'
basso del suo stato quantitativo e chimico; 
    s) buono stato delle acque sotterranee: lo stato raggiunto da  un
corpo idrico sotterraneo qualora il suo stato, tanto sotto il profilo
quantitativo quanto  sotto  quello  chimico,  possa  essere  definito
almeno "buono"; 
    t) stato ecologico: l'espressione della qualita' della  struttura
e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati  alle  acque
superficiali, classificato a norma dell'Allegato 1 alla  parte  terza
del presente decreto; 
    u)  buono  stato  ecologico:  lo  stato  di   un   corpo   idrico
superficiale classificato in base all'Allegato 1 alla parte terza del
presente decreto; 
    v) buon  potenziale  ecologico:  lo  stato  di  un  corpo  idrico
artificiale o fortemente modificato, cosi' classificato in base  alle
disposizioni pertinenti dell'Allegato 1 alla parte terza del presente
decreto; 
  (( z) buono  stato  chimico  delle  acque  superficiali:  lo  stato
chimico richiesto per conseguire  gli  obiettivi  ambientali  per  le
acque  superficiali  fissati  dalla  presente  sezione   secondo   le
modalita' previste all'articolo 78, comma 2, lettere a) e  b),  ossia
lo stato raggiunto da un  corpo  idrico  superficiale  nel  quale  la
concentrazione degli inquinanti non superi gli standard  di  qualita'
ambientali fissati per le sostanze dell'elenco di  priorita'  di  cui
alle tabelle 1/A e 2/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte
terza;)) 
    aa) buono stato chimico delle acque sotterranee: lo stato chimico
di un corpo idrico sotterraneo che risponde a tutte le condizioni  di
cui alla tabella B.3.2 dell'Allegato 1 alla parte terza del  presente
decreto; (22) 
    bb) stato quantitativo: l'espressione del grado in cui  un  corpo
idrico sotterraneo e' modificato da estrazioni dirette e indirette; 
    cc) risorse idriche sotterranee disponibili: il  risultato  della
velocita' annua media di ravvenamento globale  a  lungo  termine  del
corpo idrico sotterraneo  meno  la  velocita'  annua  media  a  lungo
termine del  flusso  necessario  per  raggiungere  gli  obiettivi  di
qualita'  ecologica  per  le  acque  superficiali  connesse,  di  cui
all'articolo 76, al fine di evitare  un  impoverimento  significativo
dello stato ecologico di tali acque,  nonche'  danni  rilevanti  agli
ecosistemi terrestri connessi; 
    dd) buono stato quantitativo: stato definito nella tabella  B.1.2
dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto; (22) 
    ee)  sostanze  pericolose:  le  sostanze  o  gruppi  di  sostanze
tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di
sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe; 
    ff) sostanze prioritarie e sostanze  pericolose  prioritarie:  le
sostanze  individuate   con   disposizioni   comunitarie   ai   sensi
dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE; 
    gg)  inquinante:  qualsiasi  sostanza  che  possa  inquinare,  in
particolare quelle elencate nell'Allegato  8  alla  parte  terza  del
presente decreto; 
    hh) immissione diretta nelle acque sotterranee:  l'immissione  di
inquinanti nelle acque sotterranee senza infiltrazione attraverso  il
suolo o il sottosuolo; 
    ii) obiettivi ambientali: gli obiettivi  fissati  dal  titolo  II
della parte terza del presente decreto; 
    ll)  standard  di  qualita'  ambientale  ((,   denominati   anche
"SQA";)): la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo  di
inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere
superata per tutelare la salute umana e l'ambiente; 
    mm) approccio combinato: l'insieme dei controlli, da istituire  o
realizzare, salvo diversa  indicazione  delle  normative  di  seguito
citate, entro il 22 dicembre 2012,  riguardanti  tutti  gli  scarichi
nelle acque superficiali, comprendenti i  controlli  sulle  emissioni
basati sulle migliori tecniche  disponibili,  quelli  sui  pertinenti
valori limite di emissione e, in caso di impatti  diffusi,  e  quelli
comprendenti, eventualmente,  le  migliori  prassi  ambientali;  tali
controlli sono quelli stabiliti: 
     1) nel decreto  legislativo  18  febbraio  2005,  n.  59,  sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento; 
     2) nella parte terza del presente decreto in  materia  di  acque
reflue urbane, nitrati provenienti da fonti  agricole,  sostanze  che
presentano rischi significativi per l'ambiente acquatico o attraverso
l'ambiente acquatico, inclusi i rischi per le  acque  destinate  alla
produzione di acqua potabile e di scarichi di Hg, Cd, HCH, DDT,  PCP,
aldrin, dieldrin, endrin, HCB,  HCBD,  cloroformio,  tetracloruro  di
carbonio, EDC, tricloroetilene, TCB e percloroetilene; 
    nn) acque destinate al consumo umano: le acque  disciplinate  dal
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31; 
    oo) servizi idrici: tutti i servizi che forniscono alle famiglie,
agli enti pubblici o a qualsiasi attivita' economica: 
     1)   estrazione,   arginamento,   stoccaggio,   trattamento    e
distribuzione, di acque superficiali o sotterranee, 
     2) strutture per  la  raccolta  e  il  trattamento  delle  acque
reflue, che successivamente scaricano nelle acque superficiali; 
    pp) utilizzo delle acque: i servizi idrici unitamente agli  altri
usi risultanti dall'attivita' conoscitiva di cui all'articolo 118 che
incidono in modo significativo sullo stato delle acque. Tale  nozione
si applica ai fini dell'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla
parte terza del presente decreto; 
    qq) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4; 
    rr) controlli delle emissioni: i  controlli  che  comportano  una
limitazione specifica delle emissioni, ad esempio  un  valore  limite
delle  emissioni,  oppure  che  definiscono   altrimenti   limiti   o
condizioni  in  merito  agli  effetti,  alla  natura   o   ad   altre
caratteristiche  di   un'emissione   o   condizioni   operative   che
influiscono sulle emissioni; 
    ss) costi ambientali: i costi  legati  ai  danni  che  l'utilizzo
stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi e  a
coloro che usano l'ambiente; 
    tt) costi della  risorsa:  i  costi  delle  mancate  opportunita'
imposte ad altri utenti in conseguenza dello  sfruttamento  intensivo
delle risorse al di la' del loro livello  di  ripristino  e  ricambio
naturale; 
    uu) impianto: l'unita' tecnica permanente in cui sono svolte  una
o piu' attivita' di cui all'Allegato I del Titolo III-bis della parte
seconda del presente decreto, e qualsiasi altra attivita' accessoria,
che siano tecnicamente  connesse  con  le  attivita'  svolte  in  uno
stabilimento e possano influire sulle emissioni e  sull'inquinamento;
nel caso di attivita' non rientranti nel campo  di  applicazione  del
Titolo III-bis della parte seconda del presente  decreto,  l'impianto
si identifica nello  stabilimento.  Nel  caso  di  attivita'  di  cui
all'Allegato I del predetto decreto, l'impianto si identifica con  il
complesso assoggettato alla disciplina della prevenzione e  controllo
integrati dell'inquinamento. 
  uu-bis) limite di rivelabilita': il segnale in uscita o  il  valore
di concentrazione al di sopra del quale si  puo'  affermare,  con  un
livello di fiducia dichiarato, che un dato campione e' diverso da  un
bianco che non contiene l'analita; 
    uu-ter) limite di quantificazione:  un  multiplo  dichiarato  del
limite di rivelabilita' a una concentrazione  dell'analita  che  puo'
ragionevolmente essere  determinata  con  accettabile  accuratezza  e
precisione.  Il  limite  di  quantificazione  puo'  essere  calcolato
servendosi di un materiale di riferimento o di un campione adeguato e
puo' essere ottenuto dal punto di taratura piu' basso sulla curva  di
taratura, dopo la sottrazione del bianco; 
    uu-quater) incertezza di misura: un parametro  non  negativo  che
caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti  a  un
misurando sulla base delle informazioni utilizzate; 
    uu-quinquies)     materiale     di     riferimento:     materiale
sufficientemente   omogeneo   e   stabile   rispetto   a   proprieta'
specificate, che si e' stabilito essere  idonee  per  un  determinato
utilizzo in una misurazione o nell'esame di proprieta' nominali. 
  ((uu-sexies) matrice: un comparto dell'ambiente acquatico,  vale  a
dire acqua, sedimenti, biota; 
  uu-septies)  taxon  del  biota:  un  particolare  taxon   acquatico
all'interno del rango tassonomico o "sub phylum", "classe" o un  loro
equivalente.)) 
 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30 ha disposto (con l'art. 9, comma  1,
lettera a)) che "le lettere i), aa) e dd) del comma  2  dell'articolo
74  sono  rispettivamente  sostituite  dalle  lettere  m),  c)  e  d)
dell'articolo 2 del presente decreto".