Art. 163.
(Contenuto della citazione).
La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza
fissa.
Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno
giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte
di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate
esclusivamente alla prima comparizione delle parti.
L'atto di citazione deve contenere:
1° l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda e'
proposta;
2° il nome, ((il cognome, la residenza e il codice fiscale
dell'attore)), ((il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza
o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che
rispettivamente li rappresentano o li assistono)). Se attore o
convenuto e' una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta
o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la
ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la
rappresentanza in giudizio;
3° la determinazione della cosa oggetto della domanda;
4° l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti
le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
5° l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore
intende valersi e in particolare dei documenti che offre in
comunicazione;
6° il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della
procura, qualora questa sia stata gia' rilasciata;
7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito
al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima
dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo
166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei
termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice
designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la
costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui
agli articoli 38 e 167. (67) (72)
L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, e'
consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario,
il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti.
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AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio
1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio
1994."
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AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994,
n. 673, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile
1995."