(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 163)
                              Art. 163. 
                    (Contenuto della citazione). 
 
  La domanda si propone mediante  citazione  a  comparire  a  udienza
fissa. 
 
  Il presidente  del  tribunale  stabilisce  al  principio  dell'anno
giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente  della  corte
di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate
esclusivamente alla prima comparizione delle parti. 
 
  L'atto di citazione deve contenere: 
  1° l'indicazione del tribunale  davanti  al  quale  la  domanda  e'
proposta; 
  2° il  nome,  ((il  cognome,  la  residenza  e  il  codice  fiscale
dell'attore)), ((il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza
o il domicilio  o  la  dimora  del  convenuto  e  delle  persone  che
rispettivamente li  rappresentano  o  li  assistono)).  Se  attore  o
convenuto e' una persona giuridica, un'associazione non  riconosciuta
o un comitato, la citazione deve  contenere  la  denominazione  o  la
ditta,  con  l'indicazione  dell'organo  o  ufficio  che  ne  ha   la
rappresentanza in giudizio; 
  3° la determinazione della cosa oggetto della domanda; 
  4° l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto  costituenti
le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; 
  5° l'indicazione specifica dei mezzi di prova  dei  quali  l'attore
intende  valersi  e  in  particolare  dei  documenti  che  offre   in
comunicazione; 
  6° il nome e il  cognome  del  procuratore  e  l'indicazione  della
procura, qualora questa sia stata gia' rilasciata; 
  7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione;  l'invito
al  convenuto  a  costituirsi  nel  termine  di  venti  giorni  prima
dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite  dall'articolo
166, ovvero di dieci  giorni  prima  in  caso  di  abbreviazione  dei
termini, e a comparire, nell'udienza  indicata,  dinanzi  al  giudice
designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento  che  la
costituzione oltre i suddetti termini implica  le  decadenze  di  cui
agli articoli 38 e 167. (67) (72) 
 
  L'atto  di  citazione,  sottoscritto  a  norma  dell'art.  125,  e'
consegnato dalla parte o dal procuratore  all'ufficiale  giudiziario,
il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti. 
 
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AGGIORNAMENTO (67) 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto: 
  - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio
1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; 
  - (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  2  gennaio
1994." 
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AGGIORNAMENTO (72) 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto: 
  - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti."; 
  - (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  30  aprile
1995."