(Codice Penale-art. 378)
                              Art. 378. 
 
                     (Favoreggiamento personale) 
 
  Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per  il  quale  la  legge
stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la  reclusione,  e  fuori
dei casi  di  concorso  nel  medesimo,  aiuta  taluno  a  eludere  le
investigazioni dell'Autorita', ((comprese  quelle  svolte  da  organi
della Corte penale internazionale,)) ((o a  sottrarsi  alle  ricerche
effettuate dai medesimi soggetti)), e' punito con la reclusione  fino
a quattro anni. (5) 
 
  Quando  il  delitto  commesso  e'  quello  previsto   dall'articolo
416-bis, si applica, in ogni  caso,  la  pena  della  reclusione  non
inferiore a due anni. 
 
  Se si tratta di delitti per i quali la legge  stabilisce  una  pena
diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena e'  della  multa  fino  a
lire cinquemila. 
 
  Le disposizioni di questo articolo si  applicano  anche  quando  la
persona aiutata non e' imputabile o risulta che non  ha  commesso  il
delitto. 
                                                     (33) (125) (233) 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha  disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art.  7,  comma  1)
che le pene stabilite per il delitto previsto nel  presente  articolo
sono aumentate se il fatto e' commesso da  persona  gia'  sottoposta,
con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione. 
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AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dal  D.L.  13  maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che le pene stabilite per
il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un  terzo
alla meta'  se  il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con
provvedimento definitivo ad una  misura  di  prevenzione  durante  il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione. Alla  pena  e'  aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
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AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  - (con l'art. 71, comma 1) che le pene  stabilite  per  il  delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla  meta'
se il fatto e'  commesso  da  persona  sottoposta  con  provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva.