ART. 252 
                    (siti di interesse nazionale) 
 
  1. I siti di interesse nazionale,  ai  fini  della  bonifica,  sono
individuabili  in  relazione  alle  caratteristiche  del  sito,  alle
quantita' e  pericolosita'  degli  inquinanti  presenti,  al  rilievo
dell'impatto  sull'ambiente  circostante  in   termini   di   rischio
sanitario ed ecologico, nonche' di pregiudizio per i  beni  culturali
ed ambientali. 
  2. All'individuazione dei siti di interesse nazionale  si  provvede
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, d'intesa con le regioni interessate, secondo  i  seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori,
compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale; 
    b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
    c) il rischio sanitario ed ambientale  che  deriva  dal  rilevato
superamento delle concentrazioni soglia  di  rischio  deve  risultare
particolarmente elevato in ragione della densita' della popolazione o
dell'estensione dell'area interessata; 
    d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento  dell'area
deve essere rilevante; 
    e) la contaminazione deve costituire un rischio  per  i  beni  di
interesse storico e culturale di rilevanza nazionale; 
    f) gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi  nel
territorio di piu' regioni. 
    f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato,  di  attivita'  di
raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie. 
  2-bis. Sono in  ogni  caso  individuati  quali  siti  di  interesse
nazionale, ai fini della bonifica, i siti  interessati  da  attivita'
produttive ed estrattive di amianto. 
  3. Ai fini della perimetrazione  del  sito,  inteso  nelle  diverse
matrici ambientali compresi i corpi idrici superficiali e i  relativi
sedimenti, sono sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri
enti locali, assicurando la partecipazione dei  responsabili  nonche'
dei proprietari delle aree da bonificare,  se  diversi  dai  soggetti
responsabili. I  valori  d'intervento  sito-specifici  delle  matrici
ambientali  in  aree  marine,  che   costituiscono   i   livelli   di
contaminazione al di sopra dei quali devono  essere  previste  misure
d'intervento funzionali all'uso legittimo delle aree e  proporzionali
all'entita' della contaminazione, sono  individuati  con  decreto  di
natura non regolamentare del Ministero della transizione ecologica su
proposta dell'Istituto Superiore  per  la  Protezione  e  la  Ricerca
Ambientale (ISPRA). 
  4. La procedura di bonifica di cui all'articolo  242  dei  siti  di
interesse nazionale  e'  attribuita  alla  competenza  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentito  il
Ministero dello sviluppo  economico.  Il  Ministero  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare  puo'  avvalersi   anche
dell'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA), delle Agenzie  regionali  per  la  protezione  dell'ambiente
delle  regioni  interessate  e  dell'Istituto  superiore  di  sanita'
nonche' di altri soggetti qualificati pubblici o privati il Ministero
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  adotta
procedure semplificate per le operazioni di  bonifica  relative  alla
rete di distribuzione carburanti. A condizione che  siano  rispettate
le  norme  tecniche  di  cui  al  comma  9-quinquies,  il  piano   di
caratterizzazione puo' essere eseguito decorsi sessanta giorni  dalla
comunicazione di inizio attivita' al  ((Ministero  della  transizione
ecologica)). Qualora il  ((Ministero  della  transizione  ecologica))
accerti il mancato rispetto delle norme tecniche di cui al precedente
periodo, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio  o
di  prosecuzione  delle  operazioni,  salvo  che  il  proponente  non
provveda a conformarsi entro il termine  e  secondo  le  prescrizioni
stabiliti dal medesimo ((Ministero)). (134) 
  4-bis. Nei casi  di  cui  al  comma  4,  il  soggetto  responsabile
dell'inquinamento o altro soggetto interessato accerta  lo  stato  di
potenziale contaminazione del sito  mediante  un  Piano  di  indagini
preliminari. Il Piano,  comprensivo  della  lista  degli  analiti  da
ricercare, e'  concordato  con  l'Agenzia  di  protezione  ambientale
territorialmente competente che si pronuncia entro  e  non  oltre  il
termine  di   trenta   giorni   dalla   richiesta   del   proponente,
eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in  relazione  alla
specificita' del sito. In caso di mancata pronuncia  nei  termini  da
parte  dell'Agenzia   di   protezione   ambientale   territorialmente
competente, il  Piano  di  indagini  preliminari  e'  concordato  con
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca  ambientale,  che
si pronuncia entro e  non  oltre  i  quindici  giorni  successivi  su
segnalazione  del  proponente   o   dell'autorita'   competente.   Il
proponente,  trenta   giorni   prima   dell'avvio   delle   attivita'
d'indagine, trasmette al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, alla regione,  al  comune,  alla  provincia  e
all'agenzia di protezione ambientale competenti il Piano con la  data
di inizio delle operazioni. Qualora  l'indagine  preliminare  accerti
l'avvenuto superamento delle concentrazioni soglia di  contaminazione
(CSC) anche per un solo parametro, si applica  la  procedura  di  cui
agli articoli 242 e 245. Ove si accerti che il livello delle CSC  non
sia stato superato, il medesimo soggetto provvede al ripristino della
zona contaminata, dandone notizia, con  apposita  autocertificazione,
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
alla regione, al comune, alla provincia e all'agenzia  di  protezione
ambientale competenti entro novanta giorni dalla data di inizio delle
attivita' di indagine. L'autocertificazione conclude il procedimento,
ferme restando le attivita' di verifica e di controllo da parte della
provincia competente da concludere  nel  termine  di  novanta  giorni
dalla data di acquisizione dell'autocertificazione, decorsi  i  quali
il procedimento di verifica si considera definitivamente concluso. 
  4-ter In alternativa alla procedura di  cui  all'articolo  242,  il
responsabile  della  potenziale  contaminazione  o   altro   soggetto
interessato al  riutilizzo  e  alla  valorizzazione  dell'area,  puo'
presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare  gli  esiti  del  processo  di  caratterizzazione  del  sito
eseguito nel rispetto delle  procedure  di  cui  all'allegato  2  del
presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di  rischio  sito
specifica  e  dell'applicazione  a  scala  pilota,  in  campo,  delle
tecnologie di bonifica  ritenute  idonee.  Qualora  gli  esiti  della
procedura dell'analisi di rischio dimostrino  che  la  concentrazione
dei  contaminanti  presenti  nel  sito  e'  superiore  ai  valori  di
concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di
cui al  primo  periodo,  approva,  nel  termine  di  novanta  giorni,
l'analisi di rischio  con  il  procedimento  di  cui  al  comma  4  e
contestualmente indica le condizioni per l'approvazione del  progetto
operativo  di  cui  all'articolo  242,  comma  7.  Sulla  base  delle
risultanze istruttorie, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e  del  mare  puo'  motivatamente  chiedere  la  revisione
dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove
necessarie. Nei successivi sessanta giorni il proponente presenta  il
progetto e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare lo approva ai sensi del comma 4 e con gli effetti di cui  al
comma 6. Il potere  di  espropriare  e'  attribuito  al  comune  sede
dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di
verifica di assoggettabilita' o a valutazione di  impatto  ambientale
ai sensi della normativa vigente, il  procedimento  e'  sospeso  fino
all'acquisizione della pronuncia dell'autorita' competente  ai  sensi
della parte seconda del presente decreto.  Qualora  il  progetto  sia
sottoposto  a  valutazione  di  impatto  ambientale   di   competenza
regionale, i titoli abilitativi per la  realizzazione  e  l'esercizio
degli impianti e  delle  attrezzature  necessari  all'attuazione  del
progetto operativo sono ricompresi nel  provvedimento  autorizzatorio
unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 27-bis. (134) 
  4-quater. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108. 
  5. Nel  caso  in  cui  il  responsabile  non  provveda  o  non  sia
individuabile  oppure  non  provveda   il   proprietario   del   sito
contaminato ne'  altro  soggetto  interessato,  gli  interventi  sono
predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, avvalendosi dell'Istituto superiore per la  protezione  e
la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di  sanita'  e
dell'E.N.E.A.  nonche'  di  altri  soggetti  qualificati  pubblici  o
privati, anche coordinati fra loro. 
  6.  L'autorizzazione  del  progetto  e  dei   relativi   interventi
ricomprende a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni,  i
concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e  gli  assensi  previsti
dalla  legislazione  vigente,  ivi  compresi,  tra  l'altro,   quelli
relativi alla realizzazione e all'esercizio degli  impianti  e  delle
attrezzature  necessarie  alla  loro   attuazione.   L'autorizzazione
costituisce, altresi', variante urbanistica e comporta  dichiarazione
di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori.  A  tal
fine  il  proponente  allega  all'istanza  la  documentazione  e  gli
elaborati  progettuali  previsti  dalle  normative  di  settore   per
consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata
al rilascio di tutti gli  ((atti  di  assenso))  comunque  denominati
necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto  e
indicati puntualmente in  apposito  elenco  con  l'indicazione  anche
dell'Amministrazione ordinariamente competente. 
  7. Se il progetto prevede la realizzazione di  opere  sottoposte  a
procedura di valutazione di impatto  ambientale,  l'approvazione  del
progetto di bonifica comprende anche tale valutazione. 
  8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N.  77,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108. 
  8-bis. Nei siti di  interesse  nazionale,  l'applicazione  a  scala
pilota,  in  campo,  di  tecnologie  di  bonifica  innovative,  anche
finalizzata all'individuazione dei parametri  di  progetto  necessari
per l'applicazione a  piena  scala,  non  e'  soggetta  a  preventiva
approvazione del Ministero della transizione ecologica e puo'  essere
eseguita a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni  di
sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali.  Il  rispetto
delle  suddette  condizioni  e'  valutato   dal   ((Ministero   della
transizione ecologica)) e dall'Istituto superiore di sanita'  che  si
pronunciano entro sessanta giorni  dalla  presentazione  dell'istanza
corredata della necessaria documentazione tecnica. 
  9. E' qualificato  sito  di  interesse  nazionale  ai  sensi  della
normativa  vigente  l'area  interessata  dalla  bonifica   della   ex
discarica delle Strillaie  (Grosseto).  Con  successivo  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  si
provvedera' alla perimetrazione della predetta area. 
  9-bis. E' individuata quale sito di interesse  nazionale  ai  sensi
della  normativa  vigente  l'area  interessata  dalla   presenza   di
discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti, compresa nel  sito
dell'Area vasta di Giugliano (Napoli).  Con  successivo  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  si
provvede alla perimetrazione della predetta area. 
  9-ter. In caso  di  compravendita  di  aree  ubicate  nei  siti  di
interesse nazionale, il Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e  del  mare,  su  istanza  congiunta  degli  interessati,
autorizza  entro  novanta  giorni  dal  ricevimento  dell'istanza  la
volturazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 242, commi  4  e
6. 
  9-quater. Con decreto di  natura  non  regolamentare  il  Ministero
della transizione  ecologica  adotta  i  modelli  delle  istanze  per
l'avvio dei procedimenti di cui al comma 4 e i contenuti minimi della
documentazione tecnica da allegare. 
  9-quinquies. Con decreto del Ministero della transizione  ecologica
sono adottate le norme tecniche in base alle quali  l'esecuzione  del
piano di  caratterizzazione  ((e'  sottoposta))  a  comunicazione  di
inizio attivita' di cui al comma 4. 
 
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AGGIORNAMENTO (134) 
  Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con  modificazioni  dalla
L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art.  53,  comma  2)
che "Le disposizioni di cui al comma  4-ter,  dell'articolo  252  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatti salvi gli interventi
approvati, sono applicabili anche ai procedimenti in corso alla  data
di entrata in vigore del presente decreto su richiesta da  presentare
nel termine di centottanta giorni decorrenti dalla medesima data". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 53, comma 2-bis, lettera b)) che al
comma 4 del  presente  articolo  le  parole:  "puo'  avvalersi  anche
dell'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale
(APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle
regioni interessate" sono sostituite dalle seguenti: "si  avvale  per
l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la  protezione
dell'ambiente (SNPA)".