Art. 148. 
 
                      Procedura di risarcimento 
 
  1.  Per  i  sinistri  con  soli  danni  a  cose,  la  richiesta  di
risarcimento  deve  recare  l'indicazione  degli  aventi  diritto  al
risarcimento e del luogo, dei giorni e  delle  ore  in  cui  le  cose
danneggiate sono disponibili, per  non  meno  di  cinque  giorni  non
festivi, per l'ispezione diretta ad accertare  l'entita'  del  danno.
Entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  di  tale   documentazione,
l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e  motivata
offerta per  il  risarcimento,  ovvero  comunica  specificatamente  i
motivi per i quali  non  ritiene  di  fare  offerta.  Il  termine  di
sessanta giorni e' ridotto a trenta quando il modulo di denuncia  sia
stato  sottoscritto  dai  conducenti  coinvolti  nel   sinistro.   Il
danneggiato puo' procedere alla riparazione  delle  cose  danneggiate
solo dopo lo spirare del  termine  indicato  al  periodo  precedente,
entro il quale devono essere comunque  completate  le  operazioni  di
accertamento del danno da parte  dell'assicuratore,  ovvero  dopo  il
completamento delle medesime operazioni, nel  caso  in  cui  esse  si
siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora  le
cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione
nei termini  previsti  dal  presente  articolo,  ovvero  siano  state
riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta
risarcitoria, effettuera' le  proprie  valutazioni  sull'entita`  del
danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi
riparativi   effettuati.   Resta   comunque    fermo    il    diritto
dell'assicurato  al  risarcimento  anche  qualora  ritenga   di   non
procedere alla riparazione.((62)) 
  2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata  offerta
per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per  cui
non si ritiene di fare offerta, sussiste anche  per  i  sinistri  che
abbiano causato lesioni personali  o  il  decesso.  La  richiesta  di
risarcimento deve essere presentata dal danneggiato  o  dagli  aventi
diritto con le modalita' indicate  al  comma  1.  La  richiesta  deve
contenere l'indicazione del codice fiscale degli  aventi  diritto  al
risarcimento e la descrizione delle circostanze  nelle  quali  si  e'
verificato   il   sinistro   ed   essere   accompagnata,   ai    fini
dell'accertamento  e   della   valutazione   del   danno   da   parte
dell'impresa,  dai  dati   relativi   all'eta',   all'attivita'   del
danneggiato, al suo reddito, all'entita'  delle  lesioni  subite,  da
attestazione medica comprovante l'avvenuta  guarigione  con  o  senza
postumi   permanenti,   nonche'   dalla   dichiarazione   ai    sensi
dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di  decesso,  dallo  stato  di
famiglia della  vittima.  L'impresa  di  assicurazione  e'  tenuta  a
provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta  giorni
dalla ricezione di tale documentazione.((62)) 
  2-bis. Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti,
l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione  dell'archivio
informatico integrato di cui all'articolo  21  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, e successive  modificazioni,  e,  qualora  dal
risultato della consultazione, avuto riguardo al codice  fiscale  dei
soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici
di anomalia definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, o qualora
altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici
di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del  presente  codice  o  siano
emersi in sede di perizia da cui risulti  documentata  l'incongruenza
del danno dichiarato dal richiedente, l'impresa puo' decidere,  entro
i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo,  di  non  fare
offerta di risarcimento, motivando tale decisione con  la  necessita'
di condurre ulteriori approfondimenti in relazione  al  sinistro.  La
relativa comunicazione e` trasmessa  dall'impresa  al  danneggiato  e
all'IVASS, al quale e` anche  trasmessa  la  documentazione  relativa
alle  analisi  condotte  sul  sinistro.  Entro  trenta  giorni  dalla
comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare  al
danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta
di risarcimento. All'esito degli approfondimenti  condotti  ai  sensi
del  primo  periodo,  l'impresa  puo'  non   formulare   offerta   di
risarcimento, qualora, entro il termine  di  cui  al  terzo  periodo,
presenti querela, nelle ipotesi  in  cui  e`  prevista,  informandone
contestualmente  l'assicurato  nella  comunicazione  concernente   le
determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di
cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai  commi
1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione  della  querela,
di cui all'articolo 124, primo  comma,  del  codice  penale,  decorre
dallo spirare del termine di trenta giorni entro il  quale  l'impresa
comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. 
  Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo  145
e' proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive
dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta
giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo  il  diritto  del
danneggiato di ottenere l'accesso  agli  atti  nei  termini  previsti
dall'articolo 146, salvo  il  caso  di  presentazione  di  querela  o
denuncia. 
  3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2  e
fatto salvo quanto stabilito dal comma  5,  non  puo'  rifiutare  gli
accertamenti strettamente necessari alla valutazione del  danno  alle
cose, nei termini di cui al comma 1, o del  danno  alla  persona,  da
parte dell'impresa. Qualora cio'  accada,  i  termini  per  l'offerta
risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali  l'impresa
non ritiene di fare offerta sono sospesi. 
  4. L'impresa di assicurazione puo' richiedere ai competenti  organi
di polizia le informazioni  acquisite  relativamente  alle  modalita'
dell'incidente, alla residenza e al  domicilio  delle  parti  e  alla
targa di immatricolazione o altro analogo  segno  distintivo,  ma  e'
tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1  e  2  anche  in
caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose  che  lesioni
personali o il decesso. 
  5. In caso  di  richiesta  incompleta  l'impresa  di  assicurazione
richiede al danneggiato entro trenta  giorni  dalla  ricezione  della
stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini  di  cui  ai
commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei  dati  o
dei documenti integrativi. 
  6. Se il danneggiato dichiara di  accettare  la  somma  offertagli,
l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione
della comunicazione. 
  7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la  somma  offerta  al
danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma
in tal modo corrisposta e' imputata nella liquidazione definitiva del
danno. 
     8.  Decorsi  trenta  giorni  dalla   comunicazione   senza   che
l'interessato  abbia  fatto  pervenire  alcuna  risposta,   l'impresa
corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse  modalita',
tempi ed effetti di cui al comma 7. 
  9. Agli effetti dell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo, l'impresa di assicurazione  non  puo'  opporre  al
danneggiato  l'eventuale  inadempimento  da   parte   dell'assicurato
dell'obbligo di avviso del sinistro  di  cui  all'articolo  1913  del
codice civile. 
  10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando  la  somma
offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla meta'  di  quella
liquidata, al netto  di  eventuale  rivalutazione  ed  interessi,  il
giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria,  copia
della sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza
delle disposizioni del presente capo. 
  11.  L'impresa,  quando  corrisponde  compensi  professionali   per
l'eventuale  assistenza  prestata  da  professionisti,  e'  tenuta  a
richiedere la documentazione  probatoria  relativa  alla  prestazione
stessa e ad indicarne il corrispettivo  separatamente  rispetto  alle
voci di danno nella quietanza di liquidazione. L'impresa,  che  abbia
provveduto  direttamente  al  pagamento  dei   compensi   dovuti   al
professionista,  ne  da'  comunicazione  al  danneggiato,   indicando
l'importo corrisposto. 
  11-bis. Resta  ferma  per  l'assicurato  la  facolta'  di  ottenere
l'integrale risarcimento per  la  riparazione  a  regola  d'arte  del
veicolo danneggiato avvalendosi  di  imprese  di  autoriparazione  di
propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5  febbraio  1992,  n.
122.  A  tal  fine,  l'impresa   di   autoriparazione   fornisce   la
documentazione  fiscale  e  un'idonea  garanzia   sulle   riparazioni
effettuate, con una validita' non inferiore a due anni per  tutte  le
parti non soggette a usura ordinaria. 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (62) 
  Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto (con la'rt. 125, comma 3)
che "Fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all'art. 148, commi 1 e
2  del  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  per   la
formulazione dell'offerta o della motivata contestazione, nei casi di
necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini  della
valutazione del danno alle cose o alle  persone,  sono  prorogati  di
ulteriori 60 giorni".