Art. 386.
Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno
eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato,
ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove
l'arresto o il fermo e' stato eseguito. Consegnano all'arrestato o al
fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa
e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a
lui comprensibile, con cui lo informano:
a) della facolta' di nominare un difensore di fiducia e di essere
ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla
legge;
b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;
c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti
fondamentali;
d) del diritto di avvalersi della facolta' di non rispondere;
e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l'arresto
o il fermo;
f) del diritto di informare le autorita' consolari e di dare
avviso ai familiari;
g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;
h) del diritto di essere condotto davanti all'autorita'
giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall'avvenuto
arresto o fermo;
i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere
l'interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro
l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo ((;))
((i-bis) della facolta' di accedere ai programmi di giustizia
riparativa.))
1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia
prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'arrestato o
al fermato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo
di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'arrestato
o al fermato.
((1-ter. La comunicazione scritta di cui al comma 1 viene allegata
agli atti in forma di documento informatico. Se l'originale e'
redatto in forma di documento analogico, si osservano le disposizioni
degli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3.)) ((290))
2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia
eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal
pubblico ministero a norma dell'articolo 97.
3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall' articolo 389, comma
2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono
l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al
piu' presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal
fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale,
anche per via telematica, salvo che il pubblico ministero autorizzi
una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale nomina del
difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo
in cui l'arresto o il fermo e' stato eseguito e l'enunciazione delle
ragioni che lo hanno determinato nonche' la menzione dell'avvenuta
consegna della comunicazione scritta o dell'informazione orale
fornita ai sensi del comma 1-bis.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono
l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero
mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del
luogo dove l'arresto o il fermo e' stato eseguito, salvo quanto
previsto dall'articolo 558.
5. Il pubblico ministero puo' disporre che l'arrestato o il fermato
sia custodito, in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo
284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini,
presso altra casa circondariale o mandamentale.
6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il
verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se
diverso da quello indicato nel comma 1.
7. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i
termini previsti dal comma 3.
--------------
AGGIORNAMENTO (290)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha disposto (con l'art. 87, comma
5) che "Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter
e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e
6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis,
del codice di procedura penale, cosi' come introdotte dal presente
decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo
alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a
partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma
3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso
indicati".