(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 366)
                              Art. 366. 
                      (Contenuto del ricorso). 
 
  Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilita': 
    1) l'indicazione delle parti; 
    2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata; 
    3) la chiara esposizione dei fatti della  causa  essenziali  alla
illustrazione dei motivi di ricorso; (171) (173) 
    4) la chiara e sintetica esposizione dei motivi per  i  quali  si
chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui
si fondano; (171) (173) 
    5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e,
nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto. 
    6) la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli  atti
processuali, dei documenti e dei contratti o accordi  collettivi  sui
quali il motivo si fonda e l'illustrazione  del  contenuto  rilevante
degli stessi. (171) (173) 
 
  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.LGS.  10  OTTOBRE  2022,  N.  149,   COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). ((173)) 
 
  Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle
parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso  dalle  altre
parti o  dai  loro  difensori  muniti  di  procura  speciale,  oppure
mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza  impugnata,  da
unirsi al ricorso stesso. 
 
  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.LGS.  10  OTTOBRE  2022,  N.  149,   COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). ((173)) 
 
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AGGIORNAMENTO (171) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 35,  comma  6)  che  "Salvo  quanto
disposto dal comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III  del
libro secondo del codice di procedura civile e  di  cui  al  capo  IV
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile  e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18  dicembre  1941,
n. 1368, come  modificate  dal  presente  decreto,  si  applicano  ai
giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1°  gennaio
2023". 
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AGGIORNAMENTO (173) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197 ha disposto: 
  - (con l'art. 35,  comma  1)  che  "Le  disposizioni  del  presente
decreto, salvo che non sia diversamente  disposto,  hanno  effetto  a
decorrere dal  28  febbraio  2023  e  si  applicano  ai  procedimenti
instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla
data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni  anteriormente
vigenti"; 
  - (con l'art. 35, comma 5) che "Salvo quanto disposto dal comma  6,
le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice  di
procedura civile e del capo IV delle  disposizioni  per  l'attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui  al
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente
decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano
ai giudizi introdotti con ricorso  notificato  a  decorrere  da  tale
data".