Art. 366.
(Contenuto del ricorso).
Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilita':
1) l'indicazione delle parti;
2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata;
3) la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla
illustrazione dei motivi di ricorso; (171) (173)
4) la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si
chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui
si fondano; (171) (173)
5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e,
nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto.
6) la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti
processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui
quali il motivo si fonda e l'illustrazione del contenuto rilevante
degli stessi. (171) (173)
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). ((173))
Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle
parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre
parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure
mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da
unirsi al ricorso stesso.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME
MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)). ((173))
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AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 6) che "Salvo quanto
disposto dal comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del
libro secondo del codice di procedura civile e di cui al capo IV
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941,
n. 1368, come modificate dal presente decreto, si applicano ai
giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio
2023".
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AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197 ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente
decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a
decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti
instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla
data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente
vigenti";
- (con l'art. 35, comma 5) che "Salvo quanto disposto dal comma 6,
le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di
procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente
decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano
ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale
data".