(Codice Penale-art. 590)
                              Art. 590. 
 
                     (Lesioni personali colpose) 
 
  Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale e' punito
con la reclusione fino a  tre  mesi  o  con  la  multa  fino  a  lire
duecentomila. 
 
  Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione  da  uno  a  sei
mesi o della multa da lire  ottantamila  a  quattrocentomila;  se  e'
gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa  da
lire duecentomila a ottocentomila. 
 
  Se i fatti di cui al secondo comma  sono  commessi  con  violazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per
le lesioni gravi e' della reclusione da tre mesi a un  anno  o  della
multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime e'
della reclusione da uno a tre anni. PERIODO  SOPPRESSO  DALLA  L.  23
MARZO 2016, N. 41. 
 
  ((Se i fatti di cui al secondo comma sono  commessi  nell'esercizio
abusivo di una professione per la quale  e'  richiesta  una  speciale
abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per  lesioni
gravi e' della reclusione da sei mesi  a  due  anni  e  la  pena  per
lesioni gravissime e' della reclusione  da  un  anno  e  sei  mesi  a
quattro anni)). 
 
  Nel caso di lesioni di piu' persone si applica la pena che dovrebbe
infliggersi per la piu' grave delle  violazioni  commesse,  aumentata
fino al triplo; ma la pena della reclusione  non  puo'  superare  gli
anni cinque. 
 
  Il delitto e' punibile a querela della persona  offesa,  salvo  nei
casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente  ai  fatti
commessi  con  violazione  delle  norme  per  la  prevenzione   degli
infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o  che  abbiano
determinato una malattia professionale.