Art. 429.
Decreto che dispone il giudizio
1. Il decreto che dispone il giudizio contiene:
a) le generalita' dell'imputato e le altre indicazioni personali
che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre parti
private, con l'indicazione dei difensori;
b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti
identificata;
c) l'enunciazione , in forma chiara e precisa del fatto, delle
circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare
l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi
articoli di legge;
d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui
esse si riferiscono;
(( d-bis) l'avviso all'imputato e alla persona offesa che hanno
facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa; ))
e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per
il giudizio;
((f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza
per la prosecuzione del processo davanti al giudice del
dibattimento;))
g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che
l'assiste.
2. Il decreto e' nullo se l'imputato non e' identificato in modo
certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei
requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e f).
2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)).
3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve
intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.
3-bis. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589,
secondo comma, e 589-bis del codice penale, il termine di cui al
comma 3 non puo' essere superiore a sessanta giorni.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)).