Art. 429. 
                   Decreto che dispone il giudizio 
  1. Il decreto che dispone il giudizio contiene: 
    a) le generalita' dell'imputato e le altre indicazioni  personali
che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre  parti
private, con l'indicazione dei difensori; 
    b) l'indicazione della persona offesa dal reato  qualora  risulti
identificata; 
    c) l'enunciazione , in forma chiara e precisa  del  fatto,  delle
circostanze  aggravanti  e   di   quelle   che   possono   comportare
l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi
articoli di legge; 
    d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e  dei  fatti  cui
esse si riferiscono; 
    (( d-bis) l'avviso all'imputato e alla persona offesa  che  hanno
facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa; )) 
    e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice  competente  per
il giudizio; 
    ((f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora  dell'udienza
per  la  prosecuzione   del   processo   davanti   al   giudice   del
dibattimento;)) 
    g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario  che
l'assiste. 
  2. Il decreto e' nullo se l'imputato non e'  identificato  in  modo
certo ovvero se manca o e' insufficiente  l'indicazione  di  uno  dei
requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e f). 
  2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)). 
  3. Tra la data del decreto e la data fissata per il  giudizio  deve
intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. 
  3-bis. Qualora si proceda per i reati di  cui  agli  articoli  589,
secondo comma, e 589-bis del codice penale,  il  termine  di  cui  al
comma 3 non puo' essere superiore a sessanta giorni. 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)).