(Codice Penale-art. 601)
                              Art. 601. 
 
                        (Tratta di persone). 
 
  E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque  recluta,
introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al  di  fuori
di esso, trasporta, cede l'autorita' sulla persona, ospita una o piu'
persone che si trovano nelle  condizioni  di  cui  all'articolo  600,
ovvero, realizza le stesse condotte su una o piu'  persone,  mediante
inganno, violenza, minaccia, abuso di autorita' o approfittamento  di
una situazione di vulnerabilita', di inferiorita' fisica, psichica  o
di necessita', o mediante promessa o dazione di  denaro  o  di  altri
vantaggi alla persona che su di essa ha autorita', al fine di indurle
o   costringerle   a   prestazioni   lavorative,   sessuali    ovvero
all'accattonaggio o comunque al compimento di attivita' illecite  che
ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. 
 
  Alla stessa  pena  soggiace  chiunque,  anche  al  di  fuori  delle
modalita' di cui al primo comma, realizza le  condotte  ivi  previste
nei confronti di persona minore di eta'. 
 
  ((La pena per il comandante o l'ufficiale della  nave  nazionale  o
straniera, che commette alcuno dei fatti previsti  dal  primo  o  dal
secondo comma o vi concorre, e' aumentata fino a un terzo. 
 
  Il  componente  dell'equipaggio  di  nave  nazionale  o   straniera
destinata, prima della partenza  o  in  corso  di  navigazione,  alla
tratta e' punito,  ancorche'  non  sia  stato  compiuto  alcun  fatto
previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con
la reclusione da tre a dieci anni.)) 
 
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AGGIORNAMENTO (191) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dalla  L.  11  agosto
2003, n. 228 ha disposto (con l'art. 7, commi 1  e  3)  che  la  pena
stabilita per il delitto previsto nel presente articolo e'  aumentata
da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona  sottoposta
con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante  il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione. Alla  pena  e'  aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
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AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  - (con l'art. 71, comma 1) che la pena  stabilita  per  il  delitto
previsto dal presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se
il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con   provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva.