(Codice Penale-art. 648 bis)
                            Art. 648-bis. 
 
                           (Riciclaggio). 
 
  Fuori dei casi  di  concorso  nel  reato,  chiunque  sostituisce  o
trasferisce denaro, beni o  altre  utilita'  provenienti  da  delitto
((...)), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo
da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e'
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la  multa  da
5.000 a euro 25.000. 
 
  ((La pena e' della reclusione da due a sei anni e  della  multa  da
euro 2.500 a euro 12.500 quando  il  fatto  riguarda  denaro  o  cose
provenienti da contravvenzione punita  con  l'arresto  superiore  nel
massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.)) 
 
  La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio  di
un'attivita' professionale. 
 
  La pena e' diminuita se il denaro,  i  beni  o  le  altre  utilita'
provengono da delitto  per  il  quale  e'  stabilita  la  pena  della
reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 
 
  Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. 
                                                          (125) (233) 
 
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AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dal  D.L.  13  maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che le pene stabilite per
il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un  terzo
alla meta'  se  il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con
provvedimento definitivo ad una  misura  di  prevenzione  durante  il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione. Alla  pena  e'  aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
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AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  - (con l'art. 71, comma 1) che le pene  stabilite  per  il  delitto
previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla  meta'
se il fatto e'  commesso  da  persona  sottoposta  con  provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva.