Art. 224
Consorzio nazionale imballaggi
1. Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di
riciclaggio e per garantire il necessario coordinamento
dell'attivita' di raccolta differenziata, i produttori e gli
utilizzatori, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 221,
comma 2, partecipano in forma paritaria al Consorzio nazionale
imballaggi, in seguito denominato CONAI, che ha personalita'
giuridica di diritto privato senza fine di lucro ed e' retto da uno
statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive.
2. Entro il 30 giugno 2008, il CONAI adegua il proprio statuto ai
principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di
trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera
concorrenza nelle attivita' di settore, ai sensi dell'articolo 221,
comma 2. Lo statuto adottato e' trasmesso entro quindici giorni al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che
lo approva di concerto con il Ministro delle attivita' produttive,
salvo motivate osservazioni cui il CONAI e' tenuto ad adeguarsi nei
successivi sessanta giorni. Qualora il CONAI non ottemperi nei
termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive.
3. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:
a) definisce, in accordo con le regioni e con le pubbliche
amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere
operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione
e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di
smistamento;
b) definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai
singoli sistemi integrati di cui alla lettera a), le condizioni
generali di ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati
provenienti dalla raccolta differenziata;
c) elabora ed aggiorna, valutati i programmi specifici di
prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il
Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi
e dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225;
d) promuove accordi di programma con gli operatori economici per
favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio e ne
garantisce l'attuazione;
e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui
all'articolo 223, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3,
lettere a) e c) e gli altri operatori economici, anche eventualmente
destinando una quota del contributo ambientale CONAI, di cui alla
lettera h), ai consorzi che realizzano percentuali di recupero o di
riciclo superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al
fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui all'Allegato E
alla parte quarta del presente decreto. Ai consorzi che non
raggiungono i singoli obiettivi di recupero e' in ogni caso ridotta
la quota del contributo ambientale ad essi riconosciuto dal Conai;
f) indirizza e garantisce il necessario raccordo tra le
amministrazioni pubbliche, i consorzi e gli altri operatori
economici;
g) organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni, le
campagne di informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del
Programma generale nonche' campagne di educazione ambientale e di
sensibilizzazione dei consumatori sugli impatti delle borse di
plastica sull'ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle
informazioni di cui all'articolo 219, comma 3, lettere d-bis), d-ter)
e d-quater);
h) (( ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori il
corrispettivo per gli oneri di cui all'articolo 221, comma 10,
lettera b) )), nonche' gli oneri per il riciclaggio e per il recupero
dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta
differenziata, in proporzione alla quantita' totale, al peso ed alla
tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale,
al netto delle quantita' di imballaggi usati riutilizzati nell'anno
precedente per ciascuna tipologia di materiale. A tal fine determina
e pone a carico dei consorziati, con le modalita' individuate dallo
statuto, anche in base alle utilizzazioni e ai criteri di cui al
comma 8, il contributo denominato contributo ambientale CONAI;
i) promuove il coordinamento con la gestione di altri rifiuti
previsto dall'articolo 222, comma 1, lettera b), anche definendone
gli ambiti di applicazione;
l) promuove la conclusione, su base volontaria, di accordi tra i
consorzi di cui all'articolo 223 e i soggetti di cui all'articolo
221, comma 3, lettere a) e c), con soggetti pubblici e privati. Tali
accordi sono relativi alla gestione ambientale della medesima
tipologia di materiale oggetto dell'intervento dei consorzi con
riguardo agli imballaggi, esclusa in ogni caso l'utilizzazione del
contributo ambientale CONAI;
m) fornisce i dati e le informazioni richieste dall'Autorita' di
cui all'articolo 207 e assicura l'osservanza degli indirizzi da
questa tracciat; (88)
n) acquisisce da enti pubblici o privati, nazionali o esteri, i
dati relativi ai flussi degli imballaggi in entrata e in uscita dal
territorio nazionale e i dati degli operatori economici coinvolti. Il
conferimento di tali dati al CONAI e la raccolta, l'elaborazione e
l'utilizzo degli stessi da parte di questo si considerano, ai fini di
quanto previsto dall'articolo 178, comma 1, di rilevante interesse
pubblico ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
4. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e
riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI e
dai consorzi di cui all'articolo 223 nelle riserve costituenti il
loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito, a
condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto
qualsiasi forma, ai consorziati ed agli aderenti di tali avanzi e
riserve, anche in caso di scioglimento dei predetti sistemi
gestionali, dei consorzi e del CONAI.
((5. Al fine di garantire l'attuazione del principio di
corresponsabilita' gestionale tra produttori, utilizzatori e
pubbliche amministrazioni, CONAI ed i sistemi autonomi di cui
all'articolo 221, comma, 3 lettere a) e c) promuovono e stipulano un
accordo di programma quadro, di cui alla legge 241/90 e successive
modificazioni, su base nazionale tra tutti gli operatori del comparto
di riferimento, intendendosi i sistemi collettivi operanti e i
gestori delle piattaforme di selezione (CSS), con l'Associazione
nazionale Comuni italiani (ANCI), con l'Unione delle province
italiane (UPI) o con gli Enti di gestione di Ambito territoriale
ottimale. In particolare, tale accordo stabilisce:
1. la copertura dei costi di cui all'articolo 222, commi 1 e 2
del presente decreto legislativo;
2. le modalita' di raccolta dei rifiuti da imballaggio ai fini
delle attivita' di riciclaggio e di recupero;
3. gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti
contraenti.
5-bis. L'accordo di programma di cui al comma 5 e' costituito da
una parte generale e dai relativi allegati tecnici per ciascun
materiale di cui all'Allegato E. Gli allegati tecnici prevedono i
corrispettivi calcolati secondo le fasce di qualita', tenendo conto
delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari, che
sono stabilite tramite analisi merceologiche effettuate da un
soggetto terzo, individuato congiuntamente dai soggetti
sottoscrittori, nominato dagli Enti di governo d'ambito territoriali
ottimali, ove costituiti ed operanti, ovvero dai Comuni con oneri
posti a carico dei sistemi collettivi.))
6. L'accordo di programma di cui al comma 5 e' trasmesso
all'Autorita' di cui all'articolo 207, che puo' richiedere eventuali
modifiche ed integrazioni entro i successivi sessanta giorni. (88)
7. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma 3, lettera
h), sono esclusi dal calcolo gli imballaggi riutilizzabili immessi
sul mercato previa cauzione.
8. Il contributo ambientale del Conai e' utilizzato in via
prioritaria per il ritiro degli imballaggi primari o comunque
conferiti al servizio pubblico e, in via accessoria, per
l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio dei
rifiuti di imballaggio secondari e terziari. A tali fini, tale
contributo e' attribuito dal Conai, sulla base di apposite
convenzioni, ai soggetti di cui all'articolo 223, in proporzione alla
quantita' totale, al peso ed alla tipologia del materiale di
imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantita'
di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna
tipologia di materiale. Il CONAI provvede ai mezzi finanziari
necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni con i proventi
dell'attivita', con i contributi dei consorziati e con una quota del
contributo ambientale CONAI, determinata nella misura necessaria a
far fronte alle spese derivanti dall'espletamento, nel rispetto dei
criteri di contenimento dei costi e di efficienza della gestione,
delle funzioni conferitegli dal presente titolo. nonche' con altri
contributi e proventi di consorziati e di terzi, compresi quelli dei
soggetti di cui all'articolo 221, lettere a) e c), per le attivita'
svolte in loro favore in adempimento alle prescrizioni di legge.
9. L'applicazione del contributo ambientale CONAI esclude
l'assoggettamento del medesimo bene e delle materie prime che lo
costituiscono ad altri contributi con finalita' ambientali previsti
dalla parte quarta del presente decreto o comunque istituiti in
applicazione del presente decreto.
10. Al Consiglio di amministrazione del CONAI partecipa con diritto
di voto un rappresentante dei consumatori indicato dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro
delle attivita' produttive.
11. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4.
12. In caso di mancata stipula dell'accordo di cui al comma 5,
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi i
quali senza esito positivo, provvede direttamente, d'intesa con
Ministro dello sviluppo economico, a definire il corrispettivo di cui
alla lettera a) del comma 5. L'accordo di cui al comma 5 e'
sottoscritto, per le specifiche condizioni tecniche ed economiche
relative al ritiro dei rifiuti di ciascun materiale d'imballaggio,
anche dal competente Consorzio di cui all'articolo 223. Nel caso in
cui uno di questi Consorzi non lo sottoscriva e/o non raggiunga le
intese necessarie con gli enti locali per il ritiro dei rifiuti
d'imballaggio, il Conai subentra nella conclusione delle convenzioni
locali al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di
recupero e di riciclaggio previsti dall'articolo 220.
13. Nel caso siano superati, a livello nazionale, gli obiettivi
finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio
indicati nel programma generale di prevenzione e gestione degli
imballaggi di cui all'articolo 225, il CONAI adotta, nell'ambito
delle proprie disponibilita' finanziarie, forme particolari di
incentivo per il ritiro dei rifiuti di imballaggi nelle aree
geografiche che non abbiano ancora raggiunto gli obiettivi di
raccolta differenziata di cui all'articolo 205, comma 1, entro i
limiti massimi di riciclaggio previsti dall'Allegato E alla parte
quarta del presente decreto.
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AGGIORNAMENTO (88)
La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 29, comma 2)
che "Tutti i richiami all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e
all'Autorita' di cui all'articolo 207 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, effettuati [...] dall'articolo 224, commi 3,
lettera m), e 6, [...] del medesimo decreto legislativo n. 152 del
2006 o da altre disposizioni di legge si intendono riferiti al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".