Art. 224 
                   Consorzio nazionale imballaggi 
 
  1. Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero  e  di
riciclaggio   e   per   garantire   il    necessario    coordinamento
dell'attivita'  di  raccolta  differenziata,  i  produttori   e   gli
utilizzatori, nel rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  221,
comma 2,  partecipano  in  forma  paritaria  al  Consorzio  nazionale
imballaggi,  in  seguito  denominato  CONAI,  che   ha   personalita'
giuridica di diritto privato senza fine di lucro ed e' retto  da  uno
statuto approvato con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare di concerto con  il  Ministro  delle
attivita' produttive. 
  2. Entro il 30 giugno 2008, il CONAI adegua il proprio  statuto  ai
principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di
trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera
concorrenza nelle attivita' di settore, ai sensi  dell'articolo  221,
comma 2. Lo statuto adottato e' trasmesso entro  quindici  giorni  al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  che
lo approva di concerto con il Ministro  delle  attivita'  produttive,
salvo motivate osservazioni cui il CONAI e' tenuto ad  adeguarsi  nei
successivi sessanta  giorni.  Qualora  il  CONAI  non  ottemperi  nei
termini prescritti, le modifiche  allo  statuto  sono  apportate  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive. 
  3. Il CONAI svolge le seguenti funzioni: 
    a) definisce, in accordo  con  le  regioni  e  con  le  pubbliche
amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in  cui  rendere
operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione
e il trasporto dei materiali selezionati a centri di  raccolta  o  di
smistamento; 
    b) definisce, con le pubbliche  amministrazioni  appartenenti  ai
singoli sistemi integrati di  cui  alla  lettera  a),  le  condizioni
generali di ritiro da parte dei produttori  dei  rifiuti  selezionati
provenienti dalla raccolta differenziata; 
    c)  elabora  ed  aggiorna,  valutati  i  programmi  specifici  di
prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e  223,  comma  4,  il
Programma generale per la prevenzione e la gestione degli  imballaggi
e dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225; 
    d) promuove accordi di programma con gli operatori economici  per
favorire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio e ne
garantisce l'attuazione; 
    e) assicura la necessaria cooperazione  tra  i  consorzi  di  cui
all'articolo 223, i  soggetti  di  cui  all'articolo  221,  comma  3,
lettere a) e c) e gli altri operatori economici, anche  eventualmente
destinando una quota del contributo ambientale  CONAI,  di  cui  alla
lettera h), ai consorzi che realizzano percentuali di recupero  o  di
riciclo superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al
fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui all'Allegato  E
alla  parte  quarta  del  presente  decreto.  Ai  consorzi  che   non
raggiungono i singoli obiettivi di recupero e' in ogni  caso  ridotta
la quota del contributo ambientale ad essi riconosciuto dal Conai; 
    f)  indirizza  e  garantisce  il  necessario  raccordo   tra   le
amministrazioni  pubbliche,  i  consorzi  e   gli   altri   operatori
economici; 
    g) organizza, in accordo con  le  pubbliche  amministrazioni,  le
campagne di informazione ritenute utili ai fini  dell'attuazione  del
Programma generale nonche' campagne di  educazione  ambientale  e  di
sensibilizzazione  dei  consumatori  sugli  impatti  delle  borse  di
plastica sull'ambiente, in particolare attraverso la diffusione delle
informazioni di cui all'articolo 219, comma 3, lettere d-bis), d-ter)
e d-quater); 
    h)  ((  ripartisce  tra  i  produttori  e  gli  utilizzatori   il
corrispettivo per gli  oneri  di  cui  all'articolo  221,  comma  10,
lettera b) )), nonche' gli oneri per il riciclaggio e per il recupero
dei  rifiuti  di  imballaggio  conferiti  al  servizio  di   raccolta
differenziata, in proporzione alla quantita' totale, al peso ed  alla
tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale,
al netto delle quantita' di imballaggi usati  riutilizzati  nell'anno
precedente per ciascuna tipologia di materiale. A tal fine  determina
e pone a carico dei consorziati, con le modalita'  individuate  dallo
statuto, anche in base alle utilizzazioni e  ai  criteri  di  cui  al
comma 8, il contributo denominato contributo ambientale CONAI; 
    i) promuove il coordinamento con la  gestione  di  altri  rifiuti
previsto dall'articolo 222, comma 1, lettera  b),  anche  definendone
gli ambiti di applicazione; 
    l) promuove la conclusione, su base volontaria, di accordi tra  i
consorzi di cui all'articolo 223 e i  soggetti  di  cui  all'articolo
221, comma 3, lettere a) e c), con soggetti pubblici e privati.  Tali
accordi  sono  relativi  alla  gestione  ambientale  della   medesima
tipologia di  materiale  oggetto  dell'intervento  dei  consorzi  con
riguardo agli imballaggi, esclusa in ogni  caso  l'utilizzazione  del
contributo ambientale CONAI; 
    m) fornisce i dati e le informazioni richieste dall'Autorita'  di
cui all'articolo 207  e  assicura  l'osservanza  degli  indirizzi  da
questa tracciat; (88) 
    n) acquisisce da enti pubblici o privati, nazionali o  esteri,  i
dati relativi ai flussi degli imballaggi in entrata e in  uscita  dal
territorio nazionale e i dati degli operatori economici coinvolti. Il
conferimento di tali dati al CONAI e la  raccolta,  l'elaborazione  e
l'utilizzo degli stessi da parte di questo si considerano, ai fini di
quanto previsto dall'articolo 178, comma 1,  di  rilevante  interesse
pubblico ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30  giugno
2003, n. 196. 
  4. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero  e
riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI e
dai consorzi di cui all'articolo 223  nelle  riserve  costituenti  il
loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del  reddito,  a
condizione che sia rispettato  il  divieto  di  distribuzione,  sotto
qualsiasi forma, ai consorziati ed agli aderenti  di  tali  avanzi  e
riserve,  anche  in  caso  di  scioglimento  dei   predetti   sistemi
gestionali, dei consorzi e del CONAI. 
  ((5.  Al  fine  di  garantire   l'attuazione   del   principio   di
corresponsabilita'  gestionale   tra   produttori,   utilizzatori   e
pubbliche  amministrazioni,  CONAI  ed  i  sistemi  autonomi  di  cui
all'articolo 221, comma, 3 lettere a) e c) promuovono e stipulano  un
accordo di programma quadro, di cui alla legge  241/90  e  successive
modificazioni, su base nazionale tra tutti gli operatori del comparto
di riferimento,  intendendosi  i  sistemi  collettivi  operanti  e  i
gestori delle piattaforme  di  selezione  (CSS),  con  l'Associazione
nazionale  Comuni  italiani  (ANCI),  con  l'Unione  delle   province
italiane (UPI) o con gli Enti  di  gestione  di  Ambito  territoriale
ottimale. In particolare, tale accordo stabilisce: 
    1. la copertura dei costi di cui all'articolo 222, commi  1  e  2
del presente decreto legislativo; 
    2. le modalita' di raccolta dei rifiuti da  imballaggio  ai  fini
delle attivita' di riciclaggio e di recupero; 
    3. gli  obblighi  e  le  sanzioni  posti  a  carico  delle  parti
contraenti. 
  5-bis. L'accordo di programma di cui al comma 5  e'  costituito  da
una parte generale  e  dai  relativi  allegati  tecnici  per  ciascun
materiale di cui all'Allegato E. Gli  allegati  tecnici  prevedono  i
corrispettivi calcolati secondo le fasce di qualita',  tenendo  conto
delle operazioni di cernita o di altre  operazioni  preliminari,  che
sono  stabilite  tramite  analisi  merceologiche  effettuate  da   un
soggetto   terzo,    individuato    congiuntamente    dai    soggetti
sottoscrittori, nominato dagli Enti di governo d'ambito  territoriali
ottimali, ove costituiti ed operanti, ovvero  dai  Comuni  con  oneri
posti a carico dei sistemi collettivi.)) 
  6.  L'accordo  di  programma  di  cui  al  comma  5  e'   trasmesso
all'Autorita' di cui all'articolo 207, che puo' richiedere  eventuali
modifiche ed integrazioni entro i successivi sessanta giorni. (88) 
  7. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma 3,  lettera
h), sono esclusi dal calcolo gli  imballaggi  riutilizzabili  immessi
sul mercato previa cauzione. 
  8.  Il  contributo  ambientale  del  Conai  e'  utilizzato  in  via
prioritaria  per  il  ritiro  degli  imballaggi  primari  o  comunque
conferiti  al  servizio  pubblico   e,   in   via   accessoria,   per
l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio  dei
rifiuti di imballaggio  secondari  e  terziari.  A  tali  fini,  tale
contributo  e'  attribuito  dal  Conai,  sulla   base   di   apposite
convenzioni, ai soggetti di cui all'articolo 223, in proporzione alla
quantita'  totale,  al  peso  ed  alla  tipologia  del  materiale  di
imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto  delle  quantita'
di imballaggi usati riutilizzati nell'anno  precedente  per  ciascuna
tipologia  di  materiale.  Il  CONAI  provvede  ai  mezzi  finanziari
necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni  con  i  proventi
dell'attivita', con i contributi dei consorziati e con una quota  del
contributo ambientale CONAI, determinata nella  misura  necessaria  a
far fronte alle spese derivanti dall'espletamento, nel  rispetto  dei
criteri di contenimento dei costi e  di  efficienza  della  gestione,
delle funzioni conferitegli dal presente titolo.  nonche'  con  altri
contributi e proventi di consorziati e di terzi, compresi quelli  dei
soggetti di cui all'articolo 221, lettere a) e c), per  le  attivita'
svolte in loro favore in adempimento alle prescrizioni di legge. 
  9.  L'applicazione  del   contributo   ambientale   CONAI   esclude
l'assoggettamento del medesimo bene e  delle  materie  prime  che  lo
costituiscono ad altri contributi con finalita'  ambientali  previsti
dalla parte quarta del  presente  decreto  o  comunque  istituiti  in
applicazione del presente decreto. 
  10. Al Consiglio di amministrazione del CONAI partecipa con diritto
di voto un  rappresentante  dei  consumatori  indicato  dal  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro
delle attivita' produttive. 
  11. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N.4. 
  12. In caso di mancata stipula dell'accordo  di  cui  al  comma  5,
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,  il
Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare
invita le parti a trovare un'intesa entro sessanta giorni, decorsi  i
quali senza  esito  positivo,  provvede  direttamente,  d'intesa  con
Ministro dello sviluppo economico, a definire il corrispettivo di cui
alla lettera a)  del  comma  5.  L'accordo  di  cui  al  comma  5  e'
sottoscritto, per le specifiche  condizioni  tecniche  ed  economiche
relative al ritiro dei rifiuti di  ciascun  materiale  d'imballaggio,
anche dal competente Consorzio di cui all'articolo 223. Nel  caso  in
cui uno di questi Consorzi non lo sottoscriva e/o  non  raggiunga  le
intese necessarie con gli enti  locali  per  il  ritiro  dei  rifiuti
d'imballaggio, il Conai subentra nella conclusione delle  convenzioni
locali al fine di assicurare il  raggiungimento  degli  obiettivi  di
recupero e di riciclaggio previsti dall'articolo 220. 
  13. Nel caso siano superati, a  livello  nazionale,  gli  obiettivi
finali di riciclaggio  e  di  recupero  dei  rifiuti  di  imballaggio
indicati nel programma  generale  di  prevenzione  e  gestione  degli
imballaggi di cui all'articolo  225,  il  CONAI  adotta,  nell'ambito
delle  proprie  disponibilita'  finanziarie,  forme  particolari   di
incentivo  per  il  ritiro  dei  rifiuti  di  imballaggi  nelle  aree
geografiche  che  non  abbiano  ancora  raggiunto  gli  obiettivi  di
raccolta differenziata di cui all'articolo  205,  comma  1,  entro  i
limiti massimi di riciclaggio previsti  dall'Allegato  E  alla  parte
quarta del presente decreto. 
 
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AGGIORNAMENTO (88) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 29, comma 2)
che "Tutti  i  richiami  all'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti  e
all'Autorita' di cui  all'articolo  207  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, effettuati [...]  dall'articolo  224,  commi  3,
lettera m), e 6, [...] del medesimo decreto legislativo  n.  152  del
2006 o da altre  disposizioni  di  legge  si  intendono  riferiti  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".