ART. 242 
               (procedure operative ed amministrative) 
 
   1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado  di
contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera
entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e  ne  da'
immediata  comunicazione  ai  sensi  e  con  le  modalita'   di   cui
all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica  all'atto
di individuazione  di  contaminazioni  storiche  che  possano  ancora
comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. 
   2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure
di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla  contaminazione,
un'indagine preliminare sui parametri  oggetto  dell'inquinamento  e,
ove  accerti  che  il  livello   delle   concentrazioni   soglia   di
contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede  al  ripristino
della   zona   contaminata,    dandone    notizia,    con    apposita
autocertificazione,  al  comune  ed  alla  provincia  competenti  per
territorio    entro    quarantotto    ore    dalla     comunicazione.
L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di  cui  al
presente articolo, ferme restando  le  attivita'  di  verifica  e  di
controllo da  parte  dell'autorita'  competente  da  effettuarsi  nei
successivi quindici giorni. Nel caso in cui  l'inquinamento  non  sia
riconducibile ad un singolo evento, i parametri  da  valutare  devono
essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e
delle attivita' ivi svolte nel tempo. 
   3. Qualora l'indagine  preliminare  di  cui  al  comma  2  accerti
l'avvenuto superamento delle CSC anche  per  un  solo  parametro,  il
responsabile dell'inquinamento ne da' immediata notizia al comune  ed
alle province competenti per  territorio  con  la  descrizione  delle
misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza  adottate.
Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni,
nonche'  alla  regione  territorialmente  competente  il   piano   di
caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato  2  alla  parte
quarta del presente decreto. Entro  i  trenta  giorni  successivi  la
regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza  il  piano  di
caratterizzazione    con    eventuali    prescrizioni    integrative.
L'autorizzazione regionale costituisce assenso  per  tutte  le  opere
connesse  alla  caratterizzazione,  sostituendosi   ad   ogni   altra
autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla  osta  da  parte
della pubblica amministrazione. 
   4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito e'
applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica  per  la
determinazione  delle  concentrazioni  soglia  di  rischio  (CSR).  I
criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono
stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
economico e  della  salute  entro  il  30  giugno  2008.  Nelle  more
dell'emanazione del predetto decreto, i  criteri  per  l'applicazione
della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato  1
alla  parte   quarta   del   presente   decreto.   Entro   sei   mesi
dall'approvazione  del  piano  di  caratterizzazione,   il   soggetto
responsabile  presenta  alla  regione  i  risultati  dell'analisi  di
rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a  seguito
dell'istruttoria  svolta   in   contraddittorio   con   il   soggetto
responsabile, cui e'  dato  un  preavviso  di  almeno  venti  giorni,
approva il documento di analisi di rischio entro  i  sessanta  giorni
dalla ricezione dello stesso. Tale documento e' inviato ai componenti
della conferenza di servizi almeno  venti  giorni  prima  della  data
fissata per la conferenza e, in caso di decisione a  maggioranza,  la
delibera di adozione fornisce una adeguata ed  analitica  motivazione
rispetto  alle  opinioni  d  issenzienti  espresse  nel  corso  della
conferenza. 
   5 Qualora  gli  esiti  della  procedura  dell'analisi  di  rischio
dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti  nel  sito
e' inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei
servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi  del  rischio,
dichiara concluso positivamente  il  procedimento.  In  tal  caso  la
conferenza di servizi puo' prescrivere lo svolgimento di un programma
di monitoraggio sul sito circa la  stabilizzazione  della  situazione
riscontrata  in  relazione  agli  esiti  dell'analisi  di  rischio  e
all'attuale destinazione d'uso del sito.  A  tal  fine,  il  soggetto
responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di  cui  sopra,
invia alla provincia ed alla regione  competenti  per  territorio  un
piano di monitoraggio nel quale sono individuati: 
    a) i parametri da sottoporre a controllo; 
    b) la frequenza e la durata del monitoraggio. 
   6  La  regione,  sentita  la  provincia,  approva  il   piano   di
monitoraggio  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  dello  stesso.
L'anzidetto termine puo'  essere  sospeso  una  sola  volta,  qualora
l'autorita' competente ravvisi la necessita' di richiedere,  mediante
atto   adeguatamente    motivato,    integrazioni    documentali    o
approfondimenti del  progetto,  assegnando  un  congruo  termine  per
l'adempimento. In questo caso il termine per  l'approvazione  decorre
dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo  di
monitoraggio il  soggetto  responsabile  ne  da'  comunicazione  alla
regione ed alla provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva
degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attivita'  di
monitoraggio  rilevino  il  superamento   di   uno   o   piu'   delle
concentrazioni soglia di rischio,  il  soggetto  responsabile  dovra'
avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7. 
   7. Qualora gli  esiti  della  procedura  dell'analisi  di  rischio
dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti  nel  sito
e' superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR),  il
soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi
dall'approvazione del documento di analisi di  rischio,  il  progetto
operativo degli interventi di  bonifica  o  di  messa  in  sicurezza,
operativa o permanente, e, ove necessario,  le  ulteriori  misure  di
riparazione e di ripristino ambientale,  al  fine  di  minimizzare  e
ricondurre ad accettabilita' il  rischio  derivante  dallo  stato  di
contaminazione presente nel sito. Per la selezione  delle  tecnologie
di  bonifica  in  situ  piu'  idonee,  la  regione  puo'  autorizzare
l'applicazione a scala pilota, in campo, di  tecnologie  di  bonifica
innovative, anche finalizzata  all'individuazione  dei  parametri  di
progetto necessari per l'applicazione a piena scala, a condizione che
tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo  ai
rischi sanitari e ambientali. Nel caso di interventi di bonifica o di
messa  in  sicurezza  di  cui  al  primo  periodo,   che   presentino
particolari complessita' a causa della natura  della  contaminazione,
degli  interventi,  delle  dotazioni  impiantistiche   necessarie   o
dell'estensione dell'area interessata dagli interventi  medesimi,  il
progetto puo' essere articolato per fasi progettuali distinte al fine
di rendere possibile la realizzazione degli  interventi  per  singole
aree o per fasi temporali  successive.Nell'ambito  dell'articolazione
temporale potra' essere valutata l'adozione di tecnologie innovative,
di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi  sopportabili,  resesi
disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del  settore
La  regione,  acquisito  il  parere  del  comune  e  della  provincia
interessati mediante apposita conferenza  di  servizi  e  sentito  il
soggetto   responsabile,   approva   il   progetto,   con   eventuali
prescrizioni  ed  integrazioni  entro   sessanta   giorni   dal   suo
ricevimento. Tale termine puo' essere sospeso una sola volta, qualora
la  regione  ravvisi  la  necessita'  di  richiedere,  mediante  atto
adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al
progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In  questa
ipotesi il termine per  l'approvazione  del  progetto  decorre  dalla
presentazione  del   progetto   integrato.   Ai   soli   fini   della
realizzazione e dell'esercizio degli impianti  e  delle  attrezzature
necessarie all'attuazione del  progetto  operativo  e  per  il  tempo
strettamente  necessario  all'attuazione  medesima,  l'autorizzazione
regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le
autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla  osta,
i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente  compresi,
in  particolare,  quelli  relativi  alla   valutazione   di   impatto
ambientale, ove necessaria, alla gestione  delle  terre  e  rocce  da
scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed  allo  scarico
delle  acque  emunte  dalle  falde.   L'autorizzazione   costituisce,
altresi', variante urbanistica e comporta dichiarazione  di  pubblica
utilita', di urgenza  ed  indifferibilita'  dei  lavori.  Con  il  pr
ovvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi
di  esecuzione,  indicando   altresi'   le   eventuali   prescrizioni
necessarie per l'esecuzione dei lavori, le verifiche  intermedie  per
la valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e
le  attivita'  di  verifica  in  corso  d'opera  necessarie  per   la
certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, con oneri  a  carico
del proponente, ed e' fissata l'entita' delle  garanzie  finanziarie,
in misura non superiore al cinquanta  per  cento  del  costo  stimato
dell'intervento, che devono essere prestate in favore  della  regione
per la corretta  esecuzione  ed  il  completamento  degli  interventi
medesimi. 
   7-bis. Qualora gli  obiettivi  individuati  per  la  bonifica  del
suolo,  sottosuolo   e   materiali   di   riporto   siano   raggiunti
anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, e' possibile
procedere  alla  certificazione   di   avvenuta   bonifica   di   cui
all'articolo 248  limitatamente  alle  predette  matrici  ambientali,
anche  a  stralcio  in  relazione  alle  singole  aree  catastalmente
individuate,  fermo  restando  l'obbligo  di  raggiungere  tutti  gli
obiettivi  di  bonifica  su   tutte   le   matrici   interessate   da
contaminazione. In tal caso e' necessario dimostrare e garantire  nel
tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle  acque  sotterranee
fino alla loro completa rimozione non comportino  un  rischio  per  i
fruitori dell'area, ne' una modifica del modello concettuale tale  da
comportare un peggioramento della qualita' ambientale  per  le  altre
matrici  secondo  le  specifiche  destinazioni  d'uso.  Le   garanzie
finanziarie di cui al comma 7 sono  comunque  prestate  per  l'intero
intervento e sono svincolate solo  al  raggiungimento  di  tutti  gli
obiettivi di bonifica. 
   8. I criteri per la selezione e l'esecuzione degli  interventi  di
bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza  operativa  o
permanente, nonche' per l'individuazione delle migliori  tecniche  di
intervento a  costi  sostenibili  (B.A.T.N.E.E.C.  -  Best  Available
Technology Not Entailing Excessive Costs) ai  sensi  delle  normative
comunitarie sono riportati nell'Allegato  3  alla  parte  quarta  del
presente decreto. 
   9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati
, garantisce  una  adeguata  sicurezza  sanitaria  ed  ambientale  ed
impedisce un'ulteriore propagazione dei contaminanti. I  progetti  di
messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati  piani  di
monitoraggio dell'efficacia delle  misure  adottate  ed  indicano  se
all'atto della cessazione dell'attivita' si  rendera'  necessario  un
intervento  di  bonifica  o  un  intervento  di  messa  in  sicurezza
permanente.Possono  essere   altresi'   autorizzati   interventi   di
manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza  degli
impianti e delle reti  tecnologiche,  purche'  non  compromettano  la
possibilita' di effettuare o completare gli  interventi  di  bonifica
che siano condotti adottando appropriate misure  di  prevenzione  dei
rischi. 
   10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza  e
ripristino ambientale di siti con attivita' in esercizio, la regione,
fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica  e
dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto  assicura  che  i
suddetti interventi  siano  articolati  in  modo  tale  da  risultare
compatibili con la prosecuzione della attivita'. 
   11. Nel caso  di  eventi  avvenuti  anteriormente  all'entrata  in
vigore della parte quarta del presente  decreto  che  si  manifestino
successivamente a tale data  in  assenza  di  rischio  immediato  per
l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica
alla regione, alla provincia e al comune  competenti  l'esistenza  di
una   potenziale    contaminazione    unitamente    al    piano    di
caratterizzazione del sito,  al  fine  di  determinarne  l'entita'  e
l'estensione con riferimento  ai  parametri  indicati  nelle  CSC  ed
applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti. 
   12.  Le  indagini  ed  attivita'  istruttorie  sono  svolte  dalla
provincia,  che  si  avvale  della  competenza  tecnica  dell'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le  altre
amministrazioni. 
   13. La procedura di approvazione  della  caratterizzazione  e  del
progetto di bonifica si svolge in  Conferenza  di  servizi  convocata
dalla  regione  e  costituita  dalle  amministrazioni  ordinariamente
competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni  per
la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel  progetto.
La relativa documentazione e' inviata ai componenti della  conferenza
di servizi almeno venti  giorni  prima  della  data  fissata  per  la
discussione e, in caso di decisione a  maggioranza,  la  delibera  di
adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione  rispetto
alle opinioni  dissenzienti  espresse  nel  corso  della  conferenza.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO  2021,  N.  77,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108. PERIODO SOPPRESSO  DAL
D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.  29
LUGLIO 2021, N. 108. 
   13-bis. Per la rete di distribuzione carburanti  si  applicano  le
procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4. 
   ((13-ter. Qualora la procedura  interessi  un  sito  in  cui,  per
fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni  rilevate
superino  le  CSC  di  cui  alle  colonne  A  e  B  della  tabella  1
dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta,  il  proponente  puo'
presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di  indagine
per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso con
l'ARPA territorialmente competente, e' realizzato dal proponente  con
oneri a proprio carico, in  contraddittorio  con  la  medesima  ARPA,
entro sessanta giorni dalla data di presentazione  dello  stesso.  Il
piano di indagine puo' fare riferimento anche ai  dati  pubblicati  e
validati  dall'ARPA  territorialmente  competente  relativi  all'area
oggetto di  indagine.  Sulla  base  delle  risultanze  del  piano  di
indagine, nonche' di altri dati disponibili  per  l'area  oggetto  di
indagine, l'ARPA territorialmente competente definisce  i  valori  di
fondo. E' fatta comunque salva la facolta' dell'ARPA territorialmente
competente di esprimersi sulla compatibilita' delle CSC rilevate  nel
sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche  e  antropiche  del
contesto territoriale in cui esso e' inserito. In tale  caso  le  CSC
riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo)).