(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 339)
                              Art. 339. 
                  (Appellabilita' delle sentenze). 
 
  Possono essere impugnate con appello  le  sentenze  pronunciate  in
primo  grado,  purche'  l'appello  non  sia  escluso  dalla  legge  o
dall'accordo delle parti a norma dell'art. 360, secondo comma. 
 
  E' inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato  secondo
equita' a norma dell'art. 114. 
 
  ((Le sentenze del giudice di pace  pronunciate  secondo  equita'  a
norma   dell'articolo   113,   secondo   comma,   sono    appellabili
esclusivamente per  violazione  delle  norme  sul  procedimento,  per
violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei  principi
regolatori della materia.)) ((117)) 
 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 25 luglio 1966, n. 571, come modificata  dall'errata  corrige
in G.U. 03/08/1966, n. 192, ha disposto (con l'art. 2, commi 1 , 2  e
3) che "Il limite di valore entro il quale il conciliatore decide  le
cause secondo equita' ed inappellabilmente, a  norma  degli  articoli
113, secondo comma, e 339,  ultimo  comma  del  Codice  di  procedura
civile, e' elevato a lire ventimila. 
  Sono in ogni caso appellabili senza limiti di valore  le  decisioni
emesse dai conciliatori nelle cause di sfratto ed in quelle  relative
a contratti di locazione di beni immobili. 
  L'appellabilita' delle sentenze dei conciliatori, pubblicate  prima
dell'entrata in vigore della presente  legge,  resta  regolata  dalla
legge anteriore". 
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AGGIORNAMENTO (72) 
  La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni  di
cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39
a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995". 
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AGGIORNAMENTO (117) 
  Il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ha disposto (con l'art. 27,  comma
1) che "Gli articoli 1 e 19, comma 1, lettera  f),  si  applicano  ai
giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace  pubblicati  entro  la
data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  si  applica  la
disciplina previgente".