Art. 339.
(Appellabilita' delle sentenze).
Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in
primo grado, purche' l'appello non sia escluso dalla legge o
dall'accordo delle parti a norma dell'art. 360, secondo comma.
E' inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo
equita' a norma dell'art. 114.
((Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equita' a
norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili
esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per
violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi
regolatori della materia.)) ((117))
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 25 luglio 1966, n. 571, come modificata dall'errata corrige
in G.U. 03/08/1966, n. 192, ha disposto (con l'art. 2, commi 1 , 2 e
3) che "Il limite di valore entro il quale il conciliatore decide le
cause secondo equita' ed inappellabilmente, a norma degli articoli
113, secondo comma, e 339, ultimo comma del Codice di procedura
civile, e' elevato a lire ventimila.
Sono in ogni caso appellabili senza limiti di valore le decisioni
emesse dai conciliatori nelle cause di sfratto ed in quelle relative
a contratti di locazione di beni immobili.
L'appellabilita' delle sentenze dei conciliatori, pubblicate prima
dell'entrata in vigore della presente legge, resta regolata dalla
legge anteriore".
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AGGIORNAMENTO (72)
La L. 21 novembre 1991, n. 374, come modificata dal D.L. 7 ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994,
n. 673, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di
cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39
a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995".
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AGGIORNAMENTO (117)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ha disposto (con l'art. 27, comma
1) che "Gli articoli 1 e 19, comma 1, lettera f), si applicano ai
giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Tuttavia, ai provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro la
data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la
disciplina previgente".