(Codice Penale-art. 582)
                              Art. 582. 
 
                         (Lesione personale) 
 
  Chiunque cagiona ad  alcuno  una  lesione  personale,  dalla  quale
deriva una malattia nel  corpo  o  nella  mente,  e'  punito  con  la
reclusione da sei mesi a tre anni. 
 
  Se la malattia ha una durata non superiore ai venti  giorni  e  non
concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli  articoli
((61, numero 11-octies),)) 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate
nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo  577,  il  delitto  e'
punibile a querela della persona offesa. 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1, lettera g)) che e' concessa amnistia  "per  il  reato  di  lesioni
personali volontarie lievissime previsto  dall'art.  582,  capoverso,
del Codice penale, aggravato ai sensi  dell'art.  585,  in  relazione
all'art. 577, stesso Codice, se concorre un'attenuante". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 15,  comma  1)  che  l'amnistia  ha
efficacia per i reati commessi fino a tutto il 23 ottobre 1958. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5 ha disposto (con l'art. 1, comma 1,
lettera c)) che e' concessa  amnistia  "per  il  delitto  di  lesioni
personali  lievissime,  preveduto  dall'articolo  582  capoverso  del
Codice penale, aggravato ai sensi dell'articolo 585 in relazione allo
articolo 577 capoverso dello stesso Codice". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che l'amnistia  di  cui
sopra ha efficacia per i reati commessi fino  a  tutto  il  giorno  8
dicembre 1962. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (36) 
  Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l'art. 1, comma 1,
lettera c)) che "E' concessa  amnistia,  salvo  quanto  previsto  dal
presente decreto per i reati in materia tributaria: 
  [...] c) per il delitto di lesioni  personali  lievissime  previsto
dall'art. 582 capoverso del Codice penale, se il  fatto  e'  commesso
contro il coniuge, il fratello o la sorella,  il  padre  o  la  madre
adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 16,  comma  1)  che  l'amnistia  ha
efficacia per i reati commessi fino a  tutto  il  giorno  31  gennaio
1966.