(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 495)
                              Art. 495. 
                   (Conversione del pignoramento). 
 
  Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione  a  norma  degli
articoli 530, 552 e 569, il debitore puo' chiedere di sostituire alle
cose o ai crediti pignorati una somma  di  denaro  pari,  oltre  alle
spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e  ai
creditori intervenuti, comprensivo del capitale,  degli  interessi  e
delle spese. (113a) (115) (116) 
 
  Unitamente all'istanza deve essere  depositata  in  cancelleria,  a
pena di inammissibilita', una somma  ((non  inferiore  a  un  sesto))
dell'importo del credito per cui e' stato eseguito il pignoramento  e
dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di
intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve  essere  data
prova documentale. La somma e' depositata dal cancelliere  presso  un
istituto di credito indicato dal giudice. ((157)) 
 
  La somma  da  sostituire  al  bene  pignorato  e'  determinata  con
ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le  parti  in  udienza
non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione. 
 
  Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili  o  cose
mobili,  il  giudice  con  la  stessa  ordinanza  puo'  disporre,  se
ricorrono  giustificati   motivi,   che   il   debitore   versi   con
rateizzazioni mensili  entro  il  termine  massimo  ((di  quarantotto
mesi)) la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli
interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto,
al  tasso  legale.  Ogni  sei  mesi  il  giudice  provvede,  a  norma
dell'articolo 510,  al  pagamento  al  creditore  pignorante  o  alla
distribuzione   tra   i   creditori   delle   somme    versate    dal
debitore.(148)((157)) 
 
  Qualora il debitore ometta il versamento  dell'importo  determinato
dal giudice ai sensi del terzo comma,  ovvero  ometta  o  ritardi  di
((oltre trenta giorni)) il versamento anche di una  sola  delle  rate
previste nel quarto comma, le somme versate formano  parte  dei  beni
pignorati. Il giudice dell'esecuzione,  su  richiesta  del  creditore
procedente  o  creditore  intervenuto  munito  di  titolo  esecutivo,
dispone senza indugio la vendita di questi ultimi. ((157)) 
 
  Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando  le
cose pignorate siano costituite  da  beni  immobili  o  cose  mobili,
dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con  il
versamento dell'intera somma.(148) 
 
  L'istanza  puo'  essere  avanzata  una  sola  volta   a   pena   di
inammissibilita'. 
 
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AGGIORNAMENTO (67) 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha  disposto  (con  l'art.  92,  comma  1)  che  "Fatta
eccezione per la disposizione di  cui  all'articolo  1,  la  presente
legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti  a  tale
data  si  applicano,  fino  al  2  gennaio  1994,   le   disposizioni
anteriormente vigenti." 
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AGGIORNAMENTO (72) 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per
la disposizione di cui all'articolo 1, la  presente  legge  entra  in
vigore il 1  gennaio  1993.  Ai  giudizi  pendenti  a  tale  data  si
applicano, fino al 30  aprile  1995,  le  disposizioni  anteriormente
vigenti." 
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AGGIORNAMENTO (113a) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30  giugno  2005,  n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha
disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la modifica dei commi 1 e
4 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006. 
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AGGIORNAMENTO (115) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005,  n.
263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le  disposizioni
di cui ai commi 3, lettera e), numeri  da  2)  a  43-bis),  e  3-ter,
lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1°
gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a
tale data di  entrata  in  vigore.  Quando  tuttavia  e'  gia'  stata
ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle  norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1°  gennaio
2006". 
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AGGIORNAMENTO (116) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005,  n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006,  n.  51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che  "Le  disposizioni  di
cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter,  lettere
a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il  1°  marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive  pendenti  a  tale
data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata  la
vendita,  la  stessa  ha   luogo   con   l'osservanza   delle   norme
precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non  muniti  di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima  del  1°  marzo
2006". 
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AGGIORNAMENTO (148) 
  Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23,  comma  9)  che
"Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da  quelle  indicate
nel presente articolo, si applicano anche  ai  procedimenti  pendenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando  e'  gia'
stata  disposta  la  vendita,  la  stessa  ha  comunque   luogo   con
l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le  disposizioni
di cui al presente decreto  si  applicano  quando  il  giudice  o  il
professionista delegato dispone una nuova vendita". 
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AGGIORNAMENTO (157) 
  Il D.L. 14 dicembre 2018,  n.  135,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l'art. 4, comma 4)
che "Le disposizioni introdotte  con  il  presente  articolo  non  si
applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto".