Art. 105
(Subappalto)
1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice
eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture
compresi nel contratto. A pena di nullita', fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non
puo' essere ceduto, non puo' essere affidata a terzi l'integrale
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di
appalto, nonche' la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative
al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta
intensita' di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le
disposizioni del presente articolo.
2. Il subappalto e' il contratto con il quale l'appaltatore affida
a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto
del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attivita' ovunque espletate che
richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2
per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo
del contratto da affidare. Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella
determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle
Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni
o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura
dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche
dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11,
dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessita' delle
prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il
controllo delle attivita' di cantiere e piu' in generale dei luoghi
di lavoro e di garantire una piu' intensa tutela delle condizioni di
lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire
il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori
siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 6
novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori
istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56. L'affidatario
comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della
prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti,
stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente,
l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati. Sono, altresi', comunicate alla stazione
appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso
del sub-contratto. E' altresi' fatto obbligo di acquisire nuova
autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca
variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonche' siano
variati i requisiti di cui al comma 7. (12) (28) (29)
3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro
specificita', non si configurano come attivita' affidate in
subappalto:
a) l'affidamento di attivita' specifiche a lavoratori autonomi, per
le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro
annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente
montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi
nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonche' nei
comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28
dicembre 2001, n. 448;
c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in
forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o
fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della
procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi
contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice
possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le
forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della
stazione appaltante purche':
a) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238));((38))
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria ((e
non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui
all'articolo 80));((38))
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti
di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e
forniture che si intende subappaltare;
d) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238)).((38))
5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, n. 77, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108.
6. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238)).((38))
7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la
stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo
inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del
deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
l'affidatario trasmette altresi' la dichiarazione del subappaltatore
attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80
e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La
stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo
periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui
all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della
documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente
derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente
l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che
economici. (29)
8.Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in
solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario e'
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli
obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui
al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore e' liberato dalla
responsabilita' solidale di cui al primo periodo. (29)
9. L'affidatario e' tenuto ad osservare integralmente il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si eseguono le prestazioni. E', altresi', responsabile in
solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i
subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima
dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli
enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente,
assicurativi e antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al
comma 16 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito
dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce
d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva in corso di
validita' relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso
di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti
titolari di subappalti e cottimi, nonche' in caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarita'
contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30,
commi 5 e 6.
11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al
comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le
richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro
per i necessari accertamenti.
12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori
relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al
fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista e' una microimpresa o
piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo
consente.
14. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto,
deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali
previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe
garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le
attivita' oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti
l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle
categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del
contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della
sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la
stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore
dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione
della presente disposizione. L'affidatario e' solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente.
15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere
devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.
16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed
irregolare, il documento unico di regolarita' contributiva e'
comprensivo della verifica della congruita' della incidenza della
mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale
congruita', per i lavori edili e' verificata dalla Cassa edile in
base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali
firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente piu'
rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili e'
verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo
applicato.
17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile
2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorita' competenti
preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di tutti i
subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto
obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere e'
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori.
18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve
allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento
a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del
subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere
effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, societa' o consorzio. La stazione
appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4
entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo'
essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione
si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore
al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio
dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti
della meta'.
19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo'
formare oggetto di ulteriore subappalto.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
ai raggruppamenti temporanei e alle societa' anche consortili, quando
le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente
le prestazioni scorporabili; si applicano altresi' agli affidamenti
con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
del presente articolo e' consentita, in deroga all'articolo 48, comma
9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione
quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni
assunte in appalto.
21. E' fatta salva la facolta' per le regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel
rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi
dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di
pagamento diretto dei subappaltatori.
22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per
la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma
1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), all'appaltatore,
scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria
di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono
richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle
prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla
L. 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto (con l'art. 1, comma 18) che
"Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino
al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 105, comma 2, del
medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo
articolo 105, il subappalto e' indicato dalle stazioni appaltanti nel
bando di gara e non puo' superare la quota del 40 per cento
dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o
forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono
altresi' sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del
terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonche' le verifiche in
sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al
subappaltatore".
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AGGIORNAMENTO (28)
Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla
L. 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2020,
n. 183, ha disposto (con l'art. 1, comma 18) che "Nelle more di una
complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 30 giugno 2021, in
deroga all'articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo
quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto
e' indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non puo'
superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del
contratto di lavori, servizi o forniture. Fino al 31 dicembre 2021,
sono altresi' sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e
del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonche' le verifiche
in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite
al subappaltatore".
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AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla
L. 29 luglio 2021, n. 108, ha disposto (con l'art. 49, comma 1,
lettera a)) che "Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto:
a) fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 105, commi 2 e
5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non
puo' superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del
contratto di lavori, servizi o forniture".
Ha inoltre disposto (con l'art. 49, comma 2, alinea) che le
presenti modifiche hanno effetto dal 1° novembre 2021.
Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla
L. 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n.
77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, ha
disposto (con l'art. 1, comma 18) che fino al 31 dicembre 2023 e'
sospesa l'applicazione del comma 6 del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (38)
La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 10, comma 5)
che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono
pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di
bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono
ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i
preventivi".