Art. 105 
 
                            (Subappalto) 
 
  1. I soggetti affidatari dei contratti di cui  al  presente  codice
eseguono in proprio le opere o i  lavori,  i  servizi,  le  forniture
compresi nel contratto.  A  pena  di  nullita',  fatto  salvo  quanto
previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera  d),  il  contratto  non
puo' essere ceduto, non puo'  essere  affidata  a  terzi  l'integrale
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del  contratto  di
appalto, nonche' la prevalente esecuzione delle lavorazioni  relative
al complesso delle categorie  prevalenti  e  dei  contratti  ad  alta
intensita'  di  manodopera.  E'  ammesso  il  subappalto  secondo  le
disposizioni del presente articolo. 
  2. Il subappalto e' il contratto con il quale l'appaltatore  affida
a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto
del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi
contratto  avente  ad  oggetto  attivita'   ovunque   espletate   che
richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture  con  posa  in
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo  superiore  al  2
per cento  dell'importo  delle  prestazioni  affidate  o  di  importo
superiore a 100.000  euro  e  qualora  l'incidenza  del  costo  della
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo
del contratto da affidare. Le stazioni appaltanti, nel  rispetto  dei
principi di cui all'articolo 30, previa  adeguata  motivazione  nella
determina a contrarre, eventualmente  avvalendosi  del  parere  delle
Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le  prestazioni
o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a  cura
dell'aggiudicatario  in  ragione  delle  specifiche   caratteristiche
dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89,  comma  11,
dell'esigenza, tenuto conto della natura o della  complessita'  delle
prestazioni o delle  lavorazioni  da  effettuare,  di  rafforzare  il
controllo delle attivita' di cantiere e piu' in generale  dei  luoghi
di lavoro e di garantire una piu' intensa tutela delle condizioni  di
lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di  prevenire
il rischio di infiltrazioni criminali, a meno  che  i  subappaltatori
siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori  di  servizi  ed
esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 6
novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori
istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 APRILE  2017,  N.  56.  L'affidatario
comunica  alla   stazione   appaltante,   prima   dell'inizio   della
prestazione, per tutti  i  sub-contratti  che  non  sono  subappalti,
stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del  sub-contraente,
l'importo  del  sub-contratto,  l'oggetto  del  lavoro,  servizio   o
fornitura  affidati.  Sono,  altresi',   comunicate   alla   stazione
appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso
del sub-contratto. E'  altresi'  fatto  obbligo  di  acquisire  nuova
autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del  subappalto  subisca
variazioni e l'importo dello stesso sia  incrementato  nonche'  siano
variati i requisiti di cui al comma 7. (12) (28) (29) 
  3. Le seguenti categorie  di  forniture  o  servizi,  per  le  loro
specificita',  non  si  configurano  come   attivita'   affidate   in
subappalto: 
  a) l'affidamento di attivita' specifiche a lavoratori autonomi, per
le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante; 
  b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; 
  c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a  20.000,00  euro
annui a imprenditori  agricoli  nei  comuni  classificati  totalmente
montani  di  cui   all'elenco   dei   comuni   italiani   predisposto
dall'Istituto nazionale  di  statistica  (ISTAT),  ovvero  ricompresi
nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno  1993,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53  alla  Gazzetta  ufficiale
della Repubblica italiana n. 141 del  18  giugno  1993,  nonche'  nei
comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28
dicembre 2001, n. 448; 
  c-bis) le prestazioni rese in favore  dei  soggetti  affidatari  in
forza  di  contratti  continuativi  di  cooperazione,  servizio   e/o
fornitura  sottoscritti  in  epoca  anteriore  alla  indizione  della
procedura finalizzata alla aggiudicazione  dell'appalto.  I  relativi
contratti  sono  depositati  alla   stazione   appaltante   prima   o
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. 
  4. I soggetti affidatari dei contratti di cui  al  presente  codice
possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i  servizi  o  le
forniture  compresi  nel  contratto,  previa   autorizzazione   della
stazione appaltante purche': 
    a) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238));((38)) 
    b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria ((e
non  sussistano  a  suo  carico  i  motivi  di  esclusione   di   cui
all'articolo 80));((38)) 
    c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti
di opere ovvero i servizi  e  le  forniture  o  parti  di  servizi  e
forniture che si intende subappaltare; 
    d) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238)).((38)) 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, n.  77,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108. 
  6. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2021, N. 238)).((38)) 
  7. L'affidatario deposita il  contratto  di  subappalto  presso  la
stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo
inizio dell'esecuzione delle relative  prestazioni.  Al  momento  del
deposito del contratto di subappalto presso  la  stazione  appaltante
l'affidatario trasmette altresi' la dichiarazione del  subappaltatore
attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo  80
e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La
stazione appaltante verifica  la  dichiarazione  di  cui  al  secondo
periodo del presente comma tramite la Banca  dati  nazionale  di  cui
all'articolo  81.  Il  contratto  di  subappalto,   corredato   della
documentazione  tecnica,  amministrativa   e   grafica   direttamente
derivata dagli  atti  del  contratto  affidato,  indica  puntualmente
l'ambito operativo del subappalto sia in  termini  prestazionali  che
economici. (29) 
  8.Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in
solido nei confronti della  stazione  appaltante  in  relazione  alle
prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario  e'
responsabile in  solido  con  il  subappaltatore  in  relazione  agli
obblighi retributivi e contributivi, ai sensi  dell'articolo  29  del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi  di  cui
al comma 13,  lettere  a)  e  c),  l'appaltatore  e'  liberato  dalla
responsabilita' solidale di cui al primo periodo. (29) 
  9.  L'affidatario  e'  tenuto   ad   osservare   integralmente   il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti  collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si eseguono  le  prestazioni.  E',  altresi',  responsabile  in
solido  dell'osservanza  delle   norme   anzidette   da   parte   dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per  le  prestazioni
rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite,  i
subappaltatori,   trasmettono   alla   stazione   appaltante    prima
dell'inizio dei lavori la documentazione di  avvenuta  denunzia  agli
enti  previdenziali,  inclusa   la   Cassa   edile,   ove   presente,
assicurativi e antinfortunistici, nonche' copia del piano di  cui  al
comma 16 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito
dell'appalto o del  subappalto,  la  stazione  appaltante  acquisisce
d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva in corso  di
validita' relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. 
  10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso
di ritardo nel  pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale
dipendente  dell'esecutore  o  del  subappaltatore  o  dei   soggetti
titolari di subappalti e cottimi, nonche'  in  caso  di  inadempienza
contributiva  risultante   dal   documento   unico   di   regolarita'
contributiva, si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  30,
commi 5 e 6. 
  11. Nel caso di formale contestazione delle  richieste  di  cui  al
comma  precedente,  il  responsabile  del  procedimento  inoltra   le
richieste e le contestazioni alla direzione  provinciale  del  lavoro
per i necessari accertamenti. 
  12. L'affidatario deve provvedere  a  sostituire  i  subappaltatori
relativamente  ai  quali  apposita  verifica  abbia   dimostrato   la
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. 
  13.   La   stazione   appaltante   corrisponde   direttamente    al
subappaltatore,  al  cottimista,  al  prestatore  di  servizi  ed  al
fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite nei seguenti casi: 
  a) quando il subappaltatore o il cottimista e' una  microimpresa  o
piccola impresa; 
  b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; 
  c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto  lo
consente. 
  14. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate  in  subappalto,
deve  garantire  gli  stessi  standard  qualitativi  e  prestazionali
previsti nel contratto di appalto  e  riconoscere  ai  lavoratori  un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello che  avrebbe
garantito  il  contraente  principale,  inclusa  l'applicazione   dei
medesimi  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  qualora   le
attivita' oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti
l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle
categorie  prevalenti  e  siano  incluse  nell'oggetto  sociale   del
contraente  principale.  L'affidatario  corrisponde  i  costi   della
sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni  affidate  in
subappalto, alle imprese  subappaltatrici  senza  alcun  ribasso;  la
stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore
della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,   ovvero   il   direttore
dell'esecuzione, provvede alla verifica  dell'effettiva  applicazione
della   presente   disposizione.   L'affidatario   e'    solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli  adempimenti,  da  parte  di
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti  dalla  normativa
vigente. 
  15. Per i lavori, nei cartelli  esposti  all'esterno  del  cantiere
devono essere  indicati  anche  i  nominativi  di  tutte  le  imprese
subappaltatrici. 
  16. Al fine di contrastare  il  fenomeno  del  lavoro  sommerso  ed
irregolare,  il  documento  unico  di  regolarita'  contributiva   e'
comprensivo della verifica della  congruita'  della  incidenza  della
mano  d'opera  relativa  allo  specifico  contratto  affidato.   Tale
congruita', per i lavori edili e' verificata  dalla  Cassa  edile  in
base all'accordo assunto a livello nazionale  tra  le  parti  sociali
firmatarie del contratto collettivo nazionale  comparativamente  piu'
rappresentative per l'ambito del settore edile ed  il  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali;  per  i  lavori  non  edili  e'
verificata in comparazione  con  lo  specifico  contratto  collettivo
applicato. 
  17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile
2008, n. 81 sono messi  a  disposizione  delle  autorita'  competenti
preposte  alle  verifiche  ispettive  di  controllo   dei   cantieri.
L'affidatario  e'  tenuto  a  curare  il  coordinamento  di  tutti  i
subappaltatori  operanti  nel  cantiere,  al  fine  di  rendere   gli
specifici piani redatti dai singoli  subappaltatori  compatibili  tra
loro  e  coerenti   con   il   piano   presentato   dall'affidatario.
Nell'ipotesi di  raggruppamento  temporaneo  o  di  consorzio,  detto
obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico  di  cantiere  e'
responsabile del rispetto del piano da  parte  di  tutte  le  imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori. 
  18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del  cottimo  deve
allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di  collegamento
a norma dell'articolo 2359 del codice  civile  con  il  titolare  del
subappalto  o  del  cottimo.  Analoga   dichiarazione   deve   essere
effettuata  da  ciascuno  dei  soggetti  partecipanti  nel  caso   di
raggruppamento  temporaneo,  societa'  o   consorzio.   La   stazione
appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4
entro trenta giorni  dalla  relativa  richiesta;  tale  termine  puo'
essere prorogato una sola volta, ove ricorrano  giustificati  motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,  l'autorizzazione
si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo  inferiore
al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o  di  importo
inferiore   a   100.000   euro,   i   termini   per    il    rilascio
dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante  sono  ridotti
della meta'. 
  19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non  puo'
formare oggetto di ulteriore subappalto. 
  20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  anche
ai raggruppamenti temporanei e alle societa' anche consortili, quando
le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire  direttamente
le prestazioni scorporabili; si applicano altresi'  agli  affidamenti
con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
del presente articolo e' consentita, in deroga all'articolo 48, comma
9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione
quando l'associante non intende eseguire direttamente le  prestazioni
assunte in appalto. 
  21. E' fatta salva la facolta' per le regioni a statuto speciale  e
per le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  sulla  base  dei
rispettivi statuti  e  delle  relative  norme  di  attuazione  e  nel
rispetto  della  normativa  comunitaria  vigente   e   dei   principi
dell'ordinamento  comunitario,  di  disciplinare  ulteriori  casi  di
pagamento diretto dei subappaltatori. 
  22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati  necessari  per
la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo  83,  comma
1,  e  all'articolo  84,  comma  4,  lettera   b),   all'appaltatore,
scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la  categoria
di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono
richiedere alle  stazioni  appaltanti  i  certificati  relativi  alle
prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite. 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con  modificazioni  dalla
L. 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto (con l'art. 1,  comma  18)  che
"Nelle more di una complessiva revisione  del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  fino
al 31 dicembre  2020,  in  deroga  all'articolo  105,  comma  2,  del
medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo
articolo 105, il subappalto e' indicato dalle stazioni appaltanti nel
bando di gara  e  non  puo'  superare  la  quota  del  40  per  cento
dell'importo  complessivo  del  contratto  di   lavori,   servizi   o
forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono
altresi' sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105  e  del
terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonche' le verifiche  in
sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al
subappaltatore". 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con  modificazioni  dalla
L. 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal D.L. 31 dicembre  2020,
n. 183, ha disposto (con l'art. 1, comma 18) che "Nelle more  di  una
complessiva revisione del codice dei contratti pubblici,  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 30 giugno 2021, in
deroga all'articolo 105, comma 2, del medesimo  codice,  fatto  salvo
quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il  subappalto
e' indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara  e  non  puo'
superare la quota del  40  per  cento  dell'importo  complessivo  del
contratto di lavori, servizi o forniture. Fino al 31  dicembre  2021,
sono altresi' sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105  e
del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonche' le verifiche
in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite
al subappaltatore". 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con  modificazioni  dalla
L. 29 luglio 2021, n. 108, ha  disposto  (con  l'art.  49,  comma  1,
lettera a)) che  "Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto: 
  a) fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 105, commi  2  e
5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il  subappalto  non
puo' superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo  del
contratto di lavori, servizi o forniture". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  49,  comma  2,  alinea)  che  le
presenti modifiche hanno effetto dal 1° novembre 2021. 
  Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con  modificazioni  dalla
L. 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n.
77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108,  ha
disposto (con l'art. 1, comma 18) che fino al  31  dicembre  2023  e'
sospesa l'applicazione del comma 6 del presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (38) 
  La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 10, comma 5)
che "Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano  alle
procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice  una  gara  sono
pubblicati successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge nonche', in caso di contratti senza  pubblicazione  di
bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data,  non  sono
ancora  stati  inviati  gli  inviti  a  presentare  le  offerte  o  i
preventivi".