(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 113)
                              Art. 113. 
                    (Pronuncia secondo diritto). 
 
  Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire  le  norme  del
diritto, salvo che la legge gli attribuisca  il  potere  di  decidere
secondo equita'. 
 
  Il giudice di pace decide secondo equita' le cause  il  cui  valore
non eccede ((duemilacinquecento)) euro,  salvo  quelle  derivanti  da
rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalita'
di cui  all'articolo  1342  del  codice  civile.(107)  (111)  ((155))
((160)) ((179)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 25 luglio 1966, n. 571 come modificata dall'errata corrige in
G.U. 03/08/1966, n. 192 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)  che  "Il
limite di valore entro il  quale  il  conciliatore  decide  le  cause
secondo equita' ed inappellabilmente, a  norma  degli  articoli  113,
secondo comma, e 339, ultimo comma del Codice di procedura civile, e'
elevato a lire ventimila." 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (72) 
  La L. 21 novembre 1991, n. 374 come modificata dal D.L.  7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le  disposizioni  di
cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39
a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995." 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (107) 
  Il D.L. 8 febbraio 2003, n. 18, convertito con modificazioni  dalla
L. 7 aprile 2003, n. 63 ha disposto (con l'art. 1-bis, comma  1)  che
la disposizione di  cui  al  comma  secondo  si  applica  ai  giudizi
instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (111) 
  La Corte Cotituzionale con sentenza 5-6 luglio  2004,  n.  206  (in
G.U. 1a  s.s.  14/07/2004  n.  27)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 113, secondo comma, del codice di  procedura
civile, nella parte in cui non prevede che il giudice di  pace  debba
osservare i principi informatori della materia". 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (155) 
  Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32,  comma
5) che "A decorrere  dal  31  ottobre  2021  ai  procedimenti  civili
contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione  forzata
introdotti dinanzi al giudice di pace a  norma  dell'articolo  27  si
applicano  le  disposizioni,  anche  regolamentari,  in  materia   di
processo civile telematico  per  i  procedimenti  di  competenza  del
tribunale vigenti alla medesima  data.  Per  i  procedimenti  di  cui
all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1,  lettera  c),  numero
2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e),  la
disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31  ottobre
2025". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (160) 
  Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n.  116,  come  modificato  dal  D.L.  30
dicembre 2019, n. 162,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  28
febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art.  32,  comma  3)  che  la
modifica di cui al secondo  comma  del  presente  articolo  entra  in
vigore il 31 ottobre 2025. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (179) 
  Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto
2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3  ottobre  2025,
n. 148, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica  di  cui
al secondo comma del presente articolo entra in vigore il 31  ottobre
2026.