Art. 113.
(Pronuncia secondo diritto).
Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del
diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere
secondo equita'.
Il giudice di pace decide secondo equita' le cause il cui valore
non eccede ((duemilacinquecento)) euro, salvo quelle derivanti da
rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalita'
di cui all'articolo 1342 del codice civile.(107) (111) ((155))
((160)) ((179))
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 25 luglio 1966, n. 571 come modificata dall'errata corrige in
G.U. 03/08/1966, n. 192 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il
limite di valore entro il quale il conciliatore decide le cause
secondo equita' ed inappellabilmente, a norma degli articoli 113,
secondo comma, e 339, ultimo comma del Codice di procedura civile, e'
elevato a lire ventimila."
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AGGIORNAMENTO (72)
La L. 21 novembre 1991, n. 374 come modificata dal D.L. 7 ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994,
n. 673 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di
cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39
a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995."
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AGGIORNAMENTO (107)
Il D.L. 8 febbraio 2003, n. 18, convertito con modificazioni dalla
L. 7 aprile 2003, n. 63 ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che
la disposizione di cui al comma secondo si applica ai giudizi
instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003.
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AGGIORNAMENTO (111)
La Corte Cotituzionale con sentenza 5-6 luglio 2004, n. 206 (in
G.U. 1a s.s. 14/07/2004 n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 113, secondo comma, del codice di procedura
civile, nella parte in cui non prevede che il giudice di pace debba
osservare i principi informatori della materia".
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AGGIORNAMENTO (155)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma
5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili
contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata
introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si
applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di
processo civile telematico per i procedimenti di competenza del
tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui
all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero
2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la
disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre
2025".
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AGGIORNAMENTO (160)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 30
dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28
febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la
modifica di cui al secondo comma del presente articolo entra in
vigore il 31 ottobre 2025.
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AGGIORNAMENTO (179)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto
2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025,
n. 148, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui
al secondo comma del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre
2026.