(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 7)
                               Art. 7. 
                  (Competenza del giudice di pace). 
 
  Il giudice di pace e' competente  per  le  cause  relative  a  beni
mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando  dalla  legge
non sono attribuite alla competenza di altro giudice. (171) ((173)) 
 
  Il  giudice  di  pace  e'  altresi'  competente  per  le  cause  di
risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di  veicoli  e  di
natanti,  purche'   il   valore   della   controversia   non   superi
venticinquemila euro. (171) ((173)) 
 
  COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 1995,  N.  432,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 20 DICEMBRE 1995, N. 534. 
 
  E' competente qualunque ne sia il valore: 
  1) per le cause relative ad apposizione di  termini  ed  osservanza
delle distanze stabilite dalla legge, dai  regolamenti  o  dagli  usi
riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; 
  2) per le cause relative alla misura ed alle  modalita'  d'uso  dei
servizi di condominio di case; 
  3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori  di
immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo
o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti  e  simili  propagazioni
che superino la nomale tollerabilita'; 
  3-bis)  per  le  cause  relative  agli  interessi  o  accessori  da
ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali; 
  4) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 1995, N. 432, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 20 DICEMBRE 1995, N. 534. 
                                                                 (72) 
 
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AGGIORNAMENTO (67) 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353 come modificata dalla L. 4  dicembre
1992, n. 477 ha disposto: 
  - (con l'art. 89,  comma  1)  la  proroga  dell'entrata  in  vigore
dell'abrogazione del presente comma dal 1° gennaio 1993 al 2  gennaio
1994; 
  - (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data  si
applicano, fino al 2  gennaio  1994,  le  disposizioni  anteriormente
vigenti." 
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AGGIORNAMENTO (72) 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353 come modificata dal D.L.  7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni, dalla L. 6 dicembre 1994,
n. 673 ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi  pendenti
a tale data si applicano, fino al 30  aprile  1995,  le  disposizioni
anteriormente vigenti." 
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AGGIORNAMENTO (171) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (173) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".