(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 163)
                              Art. 163. 
                    (Contenuto della citazione). 
 
  La domanda si propone mediante  citazione  a  comparire  a  udienza
fissa. 
 
  Il presidente  del  tribunale  stabilisce  al  principio  dell'anno
giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente  della  corte
di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate
esclusivamente alla prima comparizione delle parti. 
 
  L'atto di citazione deve contenere: 
  1° l'indicazione del tribunale  davanti  al  quale  la  domanda  e'
proposta; 
  2°  il  nome,  il  cognome,  la  residenza  e  il  codice   fiscale
dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la  residenza  o
il  domicilio  o  la  dimora  del  convenuto  e  delle  persone   che
rispettivamente  li  rappresentano  o  li  assistono.  Se  attore   o
convenuto e' una persona giuridica, un'associazione non  riconosciuta
o un comitato, la citazione deve  contenere  la  denominazione  o  la
ditta,  con  l'indicazione  dell'organo  o  ufficio  che  ne  ha   la
rappresentanza in giudizio; 
  3° la determinazione della cosa oggetto della domanda; 
  3-bis) l'indicazione, nei casi in cui  la  domanda  e'  soggetta  a
condizione di procedibilita', dell'assolvimento degli oneri  previsti
per il suo superamento; (171) ((173)) 
  4° l'esposizione in modo chiaro  e  specifico  dei  fatti  e  degli
elementi di diritto costituenti le  ragioni  della  domanda,  con  le
relative conclusioni; (171) ((173)) 
  5° l'indicazione specifica dei mezzi di prova  dei  quali  l'attore
intende  valersi  e  in  particolare  dei  documenti  che  offre   in
comunicazione; 
  6° il nome e il  cognome  del  procuratore  e  l'indicazione  della
procura, qualora questa sia stata gia' rilasciata; 
  7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione;  l'invito
al convenuto a costituirsi  nel  termine  di  settanta  giorni  prima
dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite  dall'articolo
166  e  a  comparire,  nell'udienza  indicata,  dinanzi  al   giudice
designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento  che  la
costituzione oltre i suddetti termini implica  le  decadenze  di  cui
agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica  mediante  avvocato  e'
obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione
per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali,  e  che  la
parte, sussistendone i presupposti di legge, puo' presentare  istanza
per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. (171) ((173)) 
 
  L'atto  di  citazione,  sottoscritto  a  norma  dell'art.  125,  e'
consegnato dalla parte o dal procuratore  all'ufficiale  giudiziario,
il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti. 
 
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AGGIORNAMENTO (67) 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto: 
  - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio
1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; 
  - (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  2  gennaio
1994." 
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AGGIORNAMENTO (72) 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto: 
  - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti."; 
  - (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  30  aprile
1995." 
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AGGIORNAMENTO (171) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (173) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".