Art. 183.
(Prima comparizione delle parti e trattazione della causa).
All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la
trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarita'
del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti
previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164,
secondo, terzo e quinto comma, dall'articolo 167, secondo e terzo
comma, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.
Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice
fissa una nuova udienza di trattazione.
Il giudice istruttore fissa altresi' una nuova udienza se deve
procedersi a norma dell'articolo 185. (116)
Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata
ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base
dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni
rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.
Nella stessa udienza l'attore puo' proporre le domande e le
eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle
eccezioni proposte dal convenuto. Puo' altresi' chiedere di essere
autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269,
terzo comma, se l'esigenza e' sorta dalle difese del convenuto. Le
parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le
conclusioni gia' formulate.
Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini
perentori:
1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie
limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle
eccezioni e delle conclusioni gia' proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande
ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le
eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni
medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni
documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di
prova contraria.
Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle
richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per
l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se
provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere
pronunciata entro trenta giorni.
Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova con
l'ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte puo' dedurre,
entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima
ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai
primi nonche' depositare memoria di replica nell'ulteriore termine
perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di
provvedere ai sensi del settimo comma.
Con l'ordinanza che ammette le prove il giudice puo' in ogni caso
disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle
parti; all'interrogatorio disposto dal giudice istruttore si
applicano le disposizioni di cui al terzo comma. (116)
((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183)).
(113a)
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AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio
1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio
1994."
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AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994,
n. 673, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile
1995."
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AGGIORNAMENTO (113a)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha
disposto:
- (con l'art. 2, comma 3-quater) che la modifica di cui al presente
articolo ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006.
- (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai
commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter),
3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data
del 1° gennaio 2006".
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AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di
cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater),
c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano
in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati
successivamente a tale data di entrata in vigore.".