(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 183)
                              Art. 183. 
     (Prima comparizione delle parti e trattazione della causa). 
 
  All'udienza fissata per la prima  comparizione  delle  parti  e  la
trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio  la  regolarita'
del contraddittorio e,  quando  occorre,  pronuncia  i  provvedimenti
previsti  dall'articolo  102,  secondo  comma,   dall'articolo   164,
secondo, terzo e quinto comma, dall'articolo  167,  secondo  e  terzo
comma, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma. 
 
  Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il  giudice
fissa una nuova udienza di trattazione. 
 
  Il giudice istruttore fissa altresi'  una  nuova  udienza  se  deve
procedersi a norma dell'articolo 185. (116) 
 
  Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente  fissata
ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla  base
dei fatti allegati, i chiarimenti necessari  e  indica  le  questioni
rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. 
 
  Nella stessa  udienza  l'attore  puo'  proporre  le  domande  e  le
eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o  delle
eccezioni proposte dal convenuto. Puo' altresi'  chiedere  di  essere
autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli  106  e  269,
terzo comma, se l'esigenza e' sorta dalle difese  del  convenuto.  Le
parti possono precisare e modificare le domande, le  eccezioni  e  le
conclusioni gia' formulate. 
 
  Se richiesto, il giudice concede  alle  parti  i  seguenti  termini
perentori: 
  1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie
limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande,  delle
eccezioni e delle conclusioni gia' proposte; 
  2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande
ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte,  per  proporre  le
eccezioni che  sono  conseguenza  delle  domande  e  delle  eccezioni
medesime  e  per  l'indicazione  dei  mezzi  di  prova  e  produzioni
documentali; 
  3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni  di
prova contraria. 
 
  Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice  provvede  sulle
richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184  per
l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti.  Se
provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere
pronunciata entro trenta giorni. 
 
  Nel caso in cui vengano  disposti  d'ufficio  mezzi  di  prova  con
l'ordinanza di cui al settimo comma,  ciascuna  parte  puo'  dedurre,
entro un termine perentorio assegnato dal  giudice  con  la  medesima
ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione  ai
primi nonche' depositare memoria di  replica  nell'ulteriore  termine
perentorio  parimenti  assegnato  dal  giudice,  che  si  riserva  di
provvedere ai sensi del settimo comma. 
 
  Con l'ordinanza che ammette le prove il giudice puo' in  ogni  caso
disporre, qualora lo ritenga utile, il  libero  interrogatorio  delle
parti;  all'interrogatorio  disposto  dal   giudice   istruttore   si
applicano le disposizioni di cui al terzo comma. (116) 
 
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183)). 
                                                               (113a) 
 
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AGGIORNAMENTO (67) 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto: 
  - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio
1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; 
  - (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  2  gennaio
1994." 
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AGGIORNAMENTO (72) 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto: 
  - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione
di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio
1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile
1995, le disposizioni anteriormente vigenti."; 
  - (con l'art. 92,  comma  2)  che  "Le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a
58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal  30  aprile
1995." 
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AGGIORNAMENTO (113a) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30  giugno  2005,  n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha
disposto: 
  - (con l'art. 2, comma 3-quater) che la modifica di cui al presente
articolo ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006. 
  - (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui  ai
commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter),  e-bis)  ed  e-ter),
3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti  alla  data
del 1° gennaio 2006". 
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AGGIORNAMENTO (116) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005,  n.
273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006,  n.  51,
ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di
cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter),  c-bis),  c-ter),  c-quater),
c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera  a),  entrano
in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti  instaurati
successivamente a tale data di entrata in vigore.".