(Codice Penale-art. 416)
                              Art. 416. 
 
                    (Associazione per delinquere) 
 
  Quando tre o piu' persone si associano  allo  scopo  di  commettere
piu' delitti, coloro che promuovono o  costituiscono  od  organizzano
l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da tre a
sette anni. 
 
  Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena e' della
reclusione da uno a cinque anni. 
 
  I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. 
 
  Se gli associati scorrono in armi le campagne o le  pubbliche  vie,
si applica la reclusione da cinque a quindici anni. 
 
  La pena e' aumentata se il numero degli associati  e'  di  dieci  o
piu'. 
 
  Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei delitti di cui
agli articoli 600, 601 ((, 601-bis)) e 602, nonche' all'articolo  12,
comma 3-bis,  del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
((nonche' agli articoli 22, commi 3 e 4, e  22-bis,  comma  1,  della
legge 1° aprile 1999, n. 91,))si applica la reclusione  da  cinque  a
quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro  a  nove
anni nei casi previsti dal secondo comma. 
 
  Se l'associazione  e'  diretta  a  commettere  taluno  dei  delitti
previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter,  600-quater,  600-quater.1,
600-quinquies, 609-bis, quando il fatto e' commesso in  danno  di  un
minore  di  anni  diciotto,  609-quater,  609-quinquies,  609-octies,
quando il fatto e' commesso in danno di un minore di anni diciotto, e
609-undecies, si applica la reclusione da quattro  a  otto  anni  nei
casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei  anni  nei
casi previsti dal secondo comma. 
                                                (33) (96) (125) (233) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (33) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art.  7,  comma  1)
che le pene stabilite per il delitto previsto nel  presente  articolo
sono aumentate se il fatto e' commesso da  persona  gia'  sottoposta,
con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (96) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13  settembre
1982, n. 646 ha disposto: 
  - (con l'art. 7, comma 1) che le  pene  stabilite  per  il  delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso
da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a  misura  di
prevenzione; 
  -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dal  D.L.  13  maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per  il
delitto previsto nel presente articolo sono  aumentate  da  un  terzo
alla meta'  se  il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con
provvedimento definitivo ad una  misura  di  prevenzione  durante  il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  - (con l'art. 71, comma 1) che le pene  stabilite  per  il  delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla  meta'
se il fatto e'  commesso  da  persona  sottoposta  con  provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva.