(Codice Penale-art. 416 bis)
                            Art. 416-bis. 
 
            Associazioni di tipo mafioso anche straniere 
 
  Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre
o piu' persone, e' punito con la reclusione  ((da  dieci  a  quindici
anni)). 
 
  Coloro che promuovono, dirigono o organizzano  l'associazione  sono
puniti, per cio' solo, con  la  reclusione  ((da  dodici  a  diciotto
anni)). 
 
  L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne fanno  parte
si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo  associativo  e
della condizione di assoggettamento e di omerta' che  ne  deriva  per
commettere delitti, per acquisire in  modo  diretto  o  indiretto  la
gestione  o  comunque  il  controllo  di  attivita'  economiche,   di
concessioni, di autorizzazioni, appalti  e  servizi  pubblici  o  per
realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per altri ovvero al
fine di impedire od ostacolare il libero  esercizio  del  voto  o  di
procurare voti a  se'  o  ad  altri  in  occasione  di  consultazioni
elettorali. 
 
  Se l'associazione e' armata si applica  la  pena  della  reclusione
((da dodici a venti anni)) nei casi previsti dal primo comma  e  ((da
quindici a ventisei anni)) nei casi previsti dal secondo comma. 
 
  L'associazione si considera armata quando i partecipanti  hanno  la
disponibilita',    per    il    conseguimento     della     finalita'
dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o
tenute in luogo di deposito. 
 
  Se le attivita' economiche di cui gli associati intendono  assumere
o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte  con  il
prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite  nei
commi precedenti sono aumentate da un terzo alla meta'. 
 
  Nei confronti del condannato e'  sempre  obbligatoria  la  confisca
delle cose che servirono o furono destinate a commettere il  reato  e
delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o  che  ne
costituiscono l'impiego. PERIODO ABROGATO DALLA L. 19 MARZO 1990,  N.
55. (118) 
 
  Le disposizioni del  presente  articolo  si  applicano  anche  alla
camorra,  alla  'ndrangheta  e  alle  altre  associazioni,   comunque
localmente denominate, anche straniere,  che  valendosi  della  forza
intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti
a quelli delle associazioni di tipo mafioso. 
                                                     (96) (125) (233) 
 
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AGGIORNAMENTO (96) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13  settembre
1982, n. 646 ha disposto: 
  - (con l'art. 7, comma 1) che le  pene  stabilite  per  il  delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso
da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a  misura  di
prevenzione; 
  -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
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AGGIORNAMENTO (118) 
  La L. 19 marzo 1990, n. 55 ha disposto (con l'art. 36, comma 2) che
restano tuttavia ferme le decadenze di diritto previste dalla seconda
parte del settimo comma del presente articolo conseguenti a  sentenze
divenute irrevocabili anteriormente alla data di  entrata  in  vigore
della stessa L. 19 marzo 1990, n. 55. 
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AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dal  D.L.  13  maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per  il
delitto previsto nel presente articolo sono  aumentate  da  un  terzo
alla meta'  se  il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con
provvedimento definitivo ad una  misura  di  prevenzione  durante  il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione. 
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AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  - (con l'art. 71, comma 1) che le pene  stabilite  per  il  delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla  meta'
se il fatto e'  commesso  da  persona  sottoposta  con  provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva.