Art. 360.
(Sentenze impugnabili e motivi di ricorso).
Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono
essere impugnate con ricorso per cassazione:
1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non e'
prescritto il regolamento di competenza;
3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei
contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
4) per nullita' della sentenza o del procedimento;
5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che
e' stato oggetto di discussione tra le parti. (136)
Puo' inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una
sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per
omettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione puo' proporsi
soltanto a norma del primo comma, n. 3.
Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le
sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure
parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali
sentenze puo' essere proposto, senza necessita' di riserva, allorche'
sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il
giudizio.
Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado
per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della
decisione impugnata, il ricorso per cassazione puo' essere proposto
esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3)
e 4). Tale disposizione non si applica relativamente alle cause di
cui all'articolo 70, primo comma. (171) ((173))
Le disposizioni di cui al primo, al terzo e al quarto comma si
applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza
contro i quali e' ammesso il ricorso per cassazione per violazione di
legge. (171) ((173))
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AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta
eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente
legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale
data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni
anteriormente vigenti."
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AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994,
n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per
la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in
vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si
applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente
vigenti."
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AGGIORNAMENTO (136)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 54, comma 3) che la
presente modifica si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo
giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto medesimo.
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AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 6) che "Salvo quanto
disposto dal comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del
libro secondo del codice di procedura civile e di cui al capo IV
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941,
n. 1368, come modificate dal presente decreto, si applicano ai
giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio
2023".
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AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente
decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a
decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti
instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla
data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente
vigenti";
- (con l'art. 35, comma 5) che "Salvo quanto disposto dal comma 6,
le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di
procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente
decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano
ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale
data".