(CODICE DI PROCEDURA CIVILE-art. 360)
                              Art. 360. 
             (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). 
 
  Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono
essere impugnate con ricorso per cassazione: 
    1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 
    2) per violazione delle norme sulla  competenza,  quando  non  e'
prescritto il regolamento di competenza; 
    3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e  dei
contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; 
    4) per nullita' della sentenza o del procedimento; 
    5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il  giudizio  che
e' stato oggetto di discussione tra le parti. (136) 
 
  Puo' inoltre  essere  impugnata  con  ricorso  per  cassazione  una
sentenza appellabile del tribunale, se le parti  sono  d'accordo  per
omettere l'appello; ma in  tale  caso  l'impugnazione  puo'  proporsi
soltanto a norma del primo comma, n. 3. 
 
  Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per  cassazione  le
sentenze che decidono di questioni insorte  senza  definire,  neppure
parzialmente, il giudizio. Il ricorso  per  cassazione  avverso  tali
sentenze puo' essere proposto, senza necessita' di riserva, allorche'
sia impugnata la  sentenza  che  definisce,  anche  parzialmente,  il
giudizio. 
 
  Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado
per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della
decisione impugnata, il ricorso per cassazione puo'  essere  proposto
esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2),  3)
e 4). Tale disposizione non si applica relativamente  alle  cause  di
cui all'articolo 70, primo comma. (171) ((173)) 
 
  Le disposizioni di cui al primo, al terzo  e  al  quarto  comma  si
applicano alle sentenze ed ai provvedimenti  diversi  dalla  sentenza
contro i quali e' ammesso il ricorso per cassazione per violazione di
legge. (171) ((173)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (67) 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre
1992, n. 477, ha  disposto  (con  l'art.  92,  comma  1)  che  "Fatta
eccezione per la disposizione di  cui  all'articolo  1,  la  presente
legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti  a  tale
data  si  applicano,  fino  al  2  gennaio  1994,   le   disposizioni
anteriormente vigenti." 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (72) 
  La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7  ottobre
1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre  1994,
n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per
la disposizione di cui all'articolo 1, la  presente  legge  entra  in
vigore il 1  gennaio  1993.  Ai  giudizi  pendenti  a  tale  data  si
applicano, fino al 30  aprile  1995,  le  disposizioni  anteriormente
vigenti." 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (136) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 54, comma 3) che la
presente modifica si applica alle sentenze pubblicate dal  trentesimo
giorno successivo a quello  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del decreto medesimo. 
----------- 
AGGIORNAMENTO (171) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 35,  comma  6)  che  "Salvo  quanto
disposto dal comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III  del
libro secondo del codice di procedura civile e  di  cui  al  capo  IV
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile  e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18  dicembre  1941,
n. 1368, come  modificate  dal  presente  decreto,  si  applicano  ai
giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1°  gennaio
2023". 
----------- 
AGGIORNAMENTO (173) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto: 
  - (con l'art. 35,  comma  1)  che  "Le  disposizioni  del  presente
decreto, salvo che non sia diversamente  disposto,  hanno  effetto  a
decorrere dal  28  febbraio  2023  e  si  applicano  ai  procedimenti
instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla
data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni  anteriormente
vigenti"; 
  - (con l'art. 35, comma 5) che "Salvo quanto disposto dal comma  6,
le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice  di
procedura civile e del capo IV delle  disposizioni  per  l'attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui  al
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente
decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano
ai giudizi introdotti con ricorso  notificato  a  decorrere  da  tale
data".