Art. 630.
(Sequestro di persona a scopo di estorsione).
Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per se' o
per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, e'
punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non
voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole e' punito con
la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena
dell'ergastolo.
Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo
che il soggetto passivo riacquisti la liberta', senza che tale
risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano
le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo
muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena e'
della reclusione da sei a quindici anni.
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si
adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per
evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze
ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia o
l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive per
l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo
e' sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le
altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal
secondo comma e' sostituita la reclusione da venti a ventiquattro
anni; alla pena prevista dal terzo comma e' sostituita la reclusione
da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono piu' circostanze
attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non
puo' essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal
secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo
comma.
I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere
superati allorche' ricorrono le circostanze attenuanti di cui al
quinto comma del presente articolo.
(96) (125) (233) ((238))
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con
l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli
precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato
di guerra.
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AGGIORNAMENTO (96)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre
1982, n. 646 ha disposto:
- (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso
da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di
prevenzione;
-(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
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AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il
delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo
alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione.
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AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto
previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta'
se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e'
cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di
sicurezza detentiva.
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AGGIORNAMENTO (238)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 23 marzo 2012, n. 68 (in
G.U. 1ยช s.s. 28/03/2012, n. 13), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 630 del codice penale, nella parte in
cui non prevede che la pena da esso comminata e' diminuita quando per
la natura, la specie, i mezzi, le modalita' o circostanze
dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno o del
pericolo, il fatto risulti di lieve entita'".