IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
e
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art.  6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che prevede la
riliquidazione  annuale  delle rendite in favore dei tecnici sanitari
di  radiologia  medica,  in  relazione  alla media delle retribuzioni
iniziali,   comprensive  dell'indennita'  integrativa  speciale,  dei
tecnici  sanitari  di  radiologia  medica  dipendenti dalle strutture
pubbliche;
  Visto l'art. 11 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000,
che,  tra  l'altro, ha stabilito che con l'effetto dall'anno 2000 e a
decorrere   dal   1o luglio   di  ciascun  anno  la  retribuzione  di
riferimento  per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL
ai  mutilati  e  agli  invalidi  del  lavoro relativamente a tutte le
gestioni  di  appartenenza  dei  medesimi,  e' rivalutata annualmente
sulla  base  della  variazione effettiva dei prezzi al consumo per le
famiglie   di   operai  e  impiegati  intervenuta  rispetto  all'anno
precedente   e  che  tali  incrementi  annuali  verranno  riassorbiti
nell'anno  in  cui  scattera'  la  variazione  retributiva minima non
inferiore  al dieci per cento fissato all'art. 20, commi 3 e 4, della
legge  28 febbraio  1986,  n.  41, rispetto alla retribuzione presa a
base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art.
20;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17 aprile  2000 che ha fissato la
retribuzione  convenzionale  annua,  ai  fini del sopra citato art. 6
della legge n. 25/1983, per gli anni 1996, 1997 e 1998;
  Vista  la  delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL del
23 marzo 2000, n. 136;
  Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie
di  operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 1999 rispetto all'anno
1998, calcolata dall'ISTAT, pari all'1,6 per cento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  retribuzione  convenzionale  annua  da  assumersi a base per la
liquidazione  delle  rendite  nei  confronti  dei tecnici sanitari di
radiologia medica e' fissata nelle seguenti misure:
    1996 e precedenti L. 35.008.000
    1997 L. 36.291.000
    1998 L. 36.745.000
    1999 e 1o semestre 2000 L. 36.745.000