IL RETTORE
  Vista la legge n. 168/1989 ed in particolare gli articoli 6 e 16;
  Visto il proprio decreto n. 829 del 14 maggio 1998 con cui e' stato
emanato  lo  statuto  di  autonomia  dell'Universita'  degli studi di
Ancona;
  Ritenuto  opportuno  apportare  al  succitato  statuto  le seguenti
modifiche:
    sostituire  gli  articoli  38, 39 e 40 per meglio specificare gli
organi  e  le  relative  competenze dei centri interdipartimentali di
servizi delle biblioteche e dei centri di servizio di ateneo;
    riformulare  l'art.  63  al  fine  di non aprire, a seguito delle
precedenti  modifiche,  i  termini  dell'adeguamento  delle strutture
esistenti al momento dell'entrata in vigore dello statuto;
    correggere  gli  errori  materiali  e le omissioni presenti nelle
tabelle allegate allo stesso;
  Vista  la  nota  rettorale prot. n. 28869 del 27 agosto 1999 con la
quale  sono  state trasmesse al M.U.R.S.T. le modifiche dello statuto
dell'Universita' degli studi di Ancona;
  Vista  la  nota  ministeriale  prot.  n.  1650  pervenuta  a questa
amministrazione  in  data 22 novembre 1999 con la quale il M.U.R.S.T.
esaminate  le  succitate modifiche allo statuto dichiara di non avere
osservazioni da formulare;
                              Decreta:
  Di  emanare  le modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi
di  Ancona  e  di  trasmetterle  al  Ministero della giustizia per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale come di seguito indicato:
    a) sono  aboliti gli articoli 38, 39, 40 e 63 e le tabelle da 1 a
6 del vigente statuto;
    b) sono inseriti i seguenti articoli:
  Art.  38  (Centri interdipartimentali di servizi). - 1. I centri di
servizi  organizzano  attivita'  di servizio di rilevante impegno e/o
apparecchiature  complesse,  di  interesse  comune  a  piu' strutture
primarie,  al fine di realizzare economie di scala dal punto di vista
scientifico, finanziario e tecnologico, finanziario e tecnologico.
  2. I centri di servizi sono costituiti su richiesta delle strutture
interessate, con l'approvazione del senato accademico e del consiglio
di  amministrazione per quanto di loro specifica competenza. I centri
di  servizi  possono  costituire  centri  di gestione autonoma oppure
afferire,  dal  punto  di  vista  gestionale,  ad una delle strutture
partecipanti.
  3.  Le  risorse  di  personale, finanziarie e logistiche necessarie
alla  costituzione  ed  alla  conduzione  ordinaria  del  centro sono
garantite dalle strutture interessate.
  4. Sono organi di ciascun centro di servizio:
    il consiglio tecnico-scientifico;
    il coordinatore.
  5. Il  consiglio  tecnico-scientifico  e'  costituito da componenti
designati dalle strutture afferenti al centro di servizi.
  6.   Il   centro   interdipartimentale  di  servizi  e'  retto  dal
coordinatore    eletto,    nel    proprio    seno,    dal   consiglio
tecnico-scientifico.
  Il coordinatore e' nominato dal rettore e puo' essere coadiuvato da
un responsabile operativo proposto dal consiglio tecnico-scientifico,
di   norma,   tra  il  personale  tecnico  afferente  alle  strutture
interessate.
  Art.   39   (Biblioteche).  -  1. Le  biblioteche  sono  centri  di
documentazione dedicati alle esigenze della ricerca e della didattica
ed  inseriti funzionalmente in sistemi informativi locali, nazionali,
internazionali.
  2. Le  biblioteche  adempiono al compito di garantire al personale,
agli studenti e, secondo regole definite, al pubblico, l'accesso alle
fonti   di  informazione  mediante  la  ricerca,  l'acquisizione,  la
conservazione, lo sviluppo del patrimonio di testi e documenti.
  3.  Le  biblioteche  sono  inoltre  dedicate  alla  ricerca ed alla
sperimentazione  sulle  metodologie  di  organizzazione  e diffusione
dell'informazione scientifica e dell'innovazione tecnologica.
  4.  Il  sistema  bibliotecario  di ateneo puo' essere articolato in
piu'  poli. L'ateneo favorisce il coordinamento tra i poli al fine di
conseguire economie di scala e vantaggi in termini di efficienza e di
efficacia.  L'ateneo  favorisce  altresi'  la  collaborazione  tra le
biblioteche   dell'ateneo  e  quelle  di  altri  atenei  o  di  altre
istituzioni.
  5.  Il regolamento d'ateneo stabilisce il livello minimo di servizi
che ciascuna biblioteca deve fornire.
  6. Sono organi del sistema bibliotecario di ateneo:
    il comitato tecnico-scientifico;
    il direttore.
  Il  comitato  tecnico-scientifico  e'  costituito dai presidi delle
facolta' o loro delegati e dal direttore.
  Il  comitato  tecnico-scientifico  e'  presieduto  da un presidente
eletto  nel proprio seno tra i docenti di prima fascia e nominato con
decreto rettorale.
  Il  direttore e' nominato dal rettore tra il personale appartenente
al ruolo speciale tecnico-scientifico e delle biblioteche, di seconda
o  prima  qualifica  speciale  e  sara'  coadiuvato  da  responsabili
operativi di polo.
  Art.  40 (Centri di servizio di ateneo). - Per la predisposizione e
la  fornitura di servizi di interesse generale, il senato accademico,
a maggioranza dei componenti e con parere favorevole del consiglio di
amministrazione, puo' istituire centri di servizi di ateneo.
  Sono organi dei centri di servizio:
    il comitato tecnico-scientifico;
    il direttore.
  Il  comitato  tecnico-scientifico  elegge  al  proprio  interno  il
presidente.
  Il    direttore    che   partecipa   alle   sedute   del   comitato
tecnico-scientifico   e'   nominato  dal  rettore  tra  il  personale
appartenente   al   ruolo   speciale  tecnico,  scientifico  e  delle
biblioteche,  di  seconda  o  prima  qualifica speciale e puo' essere
coadiuvato da responsabili operativi di polo.
  Art.  63  (Adeguamento di strutture esistenti). I dipartimenti, gli
istituti,  i  centri  interdipartimentali di ricerca e di servizio in
essere alla data dell'entrata in vigore del presente statuto, debbono
adeguarsi  alle  norme  statutarie  entro cinque anni, dalla medesima
data  di  entrata in vigore dello statuto ad eccezione dei centri che
debbono conformarsi entro due anni da tale data.
              Le seguenti tabelle, allegate allo statuto