IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
1'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica;
  Visto  l'art.  3  della  suddetta  legge, che subordina l'esercizio
dell'attivita'   psicoterapeutica  all'acquisizione,  successivamente
alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica
formazione  professionale  mediante  corsi di specializzazione almeno
quadriennali,    attivati    presso    scuole   di   specializzazione
universitarie  o  presso  istituti  a  tal  fine  riconosciuti con le
procedure  di  cui  all'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
  Vista  la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministero
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  le
funzioni   in   materia   di   istruzione   universitaria  attribuite
precedentemente al Ministero della pubblica istruzione;
  Visto  il regolamento emanato con decreto in data 11 dicembre 1998,
n. 509 in attuazione del disposto dell'art. 17, comma 96, lettera b),
della  legge  15 maggio  1997,  n.  127, e, in particolare, l'art. 2,
comma   1,  che  prevede  l'adozione  di  un'apposita  ordinanza  per
stabilire   le  modalita'  per  la  presentazione  delle  istanze  di
riconoscimento   ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  3  della
richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  in  data  17 maggio  1999 con il quale e' stata
costituita  la  commissione  tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del
decreto n. 509 del 1998;
  Visto  il  parere  dell'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario, trasmesso con nota n. 247 del 7 ottobre 1999;
  Visto  il  parere  della  predetta  commissione tecnico-consultiva,
espresso nella riunione del 19 novembre 1999;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  Gli  istituti  che  intendono  ottenere  il  riconoscimento  di cui
all'art.  3  della  legge 18 febbraio 1989, n. 56, devono produrre, a
decorrere  dal  giorno  successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  della  presente  ordinanza,  apposita istanza da
indirizzare,   in  triplice  copia,  tramite  raccomandata  a.r.,  al
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
- Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti.
  La  predetta  istanza,  debitamente sottoscritta dal rappresentante
legale  e  dal gestore dell'istituto stesso, va proposta per l'intero
corso legale degli studi, in carta da bollo, secondo le norme vigenti
in materia.