IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per 1'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica; Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della pubblica istruzione; Visto il regolamento emanato con decreto in data 11 dicembre 1998, n. 509 in attuazione del disposto dell'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che prevede l'adozione di un'apposita ordinanza per stabilire le modalita' per la presentazione delle istanze di riconoscimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto in data 17 maggio 1999 con il quale e' stata costituita la commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del decreto n. 509 del 1998; Visto il parere dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, trasmesso con nota n. 247 del 7 ottobre 1999; Visto il parere della predetta commissione tecnico-consultiva, espresso nella riunione del 19 novembre 1999; Ordina: Art. 1. Gli istituti che intendono ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, devono produrre, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza, apposita istanza da indirizzare, in triplice copia, tramite raccomandata a.r., al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti. La predetta istanza, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale e dal gestore dell'istituto stesso, va proposta per l'intero corso legale degli studi, in carta da bollo, secondo le norme vigenti in materia.