IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale  9 dicembre 1998 con il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dal 1o gennaio 1999;
  Visto  l'art.  2,  comma  4,  della legge 23 dicembre 1999, n. 489,
recante  il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2000,  che fissa in 41.333 miliardi di lire (pari a 21.347 milioni di
euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e
all'estero,  al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli per
regolazioni debitorie;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
                              Decreta:
  Per il 14 gennaio 2000 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al portatore a
novantuno  giorni  con  scadenza  il  14 aprile  2000  fino al limite
massimo in valore nominale di 4.000 milioni di euro.
  La  spesa  per  interessi gravera' sul capitolo 2934 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 2000.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro
avverranno  con  le  modalita' indicate negli articoli 2, 12 e 13 del
decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.
  Le  richieste  di  acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia,
esclusivamente  tramite  la rete nazionale interbancaria, entro e non
oltre  le  ore  13 del giorno 11 gennaio 2000, con l'osservanza delle
modalita'   stabilite   negli  articoli 7  e  8  del  citato  decreto
ministeriale 9 dicembre 1998.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo all'ufficio
centrale  del  bilancio  per  i  servizi  del debito pubblico e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 5 gennaio 2000
                                     p. Il direttore generale: Grilli