IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio
1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ed
in  particolare  gli  articoli  16 e 23, paragrafo 1, lettera a) e 4,
concernenti   la   realizzazione   dell'inventario   del   potenziale
produttivo;
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio del 24 luglio
1986   e  successive  modificazioni  relativo  all'istituzione  dello
schedario viticolo comunitario;
  Visto  il regolamento (CEE) n. 649/87 della Commissione del 3 marzo
1987,   recante  modalita'  d'applicazione  per  l'istituzione  dello
schedario vitivinicolo comunitario;
  Vista  la  legge  10 febbraio  1992,  n. 164, recante la disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 10 febbraio 1987, con il quale
l'AIMA  e'  stata  incaricata  di  realizzare  e gestire lo schedario
vitivinicolo previsto dal regolamento (CEE) n. 2392/96;
  Visti  gli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998,
n. 173, relativo al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN);
  Considerato  che  la  realizzazione  dell'inventario costituisce la
condizione  essenziale  per  avere accesso, a decorrere dal 1o agosto
2000, alle misure previste dal citato regolamento (CE) n. 1493/99;
  Considerato    che   la   continuita'   funzionale   ed   operativa
dell'inventario  e'  assicurata  come previsto dall'art. 15, comma 4,
del   citato   decreto  legislativo  n.  173/1998  sulla  base  delle
convenzioni tra amministrazioni regionali/province autonome e SIAN;
  Considerato  che, in ogni caso, l'inventario deve essere completato
per tutte le regioni prima del 31 dicembre 2001;
  Ritenuto  necessario  ed  urgente  che l'AIMA provveda a realizzare
l'inventario del potenziale produttivo vitivinicolo su base nazionale
articolato per singole regioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'azienda  di  Stato  per  gli  interventi  nel mercato agricolo
(A.I.M.A.)   in  liquidazione,  quale  organismo  pagatore,  cura  la
realizzazione  e  la gestione dell'inventario del potenziale viticolo
previsto  agli  articoli  16 e 23 del regolamento (CE) n. 1493/99 del
17 maggio  1999  entro  i  termini  previsti  e  secondo le modalita'
stabilite dalla normativa comunitaria.
  2.  L'inventario  nazionale  si  articola  per  singole  regioni  e
province  autonome,  le  quali  sono  tenute  a  fornire  all'AIMA le
informazioni  di  cui  all'art.  16,  parametro  1,  lettera  c)  del
regolamento  (CE)  n.  1493/99  e  gli  altri elementi necessari alla
realizzazione dell'inventario, entro i termini e secondo le modalita'
stabiliti  dall'AIMA  stessa,  al fine di consentire ai produttori di
usufruire  dei  benefici  previsti  dal regolamento (CE) n. 1493/99 a
decorrere  dal  1o agosto  2000.  A  tal  fine  l'AIMA stipula con le
regioni  e province autonome apposite convenzioni, in conformita' con
l'art. 3, comma 2, lettera e), della legge 14 agosto 1982, n. 610.
  3.  L'AIMA  e' responsabile nei confronti dell'Unione europea della
realizzazione   dell'inventario   e  di  ogni  ulteriore  adempimento
richiesto   per   la   costituzione  dello  stesso,  quale  strumento
necessario per l'accesso alle misure ed aiuti comunitari previsti dal
regolamento (CEE) n. 1493/99.
  4.  L'AIMA  relazionera'  a  questo Ministero, con cadenza mensile,
sullo stato dell'arte della realizzazione dell'inventario.