IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli Studi di Bari, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modifiche;
  Visto   il   testo  unico  della  legge  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto   il   decreto   ministeriale   15 novembre   1991   relativo
all'ordinamento  didattico  del  corso  di  diploma  universitario in
produzioni vegetali - Orientamento protezione delle piante;
  Visti  il decreto rettorale 30 ottobre 1996 ed il decreto rettorale
28 ottobre 1998;
  Viste  la  legge  n.  127  del  15 maggio  1997 e la legge n. 4 del
14 gennaio 1999;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questa Universita';
  Riconosciuta  la particolare necessita' di apportare la modifica di
statuto  in  deroga  al  termine  triennale  di  cui all'ultimo comma
dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  che lo statuto d'autonomia dell'Universita' di Bari, emanato
con  decreto  rettorale  n.  7772  del 22 ottobre 1996 pubblicato nel
supplemento n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 1996
non contiene ordinamenti didattici;
  Considerato   che   nelle   more  dell'emanazione  del  regolamento
didattico   di   Ateneo  le  modifiche  di  statuto  riguardanti  gli
ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto:
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli studi di Bari e' ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Nell'art.  409,  relativo  al  corso  di  diploma  universitario in
produzioni  vegetali, il numero di ore previste per i corsi integrati
di cui al comma 3 del punto 6 e' ridotto come segue:
    3. Formazione     professionale    specifica    dell'orientamento
"protezione delle piante" (600 ore, 60 C.D.)
      area 14 "Patologia vegetale speciale" (150 ore);
      area 16 "Parassitologia animale dei vegetali" (50 ore);
      area 17 "Mezzi e metodi di difesa delle piante" (100 ore);
      area 18 "Difesa delle colture e delle produzioni vegetali" (100
ore).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Bari, 29 ottobre 1999
               Il rettore: Cossu