IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Vista  la  direttiva  66/404/CEE  del  14 giugno 1966 relativa alla
commercializzazione dei materiali forestali di propagazione destinati
al rimboschimento;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1o agosto 1969
che istituisce la Commissione nazionale del pioppo;
  Vista  la  legge  22  maggio 1973, n. 269, recante disciplina della
produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento che,
all'art.  21, istituisce il registro nazionale dei cloni forestali ed
all'art.  23  stabilisce  che nel suddetto registro nazionale debbano
essere iscritti anche i cloni di pioppo;
  Visto  la direttiva 75/445/CEE del 26 giugno 1975 e, in particolare
l'art.  6  che  modifica l'art. 5 della suddetta direttiva 66/404/CEE
aggiungendovi  lo  specifico  sub  quinquies concernente l'ammissione
provvisoria  di  materiali  di base per la produzione di materiali di
moltiplicazione controllati;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n.
494,   concernente  l'attuazione  della  direttiva  75/445/CEE  e  la
modifica della suddetta legge n. 269 del 1973;
  Visto  il  decreto ministeriale 5 marzo 1996, n. 308, recante norme
per l'iscrizione dei cloni di pioppo nel registro nazionale dei cloni
forestali;
  Considerato  il parere n. 1068/98, emesso dalla sezione seconda del
Consiglio    di    Stato    in   data   8   luglio   1998,   relativo
all'interpretazione  dell'art.  15  della legge n. 269 del 1973, come
sostituito dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10
maggio 1982, n. 494;
  Vista la nota della Commissione nazionale per il pioppo n. 44/P del
30  giugno  1999  con  la  quale  si  chiede di chiarire la procedura
dell'ammissione   provvisoria   dei  cloni  di  pioppo  nel  registro
nazionale dei cloni forestali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La   Commissione   nazionale   per  il  pioppo,  su  richiesta  del
costitutore di un nuovo clone di pioppo, dopo aver accertato, tramite
il  proprio  comitato  tecnico, la sussistenza dei requisiti previsti
dall'art.   6  della  DIR/75/445,  avvia  le  procedure  d'iscrizione
provvisoria - al massimo decennale - dello stesso clone di pioppo nel
registro nazionale dei cloni forestali.
  Durante   tale   periodo,   l'iscrizione  provvisoria  puo'  essere
revocata, qualora, a giudizio del suddetto Comitato tecnico, emergano
dalla  sperimentazione in corso o dall'osservazione delle piantagioni
a   qualunque   titolo   effettuate,   risultati  che  consentano  di
determinare   che   il   clone  non  soddisfera',  al  termine  della
sperimentazione, i requisiti richiesti per l'iscrizione definitiva al
registro nazionale dei cloni forestali.