IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la direttiva 66/404/CEE del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di propagazione destinati al rimboschimento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1o agosto 1969 che istituisce la Commissione nazionale del pioppo; Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269, recante disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento che, all'art. 21, istituisce il registro nazionale dei cloni forestali ed all'art. 23 stabilisce che nel suddetto registro nazionale debbano essere iscritti anche i cloni di pioppo; Visto la direttiva 75/445/CEE del 26 giugno 1975 e, in particolare l'art. 6 che modifica l'art. 5 della suddetta direttiva 66/404/CEE aggiungendovi lo specifico sub quinquies concernente l'ammissione provvisoria di materiali di base per la produzione di materiali di moltiplicazione controllati; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494, concernente l'attuazione della direttiva 75/445/CEE e la modifica della suddetta legge n. 269 del 1973; Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1996, n. 308, recante norme per l'iscrizione dei cloni di pioppo nel registro nazionale dei cloni forestali; Considerato il parere n. 1068/98, emesso dalla sezione seconda del Consiglio di Stato in data 8 luglio 1998, relativo all'interpretazione dell'art. 15 della legge n. 269 del 1973, come sostituito dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 494; Vista la nota della Commissione nazionale per il pioppo n. 44/P del 30 giugno 1999 con la quale si chiede di chiarire la procedura dell'ammissione provvisoria dei cloni di pioppo nel registro nazionale dei cloni forestali; Decreta: Art. 1. La Commissione nazionale per il pioppo, su richiesta del costitutore di un nuovo clone di pioppo, dopo aver accertato, tramite il proprio comitato tecnico, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 6 della DIR/75/445, avvia le procedure d'iscrizione provvisoria - al massimo decennale - dello stesso clone di pioppo nel registro nazionale dei cloni forestali. Durante tale periodo, l'iscrizione provvisoria puo' essere revocata, qualora, a giudizio del suddetto Comitato tecnico, emergano dalla sperimentazione in corso o dall'osservazione delle piantagioni a qualunque titolo effettuate, risultati che consentano di determinare che il clone non soddisfera', al termine della sperimentazione, i requisiti richiesti per l'iscrizione definitiva al registro nazionale dei cloni forestali.