IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8 aprile  1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto  il decreto ministeriale datato 5 agosto 1999 con il quale e'
stato  approvato  il  programma di crisi aziendale della ditta S.c. a
r.l. Edile Orgosolo;
  Visto  il decreto ministeriale datato 6 agosto 1999 con il quale e'
stato  concesso,  a  decorrere  dal  17 febbraio 1999, il sottocitato
trattamento;
  Vista  l'istanza  della  suddetta  ditta,  tendente  ad ottenere la
proroga   della   corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori
interessati;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  crisi aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale  datato 5 agosto 1999, e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.
a  r.l. Edile Orgosolo, con sede in Orgosolo (Nuoro), unita' di Nuoro
(NID   9920NU0016),   per   un   massimo   di   23  dipendenti;  sede
amministrativa  -  Orgosolo (Nuoro), (NID 9920NU0016), per un massimo
di  2  dipendenti,  per  il periodo dal 17 agosto 1999 al 16 febbraio
2000.
  Istanza  aziendale  presentata  il 24 settembre 1999 con decorrenza
17 agosto 1999.
  L'I.N.P.S.,  e'  autorizzato  a provvedere al pagamento diretto del
predetto trattamento.
  L'I.N.P.S,  ad  eccezione  delle  esplicite  concessioni in deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla  vigente  normativa,  con particolare riferimento ai periodi di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 ottobre 1999
               Il direttore generale: Daddi