IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto la sentenza n. 2/98 C.P. del 9 febbraio 1999 pronunciata dal tribunale di Arezzo che ha dichiarato il concordato preventivo della S.p.a. G.E.A. Gruppo europeo abbigliamento; Visto il decreto ministeriale datato 7 ottobre 1999 con il quale e' stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge n. 223/1991 per concordato preventivo del 22 febbraio 1999 al 5 maggio 1999 in favore dei lavoratori dipendenti della succitata societa'; Vista la sentenza del tribunale di Arezzo del n. 20/99 del 6 maggio 1999 con la quale e' stato dichiarato il fallimento della S.p.a. di cui trattasi; Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata societa' con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 6 maggio 1999; Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico; Ritenuta la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento; Decreta: Art. 1. In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.E.A. Gruppo europeo abbigliamento, sede in Badia al Pino (Arezzo), unita' di Badia al Pino (Arezzo), (NID 9909AR0003), per un massimo di 97 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 maggio 1999 al 5 novembre 1999.