IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di  cui  al  comma  4,  dell'art.  6, del decreto-legge 1o
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma
stesso;
  Vista  l'istanza della societa' S.r.l. Ferroser inoltrata presso il
competente  ufficio  regionale del lavoro e massima occupazione, come
da  protocollo dello stesso, in data 7 settembre 1999, che unitamente
al  contratto  di  solidarieta'  per  riduzione  di orario di lavoro,
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  12  luglio 1999
stabilisce  per un periodo di 13 mesi, decorrente dal 1o luglio 1999,
la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 38 ore settimanali,
come  previsto dal contratto collettivo nazionale del settore addetti
servizi  di  appalto  FF.SS., applicato a 26,50 ore medie settimanali
nei  confronti  di un numero massimo di lavoratori pari a 222 unita',
su un organico complessivo di 233 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 1o luglio 1999 al 30 giugno
2000,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui   all'art.   1,  del  decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura  prevista  dall'art.  6,  comma 3, del decreto-legge 1o
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre  1996,  n.  608,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.r.l.  Ferroser con sede in Roma, unita' di Roma, Catanzaro, Lamezia
Terme,  Cosenza,  Paola,  Sibari,  Crotone  e  Reggio  Calabria  (NID
9918000004),   per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  cantratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  13  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  38  ore  settimanali  a  26,50 ore medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
222 unita', su un organico complessivo di 233 unita'.
  Accertamento contributivo presso la sede I.N.P.S. di Bari.