IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3  e  4  relativi  alla  disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla
Corte  dei  conti  il  6  marzo  1996,  registro  n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di  cui  al  comma  4,  dell'art.  6, del decreto-legge 1o
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma
stesso;
  Vista  l'istanza  presentata  dalla societa' La Rinascente S.p.a. -
Magazzini UPIM, unita' di Napoli-Diaz, Aversa (Caserta) e Salerno;
  Inoltrata  presso  la  competente  Direzione regionale del lavoro e
massima  occupazione,  come  da  protocollo  dello  stesso,  in  data
3 agosto  1995  e  che  unitamente  al  contratto di solidarieta' per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  19 luglio 1995,
successivamente  integrato  con  verbale  di  accordo del 9 settembre
1999,  stabilisce  per un periodo di 12 mesi decorrente dal 24 luglio
1995  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  previsto dal contratto
nazionale del settore commercio;
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    A) e' autorizzata, per il periodo dal 24 luglio 1995 al 23 luglio
1996  la  corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984,  n.  863,  nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori,
occupati  a  tempo  pieno,  dipendenti  dalla  La Rinascente S.p.a. -
Magazzino  UPIM,  con  sede  in  Milano, unita' di Napoli-Diaz, per i
quali  e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad un massimo di 158 ore di lavoro, articolate su settimane intere di
sospensione  e  su  singole  giornate lavorative, nei confronti di un
massimo di 16 lavoratori su un organico di 29 unita';
    B) E' autorizzata, per il periodo dal 24 luglio 1995 al 23 luglio
1996  la  corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984,  n.  863,  nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori,
occupati  a  tempo  parziale, dipendenti della La Rinascente S.p.a. -
Magazzino  UPIM,  con  sede  in  Milano, unita' di Napoli-Diaz, per i
quali  e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad   un  massimo  di  95  ore,  articolate  su  settimane  intere  di
sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base
all'effettiva  articolazione  dell'orario  di lavoro individuale, nei
confronti di un massimo di 8 lavoratori su un organico di 29 unita'.