IL DIRETTORE GENERALE
               della previdenza ed assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto il decreto ministeriale del 8 febbraio 1996, registrato dalla
Corte  dei  conti  il  6 marzo  1996,  registro  n.  1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1o ottobre
1996  n.  510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Vista  l'istanza  presentata  dalla Societa' La Rinascente S.p.a. -
Magazzini  UPIM  -  unita'  Caserta e Benevento Cretarossa, inoltrata
presso  la  competente  direzione  regionale  del  lavoro  e  massima
occupazione,  come da protocollo dello stesso, in data 15 aprile 1996
e che unitamente al contratto di solidarieta' per riduzione di orario
di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  il  data  1o marzo 1996 -
21 febbraio  1996,  successivamente  integrato con verbale di accordo
del  9 settembre  1999,  stabilisce  per  un  periodo  di dodici mesi
decorrente  dal 7 marzo 1996 - 4 marzo 1996 una riduzione dell'orario
di lavoro previsto dal contratto nazionale del settore commercio;
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    A)  e'  autorizzata,  per  il periodo dal 7 marzo 1996 al 6 marzo
1997  la  corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984,  n.  863,  nella  misura ivi prevista in favore dei lavoratori,
occupati  a  tempo  pieno,  dipendenti  dalla  La Rinascente S.p.a. -
Magazzino  UPIM,  con sede in Milano e unita' di Caserta, per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il
periodo  sopraindicato; la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un
massimo  di  401  ore  di  lavoro,  articolate su settimane intere di
sospensione  e  su  singole  giornate lavorative, nei confronti di un
massimo di nove lavoratori su un organico di 17 unita';
    B)  E'  autorizzata,  per  il periodo dal 7 marzo 1996 al 6 marzo
1997  la  corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984,  n.  863,  nella  misura ivi prevista in favore dei lavoratori,
occupati  a  tempo  parziale, dipendenti della La Rinascente S.p.a. -
Magazzino  UPIM,  con sede in Milano e unita' di Caserta, per i quali
e'  stato  stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per
il  periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad
un  massimo di 240 ore, articolate su settimane intere di sospensione
e   su   singole   giornate   lavorative,   riproporzionata  in  base
all'effettiva  articolazione  dell'orario  di lavoro individuale, nei
confronti  di  un  massimo  di sette lavoratori, su un organico di 17
unita'.