IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3  e  4,  relativi  alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio 1996 - registrato
dalla  Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 -
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1o ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Vista  l'istanza  presentata  dalla societa' La Rinascente S.p.a. -
Magazzini  UPIM  - Unita' di Brindisi, inoltrata presso la competente
Direzione  regionale  del lavoro e della massima occupazione, come da
protocollo dello stesso, in data 24 novembre 1995 e che unitamente al
contratto   di  solidarieta'  per  riduzione  di  orario  di  lavoro,
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data 10 ottobre 1995,
successivamente  integrato  con  verbale  di  accordo del 9 settembre
1999,  stabilisce per un periodo di 12 mesi decorrente dal 16 ottobre
1995  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  previsto dal contratto
nazionale del settore commercio;
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito il parere della Direzione regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
    A)  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  16 ottobre  1996  al
15 ottobre  1996  la  corresponsione  del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre  1984,  n.  726, convertito con modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista - in favore dei
lavoratori,  occupati  a  tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a. - Magazzino Upim con sede in Milano, unita' di Brindisi, per i
quali  e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad un massimo di 495 ore di lavoro, articolate su settimane intere di
sospensione  e  su  singole  giornate lavorative, nei confronti di un
massimo di 14 lavoratori su un organico di 33 unita';
    B)  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  16 ottobre  1995  al
15 ottobre  1996  la  corresponsione  del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre  1984,  n.  726, convertito con modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista - in favore dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a.  - Magazzino Upim, con sede in Milano, unita' di Brindisi, per
i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce  per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro  fino ad un massimo di 297 ore, articolate su settimane intere
di  sospensione  e su singole giornate lavorative, riproporzionata in
base  all'effettiva  articolazione dell'orario di lavoro individuale,
nei  confronti  di  un massimo di 15 lavoratori, su un organico di 33
unita'.
  L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto - a
corrispondere  in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
La  Rinascente  S.p.a.  -  Magazzini  Upim - il particolare beneficio
previsto  dal  comma 4, art. 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  nei  limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei
criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale dell'8
febbraio  1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 ottobre 1999
                                         Il direttore generale: Daddi