IL DIRETTORE GENERALE
               della previdenza ed assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1o ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Vista  l'istanza  presentata  dalla societa' La Rinascente S.p.a. -
Magazzini Upim, unita' di Foggia;
  Inoltrata  presso  la  competente  Direzione regionale del lavoro e
della  massima  occupazione, come da protocollo dello stesso, in data
16  aprile  1996  e  che  unitamente al contratto di solidarieta' per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti OO.SS.
dei  lavoratori  il  data 29 febbraio 1996, successivamente integrato
con  verbale  di  accordo  del  9 settembre  1999,  stabilisce per un
periodo  di  dodici  mesi  decorrente  dal 4 marzo 1996 una riduzione
dell'orario  di  lavoro  previsto dal contratto nazionale del settore
commercio;
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito il parere della Direzione regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
    A)  e'  autorizzata,  per  il periodo dal 4 marzo 1996 al 3 marzo
1997,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984,  n. 863 - nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori,
occupati  a  tempo  pieno,  dipendenti  dalla  La Rinascente S.p.a. -
Magazzino  Upim, con sede in Milano, unita' di Foggia, per i quali e'
stato  stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce per il
periodo  sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un
massimo  di  172  ore  di  lavoro,  articolate su settimane intere di
sospensione  e  su  singole  giornate lavorative, nei confronti di un
massimo di 17 lavoratori su un organico di 33 unita';
    B)  e'  autorizzata,  per  il periodo dal 4 marzo 1996 al 3 marzo
1997  la  corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre
1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984,  n. 863 - nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori,
occupati  a  tempo  parziale, dipendenti della La Rinascente S.p.a. -
Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Foggia, per i quali e'
stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il
periodo  sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un
massimo  di  102 ore, articolate su settimane intere di sospensione e
su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva
articolazione  dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un
massimo di 14 lavoratori, su un organico di 33 unita'.
  L'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale  e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto disposto dal presente decreto, a
corrispondere  in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della
La  Rinascente  S.p.a.  -  Magazzini  Upim,  il particolare beneficio
previsto  dal  comma 4, art. 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  nei  limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei
criteri   di   priorita'   individuati   nel   decreto   ministeriale
dell'8 febbraio  1996,  in  premessa indicato, registrato dalla Corte
dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 ottobre 1999
                                         Il direttore generale: Daddi