IL DIRIGENTE GENERALE
               della previdenza ed assistenza sociale
  Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto legge
20 maggio  1993,  n.  148,  convertito con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma 35,  del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3  e  4,  relativi  alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1o ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Vista  l'istanza  presentata  dalla societa' La Rinascente S.p.a. -
Magazzini  Upim,  unita' Vittoria, Acireale, Augusta, Alcamo ed Enna,
inoltrata  presso  la  competente  direzione  regionale  del lavoro e
massima  occupazione,  come  da  protocollo  dello  stesso,  in  data
20 ottobre  1995  e  che  unitamente al contratto di solidarieta' per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazione  sindacali  dei  lavoratori in data 12 settembre 1995,
successivamente  integrato  con  verbale  di  accordo del 9 settembre
1999,   stabilisce   per   un  periodo  di  12  mesi  decorrente  dal
25 settembre  1995  una  riduzione dell'orario di lavoro previsto dal
contratto nazionale del settore commercio;
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente
per territorio:
                              Decreta:
                               Art. 1.
    A) e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  25 settembre  1995 al
24 settembre  1996  la corresponsione del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre  1984,  n.  726, convertito con modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863 - nella misura ivi prevista - in favore dei
lavoratori,  occupati  a  tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a.  -  Magazzino  Upim,  con  sede  in Milano, unita' di Vittoria
(Ragusa), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario
di  lavoro  fino  ad  un  massimo di 142 ore di lavoro, articolate su
settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei
confronti di un massimo di 11 lavoratori su un organico di 19 unita';
    B) e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  25 settembre  1995 al
24 settembre  1996  la corresponsione del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre  1984,  n.  726, convertito con modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863 - nella misura ivi prevista - in favore dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente
S.p.a.  -  Magazzino  Upim,  con  sede  in Milano, unita' di Vittoria
(Ragusa), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario
di  lavoro  fino  ad  un  massimo  di 85 ore, articolate su settimane
intere   di   sospensione   e   su   singole   giornate   lavorative,
riproporzionata  in  base  all'effettiva articolazione dell'orario di
lavoro  individuale,  nei confronti di un massimo di 7 lavoratori, su
un organico di 19 unita'.