IL DIRETTORE GENERALE
               della previdenza ed assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito con modificazioni, nella legge 19
luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alta data del 14 giugno 1995;
  Visto il decreto ministeriale del 8 febbraio 1996, registrato dalla
Corte  dei  conti  il  6  marzo  1996,  registro  n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1o ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Vista  l'istanza  presentata  dalla societa' La Rinascente S.p.a. -
Magazzini  UPIM,  unita'  di  L'Aquila,  Lanciano,  Pescara e Chieti,
inoltrata presso la competente direzione regionale del lavoro e della
massima  occupazione,  come  da  protocollo  dello stesso, in data 20
ottobre 1995  e  che  unitamente  al  contratto  di  solidarieta' per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sincacali  dei  lavoratori  in  data 11 ottobre 1995,
successivamente  integrato  con  verbale  di  accordo del 9 settembre
1999,  stabilisce  per  un  periodo  di dodici mesi decorrente dal 16
ottobre  1995  una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  previsto  dal
contratto nazionale del settore commercio;
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    A) e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  16 ottobre 1995 al 15
ottobre  1996  la  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984,  n.  863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori,  occupati  a  tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a.  - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unita' di L'Aquila, per
i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce  per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro  fino  ad  un  massimo  di  385  ore  di lavoro, articolate su
settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei
confronti di un massimo di 9 lavoratori su un organico di 24 unita';
    B) e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  16 ottobre 1995 al 15
ottobre  1996  la  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19  dicembre 1984,  n.  863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente
S.p.a.  - Magazzino UPIM, con sede in Milano, unita' di L'Aquila, per
i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce  per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro  fino ad un massimo di 231 ore, articolate su settimane intere
di  sospensione  e su singole giornate lavorative, riproporzionata in
base  all'effettiva  articolazione dell'orario di lavoro individuale,
nei  confronti  di  un massimo di 14 lavoratori, su un organico di 24
unita'.