IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO
  Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1923, n. 94;
  Viste  le  norme  per  l'amministrazione  del  patrimonio  e per la
contabilita' generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440 ed il regolamento approvato con regio decreto 23 maggio
1924, n. 827;
  Visto il regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;
  Visto  il  decreto ministeriale 20 giugno 1987 che approva le nuove
istruzioni  generali  sui  servizi  del Provveditorato generale dello
Stato;
  Visto  il  decreto  ministeriale  15 ottobre  1991  concernente  la
disciplina    delle    dotazioni    degli   uffici   della   pubblica
amministrazione;
  Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, concernente le
disposizioni   in  materia  di  appalti  pubblici  di  forniture,  in
attuazione  delle direttive comunitarie n. 77/62/CEE, n. 80/767/CEE e
n. 88/295/CEE;
  Visto  il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n.  402, che ha
apportato  modificazioni  ed  integrazioni  al decreto legislativo n.
358/1992  in  materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione
delle direttive comunitarie n. 93/36/CEE e n. 97/52/CE;
  Visto il comma 9 dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22 settembre  1997 concernente la
pubblicazione  ad opera del Provveditorato generale dello Stato degli
schemi di capitolati relativi ad arredi per uffici;
  Visto  l'art.  3  del  decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430,
che,  nell'ambito  dell'unificazione  dei  Ministeri del tesoro e del
bilancio  e  della  programmazione economica, detta il riordino delle
competenze del Provveditorato generale dello Stato;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
154,  concernente il regolamento sull'articolazione organizzativa del
dipartimento   del   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  e  in  particolare  l'art.  4,  comma  1,
lettera e),  che  stabilisce  le  nuove competenze del Provveditorato
generale  dello  Stato,  specificando,  tra  l'altro  che  spetta  al
Provveditorato generale medesimo il compito di predisporre capitolati
di acquisto;
  Vista  la  direttiva  del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica del 18 giugno 1998, concernente nuove norme
disciplinanti l'attivita' del Provveditorato generale dello Stato;
  Visto  l'art.  26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente
l'acquisto  di  beni  e  servizi da parte degli uffici della pubblica
amministrazione;
  Ritenuto  necessario procedere ad un adeguamento delle dotazioni di
arredi,  in considerazione di esigenze funzionali degli uffici, delle
tecniche  costruttive  e  dell'opportunita'  di  prevedere  soluzioni
tecniche  che consentano una piu' efficiente gestione economica delle
risorse,  conformemente  agli  obiettivi posti dalla citata normativa
concernente  le  nuove attribuzioni del Provveditorato generale dello
Stato;
  Ritenuto   pertanto  necessario  riformulare  il  predetto  decreto
ministeriale  15  ottobre  1991  nella  parte  relativa  al  titolo I
"Dotazione di arredi";
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Criteri generali
  Le   dotazioni  di  arredi  d'ufficio  sono  comuni  per  tutte  le
amministrazioni   statali,   centrali   e   periferiche,   e  saranno
determinate  dalle  singole  amministrazioni acquirenti, in relazione
alle  esigenze funzionali e logistiche degli ambienti in cui dovranno
essere  collocate,  nell'ambito  delle  tipologie  individuate con il
presente decreto.