L'ISPETTORE GENERALE CAPO
                          repressione frodi
  Visto   il  regolamento  CEE  n.  822/87  del  Consiglio,  relativo
all'organizzazione   comune   del   mercato   vitivinicolo   ed,   in
particolare, l'art. 71;
  Visti i regolamenti CEE n. 2392/89 del Consiglio e n. 3201/90 della
Commissione,   che   stabiliscono   le  disposizioni  in  materia  di
designazione e presentazione dei vini e dei mosti d'uva;
  Visto il regolamento CEE n. 2238/93 della Commissione del 26 luglio
1993,  relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e
alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo ed, in particolare,
l'art. 3;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni d'origine dei vini ed, in particolare, l'art. 23;
  Visto  il  decreto  interministeriale  19 dicembre  1994,  n.  768,
recante   disposizioni   nazionali  d'applicazione  delle  norme  del
regolamento CEE n. 2238/93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69
del 23 marzo 1995;
  Viste  le  disposizioni  fiscali  in  materia ed, in particolare: i
decreti  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e
6 ottobre  1978,  n.  627,  il  decreto  del  Ministro  delle finanze
29 novembre  1978,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 335 del
30 novembre   1978,   riguardanti   l'introduzione   dell'obbligo  di
emissione  del  documento  di  accompagnamento  dei  beni viaggianti;
l'art.  3  della legge 2 maggio 1976, n. 160, il decreto del Ministro
delle  finanze  4 maggio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
133  del  16 maggio  1981,  cosi'  come  modificato  dal  decreto del
Ministro  delle  finanze  20 ottobre  1982, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 296 del 27 ottobre 1982, concernente le caratteristiche,
la fabbricazione, l'importazione e l'uso di uno speciale contrassegno
da  applicare sui mezzi di chiusura di determinati prodotti destinati
alla  vendita  al consumo; il decreto del Presidente della Repubblica
14 agosto  1996, n. 472, regolamento di attuazione delle disposizioni
di  cui  all'art.  3,  comma 147, lettera d), della legge 28 dicembre
1995,  n.  549,  relativamente  alla  soppressione dell'obbligo della
bolla  d'accompagnamento  delle  merci viaggianti, con esclusione dei
prodotti sottoposti ad accisa;
  Vista  la  legge  18 febbraio  1999, n. 28, recante disposizioni in
materia tributaria, di funzionamento dell'amministrazione finanziaria
e di revisione generale del catasto ed, in particolare, l'art 23, che
ha  previsto  l'esenzione  dall'obbligo  di  emissione della bolla di
accompagnamento   per   il   vino  e  i  prodotti  vinosi  muniti  di
contrassegno  ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160,
ovvero  di contrassegno di Stato ai sensi dell'art. 23 della legge 10
febbraio 1992, n. 164;
  Visto   il  decreto  dirigenziale  14 aprile  1999,  relativo  alla
composizione   e   alle  modalita'  di  emissione  del  documento  di
accompagnamento   dei  prodoti  vitivinicoli  contrassegnati  ed,  in
particolare, l'art. 1, comma 6, con il quale e' stato disposto che le
bolle  beni  viaggianti possono essere utilizzate fino ad esaurimento
delle scorte e comunque fino al 31 dicembre 1999;
  Visto  il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143, recante
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante
riforma  dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, ed, in particolare, l'art. 55;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999
sulla   nuova  denominazione  del  Ministero  e  del  Ministro  delle
politiche agricole e forestali;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29, recante
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
  Considerato che sono ancora in possesso degli operatori interessati
notevoli  scorte  di stampati di modello conforme alla bolla dei beni
viaggianti;
  Considerato che, pertanto, la distruzione dei predetti stampati non
piu'  utilizzabili  comporta  oneri sia per gli operatori interessati
che  per  la  pubblica  amministrazione  in  ragione  dell'impiego di
risorse  in  termini  di  personale  e  di mezzi al fine di espletare
l'apposita procedura atta ad ufficializzare l'avvenuta distruzione;
  Considerato  che  la  bolla  dei  beni  viaggianti  e' un documento
tuttora previsto dalla vigente normativa fiscale;
  Considerato  che,  ai sensi del richiamato decreto dirigenziale del
14 aprile  1999,  per adempiere agli obblighi imposti dalla normativa
comunitaria  vigente  puo'  essere  emesso  un  documento  previsto a
diverse  finalita',  purche'  contenga  le  indicazioni stabilite dal
regolamento CEE n. 2238/93;
  Considerato  che  la bolla dei beni viaggianti e' un documento che,
per  le  specifiche  modalita'  di  emissione e compilazione, risulta
comunque  idoneo  per  ottemperare  agli obblighi previsti in materia
dalla normativa comunitaria vigente al fine di assicurare la qualita'
e la sicurezza dei prodotti vitivinicoli;
  Ritenuta   la   opportunita',  in  applicazione.  dei  principi  di
semplificazione   amministrativa,   di   rendere   agevole  e  snello
l'adempimento  concernente  la  documentazione di accompagnamento dei
prodotti  vitivinicoli  e  che,  al  riguardo,  e' comunque opportuno
fissare  un  termine entro il quale gli stampati delle bolle dei beni
viaggianti possono essere ancora utilizzati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  testo  del comma 6 dell'art. 1 del decreto dirigenziale del
14 aprile 1999 e' cosi' sostituito:
  "I   documenti  previsti  dal  comma  2  dell'art.  2  del  decreto
interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768, possono essere utilizzati
fino  a  esaurimento  delle  scorte  e  comunque entro il 31 dicembre
2000".
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 dicembre 1999
                                  L'ispettore generale capo: Ambrosio
Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2000
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 6