Con   alcuni  esposti  sono  state  segnalate  a  quest'Autorita'
questioni  interpretative  riguardanti l'applicazione della normativa
di  cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 ai bandi di gara
indetti  dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per
l'ANC  e  per i contratti - per l'affidamento di servizi d'assistenza
tecnica,   monitoraggio   e   diffusione  dei  risultati  relativi  a
"programmi  di  riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del
territorio" o a "programmi piloti di riqualificazione urbana".
    La   segnalazione   e'  stata  fatta  richiamando  la  competenza
dell'Autorita' di cui all'art. 4, comma 4, lettera d), della legge n.
109/1994,  concernente  la vigilanza sull'osservanza della disciplina
legislativa  e  regolamentare  in  materia  e sulla regolarita' delle
procedure di affidamento.
    In  particolare,  e'  stata  prospettata  una  individuazione non
regolare della categoria 11 al posto della categoria 12 di servizi di
cui  all'allegato  1  del  decreto legislativo n. 157 del 1995 cui si
riferivano  i  bandi di gara e di conseguenza la mancata applicazione
dei criteri di aggiudicazione previsti dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 febbraio 1997, n. 116 "recante norme per la
determinazione  degli  elementi  di  valutazione  e  di  ponderazione
dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa  di  cui all'art. 23,
comma  1,  lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,
per   l'aggiudicazione   degli  appalti  di  servizi  in  materia  di
architettura,  ingegneria  e  di  altri  servizi  tecnici di cui alla
categoria  12  della CPC (classificazione comune dei prodotti) n. 867
contenuta nell'allegati 1 del decreto legislativo n. 157/1995".
    Come  noto,  per  l'affidamento  di  tutti  i servizi e' prevista
l'adozione   anche  del  criterio  dell'offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa.
    Questo   criterio   e'   caratterizzato   da  aspetti  teorici  e
applicativi  molto  complessi  ed  ha  avuto una regolamentazione sul
piano  legislativo  variabile  nel tempo. Il legislatore all'art. 21,
comma  3,  della  legge  quadro  in materia di lavori pubblici (legge
11 febbraio  1994,  n. 109 e successive modifiche) ha disposto che il
regolamento  attuativo  della  legge definisca opportune metodologie,
tali  da  consentire  di  individuare  con  un unico parametro finale
l'offerta  piu'  vantaggiosa.  Uguale  disposizione il legislatore ha
introdotto  nel  decreto  legislativo  n. 157 del 1995 di recepimento
della  direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi.
All'art.  23, comma 6, e', infatti, prevista l'emanazione di appositi
decreti  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, predisposti dai
Ministri  competenti  per  i  diversi  settori ai quali si applica il
decreto  n.  157/1995,  con  i quali si devono stabilire parametri di
valutazione  e  di  ponderazione degli elementi attraverso i quali e'
determinata  l'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa. E' inoltre
prescritto  che  i  parametri  devono essere individuati in relazione
alla  natura  del  servizio  ed  essere tali da garantire un corretto
rapporto prezzo-qualita'.
    Il  gia' citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
n.  116 che riguarda i servizi di architettura e di ingegneria di cui
all'allegato  1A  categoria  12  della direttiva 92/50/CEE, individua
all'art.  2  i possibili elementi di valutazione; all'art. 3 l'ambito
di  variabilita'  dei fattori ponderali da assegnare agli elementi di
valutazione fermo restando che la loro somma deve essere pari a cento
ed all'art. 4 nonche' agli allegati A e B le formule e le linee-guida
per la attribuzione dei punteggi alle varie offerte.
    Da  una  analisi  dei  bandi cui si riferiscono gli esposti si e'
rilevato che i servizi da affidare consistevano:
      1.  Nell'assistenza  per  la  predisposizione di una banca dati
contenente indicatori:
        1.1. Finanziari relativi agli apporti pubblici e privati;
        1.2. Procedurali relativamente alle azioni locali e centrali;
        1.3. Fisici  relativamente  agli  interventi sia pubblici che
privati;
        1.4. Di costo dalla fase di programma fino al consuntivo;
        1.5. Di  valutazione  di congruita' e scostamento rispetto ai
valori di mercato;
        1.6. Di  impatto sul territorio, sull'ambiente e sul contesto
sociale;
      2.  Nella  definizione  dei  flussi informativi nei riguardi di
tutti   i   soggetti   coinvolti  nell'attivita'  di  programmazione,
gestione,  vigilanza  e  controllo dei programmi e nei riguardi della
pubblica opinione;
      3.  Nella  elaborazione  di  grafici  e tabelle e di indicatori
attinenti  al  sistema  dei  costi, dei tempi delle procedure e degli
effetti;
      4.   Nella   definizione  delle  specifiche  tecniche  e  delle
modalita'   di   fornitura   su   supporti   cartacei   e   magnetici
standardizzati delle informazioni;
      5. Nella formazione del personale;
      6.  Nella  predisposizione  e diffusione di una pubblicazione a
conclusione delle attivita'.
    Tanto premesso, va preliminarmente rilevato che:
      1. I  servizi  cui si applicano le disposizioni della direttiva
92/50/CEE  recante  norme  in  materia di procedure di aggiudicazione
degli  appalti  pubblici  di  servizi  e  del  decreto legislativo n.
157/1995  di  attuazione  della  suddetta direttiva comunitaria, sono
rispettivamente contenuti negli allegati 1A e 1B e negli allegati 1 e
2 dei predetti documenti normativi;
      2.   L'indicazione  sintetica  delle  attivita'  contenuta  nei
suddetti  allegati  non  consente  di  definire in maniera esauriente
l'effettivo  oggetto  delle  attivita'  stesse  per  cui la direttiva
92/50/CEE  ha ritenuto di provvedere ad una piu' ampia specificazione
facendo   ricorso   alla   classificazione   CPC   (Central   Product
Classification,  classificazione  centrale dei prodotti) elaborata in
ambito ONU;
      3.  Le  direttive  comunitarie  in  materia  di  affidamenti di
commesse  pubbliche (lavori, forniture e servizi) prevedono sempre la
possibilita'  di  impiegare per la individuazione dell'aggiudicatario
il   criterio   dell'offerta   economicamente   piu'  vantaggiosa  da
determinarsi sulla base di vari elementi;
    La  categoria  12  dell'allegato  12  del  decreto legislativo n.
157/1995   e'   definita:   servizi   attinenti  all'architettura  ed
all'ingegneria  anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica ed
alla  paesaggistica,  servizi  affini  di  consulenza  scientifica  e
tecnica;  servizi di sperimentazione tecnica ed analisi e corrisponde
al  numero  di  riferimento  CPC  n. 867. Tale numero si riferisce ai
seguenti servizi:
      servizi in materia d'architettura
      servizi di consulenza e di progettazione preliminare in materia
di architettura;
      servizi di progettazione in materia d'architettura;
      altri servizi in materia d'architettura;
      servizi in materia d'ingegneria;
      servizi di consulenza in materia d'ingegneria;
      servizi   di   progettazione  tecnica  per  la  costruzione  di
fondazioni e di strutture d'edifici;
      servizi  di  progettazione  tecnica  per  impianti meccanici ed
elettrici d'edifici;
      servizi  di progettazione tecnica per la costruzione d'opere di
genio civile;
      servizi  di  progettazione  tecnica  per  processi e produzione
industriali;
      servizi di progettazione tecnica n.c.a.;
      altri servizi in materia d'ingegneria;
      servizi integrati di ingegneria per progetti "chiavi in mano";
      servizi di urbanistica e di architettura del paesaggio;
      servizi di urbanistica;
      servizi di architettura del paesaggio;
      servizi  di  gestione  di  progetti connessi a costruzione e ad
opere di genio civile;
      servizi  di  consulenza  scientifica  e  tecnica  in materia di
ingegneria;
      servizi di prospezione geologica, geofisica ed altri servizi di
prospezione scientifica;
      servizi di prospezione sotterranea;
      servizi di prospezione in superficie;
      servizi di cartografia;
      servizi di collaudo e analisi tecniche;
      servizi  di  collaudo  e  analisi  della  composizione  e della
purezza;
      servizi di collaudo e analisi delle proprieta' fisiche;
      servizi di collaudo e analisi di sistemi meccanici ed elettrici
integrati;
      servizi di controllo tecnico di autoveicoli;
      altri servizi di controllo tecnico;
      altri servizi di collaudo e analisi tecniche;
      servizi di pubblicita';
      servizi di vendita o locazione di spazi o spot pubblicitari;
      servizi   di   pianificazione,   creazione  e  collocamento  di
materiale pubblicitario;
      Altri servizi di pubblicita'.
    La  categoria  11  dell'allegato  1  del  decreto  legislativo n.
157/1995  e'  definita:  servizi di consulenza gestionale ed affini e
corrisponde  ai  numeri di riferimento CPC n. 865 ed 866. Tali numeri
si riferiscono ai seguenti servizi:
      servizi di consulenza amministrativo-gestionale;
      servizi di consulenza in materia di gestione generale;
      servizi  di  consulenza  in  materia  di  gestione  finanziaria
(esclusa l'imposta sugli affari);
      servizi di consulenza in materia di gestione del marketing;
      servizi  di  consulenza  in  materia  di gestione delle risorse
umane;
      servizi di consulenza in materia di gestione della produzione;
      servizi di pubbliche relazioni;
      altri servizi di consulenza in materia di gestione;
      altri servizi connessi in materia di gestione;
      servizi  di  gestione  di  progetti diversi da quelli nel campo
delle costruzioni;
      servizi di arbitrato e di conciliazione;
      altri servizi connessi in materia di gestione
      servizi  di  gestione  delle  societa' di controllo finanziario
(holding operative).
    Le  questioni  sollevate,  risultavano  rilevanti  in  quanto  e'
crescente  per  le  amministrazioni  aggiudicatici  la  necessita' di
affidare servizi di assistenza tecnica e di monitoraggio di programmi
interessanti  la  realizzazione di interventi pubblici o di interesse
pubblico  ed  e'  rilevante sul piano operativo l'applicazione o meno
del  citato  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 116
del 1997.
    In  ordine  ai  problemi  sollevati  dagli  esposti  giova,  poi,
preliminarmente   sottolineare   che   il   servizio   di  consulenza
gestionale,    tradizionalmente,   consiste   nell'esecuzione   della
valutazione   delle  iniziative  programmate,  o  in  itinere  o  dei
risultati  o  dell'impatto  di  progetti  e programmi pregressi. Tali
incarichi  sono  in  genere inseriti nell'ambito della programmazione
delle  attivita'  di  controllo interno ed hanno le finalita' tipiche
del  monitoraggio  tecnico economico e sociologico. La natura di tali
servizi,  secondo  la classificazione europea puo' essere sicuramente
individuata  in  piu'  categorie. Oltre alle categorie 11 e 12, prima
richiamate  puo'  riguardare,  infatti,  anche le categorie 7 (CPC n.
84), e 10 (CPC n. 864).
    Non risulta che il Ministero dei lavori pubblici abbia avviato la
predisposizione  di  un apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  in  materia  di  servizi di cui alle categorie diverse
dalla  categoria n. 12 dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 157
del  1995  che, alla luce dei bandi indetti, sembrano, invece, essere
valutati dal Ministero stesso servizi di propria competenza.
    Cosi'  riassunto  il quadro di riferimento per la soluzione delle
questioni   interpretative,  come  segnalate,  appare  necessario  un
assestamento relativo ai seguenti punti:
      a) a quale categoria dell'allegato 1 del decreto legislativo n.
157   del  1995  appartengano  i  servizi  di  assistenza  tecnica  e
monitoraggio;
      b) qualora  si  ritenga  non  appartengano  in  via esclusiva a
nessuna  delle  categorie  ma  viceversa a piu' categorie se il bando
debba riferirsi alla categoria prevalente ovvero a tutte le categorie
cui si riferiscono i servizi;
      c) qualora  fra  le  categorie sia compresa la categoria 12, se
sia  obbligatoria o facoltativa l'applicazione della normativa di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 116/1995.
    Occorrera',   poi,   valutare,   qualora   non  sia  obbligatoria
l'applicazione  della  normativa di cui al decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  n.  116/1995,  se gli elementi, i pesi e la
modalita'   di   determinazione   dell'offerta   economicamente  piu'
vantaggiosa  da  indicare  nei  documenti  di  gara  siano  idonei  a
garantire  il  rispetto  dei  principi indicati nell'art. 1, comma 1,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche.
    Il   Ministero   dei  lavori  pubblici  sentito  al  riguardo  ha
rappresentato   che   i   servizi   richiesti  nel  bando  non  erano
riconducibili   totalinente   a   nessuna   delle  categorie  di  cui
all'allegato 1 del decreto legislativo n. 157/1995 e che quando ci si
trovi   in  tali  situazioni  occorre  applicare  il  criterio  della
prevalenza.
    La declaratoria dei servizi contenuta nelle CPC n. 865, 866 e 865
e  l'oggetto  del  bando  da'  ragione  alla  prima  affermazione del
Ministero.  I servizi richiesti sono a margine delle due categorie 11
e  12  dal  momento  che  le  singole attivita' riguardano servizi di
gestione  (categoria 11) che incidono, pero', su servizi urbanistici,
di architettura e di ingegneria (categoria 12).
    In tale situazione non puo' convenirsi in ordine all'applicazione
del   criterio  della  prevalenza,  in  quanto,  questo  criterio  e'
pertinente  ai  casi  in cui occorra' procedere ad una scelta fra due
procedure  di  gara,  mentre,  nel  caso  che  interessa si tratta di
individuare la tipologia dei servizi da affidare. Se piu' sono queste
tipologie, non vi sono ragioni per non indicare tutte le categorie di
servizi  previsti  dall'allegato 1 del decreto legislativo n. 157 del
1995. E cio' per le seguenti concordanti ragioni.
    L'indicazione  di tutti i servizi ha, in primo luogo, l'obiettivo
di  far  conoscere  ai  possibili  concorrenti, in modo trasparente e
completo, l'oggetto del contratto di servizi posto in gara.
    Inoltre,  nell'ambito  dei  lavori  pubblici la normativa vigente
(art.  18,  comma 3, della legge n. 55 del 1994) prevede l'obbligo di
indicare   nel   bando   di   gara  tutte  le  categorie  generali  e
specializzate  costituenti  l'intervento  da appaltare e si tratta di
norma  esplicativa  della necessita' di un completa indicazione degli
elementi essenziali del bando.
    La  prassi,  infine,  e' in questi sensi. Lo stesso Ministero dei
lavori  pubblici,  in  occasione  dei  bandi di gara per i servizi di
"consulenza  tecnica, economico-finanziaria e di analisi del traffico
ai   fini   della   valutazione   della  sostenibilita'  economica  e
finanziaria   dell'affidamento   in   concessione  di  costruzione  e
gestione"  dell'autostrada  Salerno-Reggio  Calabria  e  della tratta
autostradale Pedemontana Veneta, ai sensi della legge 17 maggio 1999,
n.  144, rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - foglio
delle  inserzioni - parte II, del 30 agosto 1999, n. 203 e 23 ottobre
1999  n.  250  ha indicato le due categorie 11 e 12 seguendo cosi' il
criterio  della  doppia  indicazione. La stessa doppia indicazione fu
adottata  dalla  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, Ufficio per
Roma  Capitale  e Grandi Eventi, in occasione dei bandi per i servizi
di  monitoraggio  relativi  alle opere del Giubileo dentro e fuori la
regione  Lazio  rispettivamente  pubblicati  sulle Gazzetta Ufficiale
10 luglio 1997, n. 159 e 22 gennaio 1998, n. 17.
    Da  questa  plurima  indicazione  di  categorie  di  servizi  non
discende,  peraltro,  la obbligatorieta' di applicare le disposizioni
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 116 del 1997
nel  caso  di  bandi per l'affidamento di servizi appartenenti a piu'
categorie,  trattandosi,  in ogni caso, di servizi con prestazioni di
natura  intellettuale fra le quali la categoria 12; ma la inesistenza
di  questo  obbligo  non  esclude,  la possibilita' di applicazione e
richiede che l'una o l'altra soluzione sia motivatamente assunta.
    Inoltre, la metodologia di valutazione delle offerte previste nel
bando  non deve vanificare i principi di trasparenza e di concorrenza
che  risultano  garantiti  con  il  citato decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  n. 116 del 1997 tutte le volte che si versa
nell'ambito  degli  anzidetti  servizi,  che sono compresi tra quelli
oggetto dei bandi di gara in esame.
    La   formula  di  assegnazione  dei  punti  relativi  all'offerta
economica  assunta dall'amministrazione e', invece, del tutta diversa
da  quella del piu' volte citato decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  n.  116  del  1997,  in  quanto  essa non consente una
effettiva  diversificazione  del  punteggio  assegnato  alla  offerta
economica  (previsto  in  20  punti)  di  tutti i concorrenti, con la
conseguenza   che   l'affidamento   avviene  solo  sulla  base  della
valutazione,  molto  discrezionale, dell'offerta tecnica per cui sono
assegnati 80 punti.
    Ne segue che risultano fortemente squilibrati i valori attribuiti
agli    elementi    prescelti   per   la   valutazione   dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa.
    Conclusivamente ed in base alle suesposte considerazione, in caso
di   servizi  riconducibili  a  piu'  categorie  fra  quelle  di  cui
all'allegato 1 del decreto legislativo n. 157 del 1995, il bando deve
far  riferimento  a  tutte  le  categorie  e  non  soltanto  a quella
considerata  prevalente;  non  e'  obbligatorio  per  la  valutazione
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa applicare il decreto del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 116 del 1997 ma la mancata
applicazione  va  congruamente motivata e, comunque, i criteri per la
valutazione  dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa non devono,
in  nessun  caso,  vanificare  i  principi  della trasparenza e della
concorrenza, come avviene nei casi di distribuzione del punteggio che
comporti  un  rilevante squilibrio nella connessa assegnazione, si da
rendere   decisivo   uno   solo   degli  elementi  prescelti  per  la
valutazione.