IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   l'art.   2  del  decreto-legge  2 dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art. 7, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto il decreto n. 1412 del 25 giugno 1999 emesso dal tribunale di
Torino  con  il  quale  e'  stata  dichiarata  aperta la procedura di
concordato preventivo cessio bonorum della S.p.a. Impresa costruzioni
Carpegna & Sabbatini;
  Vista  l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata
societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della
legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 28 giugno 1999;
  Viste   le   risultanze   dell'istruttoria,  effettuata  a  livello
periferico;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In   favore   dei   lavoratori   dipendenti  dalla  S.p.a.  Impresa
costruzioni  Carpegna & Sabbatini, sede in Torino, unita' in Beinasco
(Torino),   (NID   9901TO0056),   per  un  massimo  di  sette  unita'
lavorative;  Nichelino  (Torino), (NID 9901TO0056), per un massimo di
dieci  unita' lavorative e Torino (NID 9901TO0056), per un massimo di
ventinove  unita'  lavorative,  e'  autorizzata la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale dal 28 giugno
1999 al 14 luglio 1999. Societa' fallita dal 15 luglio 1999.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'Istituto  nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 novembre 1999
                                         Il direttore generale: Daddi